Legge 5 gennaio 1994 n. 37
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
Art. 1
1. L'articolo 942 del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 942. (Terreni abbandonati
dalle acque correnti).
- I terreni abbandonati dalle acque correnti, che
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra,
appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta
possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono
per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle
leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni
abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al
demanio pubblico".
Art. 2
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.
Art. 3
1. L'articolo 946 del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 946. (Alveo abbandonato).
- Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando
l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del
demanio pubblico".
Art. 4
1. L'articolo 947 del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 947. (Mutamenti del letto
dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso).
- Le disposizioni
degli articolo 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a
seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività
antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di
inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in
cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da
altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è
esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico".
Art. 5
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizza-no il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.
Art. 6
1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.
3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.
Art. 7
1 Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.
Art. 8
1. All'articolo 6 del
citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per
i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze
dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle
comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi
parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di
valorizzazione o di tutela ambientale.
Il diritto di prelazione spetta
invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai
regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992,
relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione
dell'ambiente.
Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il
profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai
programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali
in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle
direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di
intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle
domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui
all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle
coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche
demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.
Alle
concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del
presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione
del canone in cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive
modificazioni.
Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del
presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a
consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che
svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per
una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo. Gli
interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla
concessione".