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N.B.: Il testo contiene già le modifiche apportate agli allegati della presente direttiva dalle successive 81/854/CEE, 85/411/CEE, 86/122/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CE, 97/49/CE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 235,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d’azione delle Comunità europee io materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi nato realmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali cd in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche dell’insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerato che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all’inquinamento degli habitat, alla cattura e all’uccisione da parte dell’uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro arca di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l’importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l’efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l’attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3
1. tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure
a) istituzione di zone di protezione;
b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze teologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
c) ripristino dei biotopi distrutti;
d) creazione di biotopi.

Articolo 4
1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat e per garantire. la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall’altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cuti ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori ditali zone di protezione.

Articolo 5
Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia c la cattura.

Articolo 6
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall’uccello, facilmente riconoscibili.
2. Per le specie elencate nell’allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.
3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell’allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.
Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie io questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell’insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.
La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.
4. Per le specie di cui all’allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.
Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all’allegato III/2.
Nell’attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicate a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7
1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8
1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell’allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell’allegato IV, lettera b).

Articolo 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli artico!i 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) - nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
    - nell’interesse della sicurezza aerea,
    - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
    - per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidete quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.
4. base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10
1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.
2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell’allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad usa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11
Gli stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati mebri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12
1. Gli Stati membri trasmettono alla commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza dl termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.
2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13
L’applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.

Articolo 14
Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 17.

Articolo 16
1. Ai fini delle modifiche di cui all’articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest’ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all’articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.
b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,. regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informammo immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato I
1.Gavia stellataStrolaga minore
2.Gavia arcticaStrolaga mezzana
3.Gavia immerStrolaga maggiore
4.Podiceps auritusSvasso cornuto
5.Pterodroma madeiraBerta di Madera
6.Pterodroma feaeBerta del Capo Verde
7.Bulweria bulweriiBerta di Bulwer
8.Calonectris diomedeaBerta maggiore
9.Puffinus puffinus mauretanicusBerta minore (sottospecie delle Baleari)
10.Puffinus assimilisBerta minore fosca
11.Pelagodroma marinaUccello delle tempeste fregata
12.Hydrobates pelagicusUccello delle tempeste
13.Oceanodroma leucorhoaUccello delle tempeste codaforcuta
14.Oceanodroma castroUccello delle tempeste di Castro
15.Phalacrocorax aristotelis desmarestiiMarangone dal ciuffo (sotto-specie del Mediterraneo)
16.Phalacrocorax pygmeusMarangone minore
17.Pelecanus onocrotalusPellicano
18.Pelecanus crispusPellicano riccio
19.Botaurus stellarisTarabuso
20.Ixobrychus minutusTarabusino
21.Nycticorax nycticoraxNitticora
22.Ardeola ralloidesSgarza ciuffetto
23.Egretta garzettaGarzetta
24.Egretta albaAirone bianco maggiore
25.Ardea purpureaAirone rosso
26.Ciconia nigraCicogna nera
27.Ciconia ciconiaCicogna bianca
28.Plegadis falcinellusMignattaio
29.Platalea leucorodiaSpatola
30.Phoenicopterus ruberFenicottero
31.Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)Cigno minore
32.Cygnus cygnusCigno selvatico
33.Anser albifrons flavirostrisOca lombardella (sottospecie della Groenlandia)
34.Anser erythropusOca lombardella minore
35.Branta leucopsisOca facciabianca
36.Branta ruficollisOca collorosso
37.Tadorna ferrugineaCasarca
38.Marmaronetta angustirostrisAnatra marmorizzata
39.Aythya yrocaMoretta tabaccata
40.Mergus albellusPesciaiola
41.Oxyura leucocephalaGobbo rugginoso
42.Pernis apivorusFalco pecchiaiolo
43.Elanus caeruleusNibbio bianco
44.Milvus migransNibbio bruno
45.Milvus milvusNibbio reale
46.Haliaeetus albicillaAquila di mare
47.Gypaetus barbatusAvvoltoio degli agnelli
48.Neophron percnopterusCapovaccaio
49.Gyps fulvusGrifone
50.Aegypius monachusAvvoltoio
51.Circaetus gallicusBiancone
52.Circus aeruginosusFalco di palude
53.Circus cyaneusAlbanella reale
54.Circus macrourusAlbanella pallida
55.Circus pygargusAlbanella minore
56.Accipiter gentilis arrigoniiAstore (sottospecie di Corsica-Sardegna)
57.Accipiter nisus grantiSparviere (sottospecie delleCanarie e di Madera)
58.Accipiter brevipesSparviere levantino
59.Buteo rufinusPoiana codabianca
60.Aquila pomarinaAquila anatraia minore
61.Aquila clangaAquila anatraia maggiore
62.Aquila heliacaAquila imperiale
63.Aquila adalbertiAquila imperiale iberica
64.Aquila chrysaetosAquila reale
65.Hieraaetus pennatusAquila minore
66.Hieraaetus fasciatusAquila del Bonelli
67.Pandion haliaetusFalco pescatore
68.Falco naumanniGrillaio
69.Falco columbariusSmeriglio
70.Falco eleonoraeFalco della regina
71.Falco biarmicusLanario
72.Falco rusticolusGirfalco d'Islanda
73.Falco peregrinusPellegrino
74.Bonasa bonasiaFrancolino di monte
75.Lagopus mutus pyrenaicusPernice bianca (sottospecie di Pirenei)
76.Lagopus mutus helveticusPernice bianca (sottospecie delle Alpi)
77.Tetrao tetrix tetrixFagiano di monte (popolazioni continentali)
78.Tetrao urogallusGallo cedrone
79.Alectoris graeca saxatilisCoturnice (sottospecie delle Alpi)
80.Alectoris graeca whitakeriCoturnice (sottospecie di Sicilia)
81.Alectoris barbaraPernice sarda
82.Perdix perdix italicaStarna (sottospecie d'Italia)
83.Perdix perdix hispaniensisStarna (sottospecie iberica)
84.Porzana porzanaVoltolino
85.Porzana parvaSchiribilla
86.Porzana pusillaSchiribilla grigiata
87.Crex crexRe di quaglie
88.Porphyrio porphyrioPollo sultano
89.Fulica cristataFolaga cornuta
90.Turnix sylvaticaQuaglia tridattila
91.Grus grusGru
92.Tetrax tetraxGallina prataiola
93.Chlamydotis undulataUbara
94.Otis tardaOtarda
95.Himantopus himantopusCavaliere d'Italia
96.Recurvirostra avosettaAvocetta
97.Burhinus oedicnemusOcchione
98.Cursorius cursorCorrione biondo
99.Glareola pratincolaPernice di mare
100.Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)Piviere tortolino
101.Pluvialis apricariaPiviere dorato
102.Hoplopterus spinosusPavoncella armata
103.Philomachus pugnaxCombattente
104.Gallinago mediaCroccolone
105.Limosa lapponicaPittima minore
106.Numenius tenuirostrisChiurlottello
107.Tringa glareolaPiro piro boschereccio
108.Xenus cinereusPiro-piro Terek
109.Phalaropus lobatusFalaropo becco sottile
110.Larus melanocephalusGabbiano corallino
111.Larus geneiGabbiano roseo
112.Larus audouiniiGabbiano corso
113.Gelochelidon niloticaRondine di mare zampenere
114.Sterna caspiaRondine di mare maggiore
115.Sterna sandvicensisBeccapesci
116.Sterna dougalliiSterna del Dougall
117.Sterna hirundoSterna comune
118.Sterna paradisaeaSterna codalunga
119.Sterna albifronsFraticello
120.Chlidonias hybridusMignattino piombato
121.Chlidonias nigerMignattino
122.Uria aalge ibericusUria (sottospecie iberica)
123.Pterocles orientalisGanga
124.Pterocles alchataGrandule
125.Columba palumbus azoricaColombaccio (sottospecie delle Azzorre)
126.Columba trocazColomba di Madeira
127.Columba bolliiColomba di Bolle
128.Columba junoniaeColomba di Giunone
129.Bubo buboGufo reale
130.Nyctea scandiacaGufo delle nevi
131.Surnia ululaUlula
132.Glaucidium passerinumCivetta nana
133.Strix nebulosaAllocco di Lapponia
134.Strix uralensisAllocco delgi Urali
135.Asio flammeusGufo di palude
136.Aegolius funereusCivetta capogrosso
137.Caprimulgus europaeusSucciacapre
138.Apus cafferRondone cafro
139.Alcedo atthisMartin pescatore
140.Coracias garrulusGhiandaia marina
141.Picus canusPicchio cenerino
142.Dryocopus martiusPicchio nero
143.Dendrocopos major canariensisPicchio rosso maggiore (sottospecie di Tenerife)
144.Dendrocopos major thanneriPicchio rosso maggiore (sotto-specie dell'isola Grande Canaria)
145.Dendrocopos syriacusPicchio siriaco
146.Dendrocopos mediusPicchio rosso mezzano
147.Dendrocopos leucotosPicchio dorsobianco
148.Picoides tridactylusPicchio tridattilo
149.Chersophilus dupontiAllodola del Dupont
150.Melanocorypha calandraCalandra
151.Calandrella brachydactylaCalandrella
152.Galerida theklaeCapellaccia spagnola
153.Lullula arboreaTottavilla
154.Anthus campestrisCalandro
155.Troglodytes troglodytes fridariensisScricciolo (sottospecie delle Isole Fair Isle)
156.Luscinia svecicaPettazzurro
157.Saxicola dacotiaeSaltimpalo delle Canarie
158.Oenanthe leucuraMonachella nera
159.Acrocephalus melanopogonForapaglie castagnolo
160.Acrocephalus paludicolaPagliarolo
161.Hippolais olivetorumCanapino levantino
162.Sylvia sardaMagnanina sarda
163.Sylvia undataMagnanina
164.Sylvia rueppelliSilvia del Rüppell
165.Sylvia nisoriaBigia padovana
166.Ficedula parvaPigliamosche pettirosso
167.Ficedula semitorquataBalia semitorquata
168.Ficedula albicollisBalia dal collare
169.Sitta krueperiPicchio muratore del Krüper
170.Sitta whiteheadiPicchio muratore corso
171.Lanius collurioAverla piccola
172.Lanius minorAverla cenerina
173.Pyrrhocorax pyrrhocoraxGracchio corallino
174.Fringilla coelebs ombriosaFringuello (sottospecie di Hierro)
175.Fringilla teydeaFringuello di Teide
176.Loxia scoticaCrociere scozzese
177.Bucanetes githagineusTrombettiere
178.Pyrrhula murinaCiuffolotto delle Azzorre
179.Emberiza cineraceaZigolo cinereo
180.Emberiza hortulanaOrtolano
181.Emberiza caesiaOrtolano grigio

Allegato II/1
ANSERIFORMES
1.Anser fabalisOca granaiola
2.Anser anserOca selvatica
3.Branta canadensisOca del Canada
4.Anas penelopeFischione
5.Anas streperaCanapiglia
6.Anas creccaAlzavola
7.Anas platyrhynchusGermano reale
8.Anas acutaCodone
9.Anas querquedulaMarzaiola
10.Anas clypeataMestolone
11.Aythya ferinaMoriglione
12.Aythya fuligulaMoretta
GALLIFORMES
13.Lagopus lagopus scoticus et hibernicusPernice bianca di Scozia
14.Lagopus mutusPernice bianca
15.Alectoris graecaCoturnice
16.Alectoris rufaPernice rossa
17.Perdix perdixStarna
18.Phasianus colchicusFagiano
GRUIFORMES
19.Fulica atraFolaga
CHARADRIIFORMES
20.Lymnocryptes minimusFrullino
21.Gallinago gallinagoBeccaccino
22.Scolapax rusticolaBeccaccia
COLUMBIFORMES
23.Columba liviaPiccione selvatico
24.Columba palumbusColombaccio

Allegato II/2
(riportiamo solo le 15 specie su 48 che per le quali l'Italia può autorizzare la caccia conformemente all'articolo 7 paragrafo 3)
39.Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)Fagiano di monte
40.Tetrao urogallusGallo cedrone
41.Alectoris barbaraPernice di Sardegna
42.Coturnix coturnixQuaglia
44.Rallus aquaricusPorciglione
45.Gallinula chloropusGallinella d'acqua
47.Pluvialis apricariaPiviere dorato
49.Vanellus vanellusPavoncella
51.Philomachus pugnaxCombattente
52.Limosa limosaPittima reale
53.Limosa lapponicaPittima minore
55.Numenius arquataChiurlo
57.Tringa totanusPettegola
66.Streptopelia turturTortora
67.Alauda arvensisLodola
68.Turdus merulaMerlo
69.Turdus pilarisCesena
70.Turdus philomelosTordo
71.Turdus iliacusTordo sassello

Allegato III/1
1.Anas platyrhynchusGermano reale
2.Lagopus lagopus scoticus et hibernicusPernice bianca di Scozia
3.Alectoris rufaPernice rossa
4.Alectoris barbaraPernice di Sardegna
5.Perdix perdixStarna
6.Phasianus colchicusFagiano
7.Columba palumbusColombaccio

Allegato III/2
8.Anser albifrons albifronsOca lombardella (razza continentale)
9.Anser anserOca selvatica
10.Anas penelopeFischione
11.Anas creccaAlzavola
12.Anas acutaCodone
13.Anas clypeataMestolone
14.Aythya ferinaMoriglione
15.Aythya fuligulaMoretta
16.Aythya marilaMoretta grigia
17.Somateria mollissimaEdredone
18.Melanitta nigraOrchetto marino
19.Lagopus mutusPernice bianca
20.Tetrao tetrix britannicus (Lyrurus tetrix)Fagiano di monte (popolazione britannica)
21.Tetrao urogallusGallo cedrone
22.Fulica atraFolaga
23.Pluvialis apricariaPiviere dorato
24.Lymnocryptes minimusFrullino
25.Gallinago gallinagoBeccaccino
26.Scolapax rusticolaBeccaccia

Allegato III/3
Integrato nell'allegato III/2 dalla 244/91/CEE

Allegato IV
a) - Lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
- Esplosivi.
- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
b) - Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

Allegato V
a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.