78/659/CEE --- I
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci
e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
2.
La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o
artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo dei pesci.
3. La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l’inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti:
— a
specie indigene che presentano una diversità naturale,
— a
specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque
dalle competenti autorità degli Stati membri.
4. Agli effetti della presente direttiva si intendono per:
— acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), le trote (Salmo trutta), i temoli (Thymallus thymallus) e i coregoni (Coregonus);
— acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi (Cyprinidae), o ad altre specie come i lucci (Esox lucius), i percoformi (Perca fluviatilis) e le anguille (Anguilla anguilla).
Articolo 2
1. I parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate
dagli Stati membri sono indicati nell’allegato I.
2. Per l’applicazione di tali parametri, le acque si suddividono
in acque salmonicole e acque ciprinicole.
Articolo 3
1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori
per i parametri di cui nell’allegato I, nella misura in cui nella colonna G o
nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni
contenute in queste due colonne.
2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di
quelli riportati nella colonna I dell’allegato I e si sforzano di rispettare i
valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato
all’articolo 8.
Articolo 4
1. Gli Stati membri procedono ad una prima designazione di acque salmonicole e ciprinicole entro due anni dalla notifica della presente direttiva.
Gli Stati membri possono in seguito procedere a designazioni complementari.
3. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di
elementi imprevisti al momento della
designazione, tenendo conto del principio
enunciato all’articolo 8.
Articolo 5
Gli stati (SIC! Stati) membri stabiliscono programmi per ridurre l’inquinamento e far sì che le acque
designate siano conformi, entro cinque
anni dalla designazione ai sensi dell’articolo
4, ai valori da loro fissati conformemente
all’articolo 3, nonché alle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell’allegato I.
Articolo 6
1. Per l’applicazione dell’articolo 5, le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell’allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 3 o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell’allegato I per quanto riguarda:
— il
95%dei campioni peri parametri:pH,DBO5 ,ammoniaca
indissociata, ammoniaca totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale e
rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelevamento
al mese, i valori e osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i
campioni;
— le
percentuali indicate nell’allegato I per i parametri: temperatura e ossigeno
disciolto;
— la
concentrazione media fissata per il parametro: materie in sospensione.
2. Il superamento dei valori fissati dagli Stati membri conformemente
all’articolo 3 o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e
I dell’allegato I, non sono presi in considerazione nel calcolo delle
percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamità
naturali.
Articolo 7
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano il
prelevamento dei campioni, la cui frequenza minima è stabilita nell’allegato I.
2. Se l’autorità competente constata che la qualità delle acque
designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione
dei valori stabiliti conformemente all’articolo 3 e delle osservazioni
riportate nelle colonne G e I dell’allegato I, la frequenza del campionamento
può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento di
tale qualità, la competente autorità può decidere che non è necessario alcun campionamento.
3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato da
uno Stato membro conformemente all’articolo 3 o un’osservazione riportata nelle
colonne G o I dell’allegato I non sono rispettati, lo Stato membro accerta se
tale mancata osservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale
oppure sia dovuta all’inquinamento e adotta le misure appropriate.
4. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza
dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla
quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall’autorità competente
di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.
5. Alcuni metodi di analisi di riferimento per i parametri presi
in considerazione sono indicati nell’allegato I. I laboratori che seguono altri
metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o
comparabili a quelli indicati nell’allegato I.
Articolo 8
In nessun caso l’applicazione delle misure adottate in virtù
della presente direttiva potrà aggravare, direttamente o indirettamente, l’inquinamento
delle acque dolci.
Articolo 9
Per le acque designate, gli Stati membri possono ad ogni momento
stabilire valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.
Possono altresì fissare disposizioni per parametri diversi da quelli stabiliti
dalla presente direttiva.
Articolo 10
Nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera
fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque,
tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in
questione si potrebbe applicare la direttiva nonché le conseguenze da trarre
dagli obiettivi di qualità comuni che saranno determinati previa concertazione
da ciascuno Stato membro. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.
Articolo 11
Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva:
— a)
per taluni parametri contrassegnati (0) nell’allegato I, per circostanze
meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche;
— b)
quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune
sostanze e provocano il non rispetto dei limiti fissati nell’allegato I.
Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il
quale un determinato corpo idrico riceve dal suolo talune sostanze in esso
contenute, senza intervento dell’uomo.
Articolo 12
Gli emendamenti necessari per adattare al progresso tecnico e
scientifico
— i
valori G dei parametri
e
— i
metodi di analisi contenuti nell’allegato I, sono adottati con la procedura di cui
all’articolo 14.
Articolo 13
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 è istituito un
comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, qui di seguito
denominato «comitato», composto di (SIC! da) rappresentanti degli Stati membri
e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.
Articolo 14
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel
presente articolo, il comitato è adito dal presidente ad (SIC! su) iniziativa
di quest’ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato
un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su
questo progetto entro un termineche ilpresidente puòstabilire infunzione
dell’urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54voti;ai
voti degliStati membri è attribuitalaponderazione stabilita all’articolo 148,
paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.
a) La Commissione adotta le misure
prospettate,seconformi al parere del comitato.
b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato,
o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio
una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c)
Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è
stato adito quest’ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate
dalla Commissione.
Articolo 15
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, gli
Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:
— le
acque designate conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in forma
sintetica;
— la
revisione della designazione di alcune acque ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3;
— le
disposizioni adottate per fissare nuovi parametri conformemente all’articolo 9;
— l’applicazione
delle deroghe ai valori che figurano nella colonna I dell’allegato I.
Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione,
su richiesta motivata di quest’ultima, le informazioni necessarie
all’applicazione della presente direttiva.
Articolo 16
Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione
settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale
relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato
dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva
91/692/CEE (1) .ilquestionario o lo schema
sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo
contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro
nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima
relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso. La Commissione
pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove
mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
Articolo 17
1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due
anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 377
del 31. 12. 1991, pag. 48.