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Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario
per l'ambiente (LIFE) Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000
PAG. 0001
Testo:
Regolamento (CE) n. 1655/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo
strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la
proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e
sociale(2), visto il parere del Comitato delle
regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trattato, visto il testo comune approvato il 23 maggio 2000 dal
Comitato di conciliazione(4), considerando quanto segue: (1) Il
regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che
istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)(5), è stato
adottato per contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica
comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione
ambientale. (2) Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è stato modificato in
maniera sostanziale dal regolamento (CE) n. 1404/96(6). Al fine di
contribuire ulteriormente all'attuazione, all'aggiornamento e allo
sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della
legislazione ambientale, in particolare per quanto riguarda l'integrazione
dell'ambiente in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile nella
Comunità, devono essere apportate modifiche al regolamento (CEE) n.
1973/92, che è opportuno, a fini di maggiore chiarezza, riformulare e
sostituire con il presente regolamento. (3) L'applicazione dello
strumento finanziario per l'ambiente LIFE avviene per fasi. La seconda
fase si conclude il 31 dicembre 1999. (4) Visto il contributo positivo
dato da LIFE alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria
in materia ambientale e in base all'articolo 14 del regolamento (CEE) n.
1973/92, è opportuno avviare una terza fase della durata di cinque anni,
che si concluderà il 31 dicembre 2004. (5) È opportuno rafforzare LIFE
quale strumento finanziario specifico, complementare ad altri strumenti
comunitari, senza tuttavia limitare gli interventi di LIFE a settori non
coperti da altri strumenti finanziari comunitari. (6) È opportuno
aumentare l'efficacia e la trasparenza delle varie procedure di LIFE
individuando chiaramente i tre settori che costituiscono lo
strumento. (7) È necessario garantire un controllo e una valutazione
efficaci delle azioni realizzate nel quadro di LIFE. (8) L'esperienza
maturata durante la seconda fase di LIFE ha evidenziato la necessità di
concentrare gli sforzi precisando con maggior chiarezza i settori d'azione
che possono fruire del sostegno finanziario comunitario, snellendo le
procedure di gestione e migliorando le misure di divulgazione delle
informazioni relative all'esperienza acquisita, ai risultati conseguiti e
al loro impatto a lungo termine, per promuovere il trasferimento di tali
risultati. (9) Lo sviluppo della politica comunitaria nel settore
dell'ambiente deve tener conto dei risultati conseguiti e dell'esperienza
maturata grazie alle singole azioni realizzate nel quadro di LIFE. (10)
Nel quadro dei progetti che contribuiscono all'attuazione di "Natura 2000"
è opportuno tener conto delle rotte migratorie e del ruolo delle zone
cuscinetto. (11) I progetti preparatori dovrebbero riguardare lo
sviluppo di azioni e strumenti comunitari nuovi in materia ambientale o
l'aggiornamento della legislazione e delle politiche ambientali. (12)
La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica
ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno
sviluppo durevole e sostenibile"(7) stabilisce, tra gli obiettivi
prioritari della Comunità, lo sviluppo di programmi volti a promuovere una
maggiore consapevolezza dei problemi ambientali nell'industria ed in
particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e l'esame in via
prioritaria dei problemi tecnici e finanziari delle PMI che ostacolano lo
sviluppo e l'applicazione delle tecnologie pulite sotto il profilo
ambientale. (13) Occorre, ove opportuno, tener conto delle implicazioni
occupazionali delle proposte prese in considerazione per il sostegno
finanziario nel quadro di LIFE-Ambiente. (14) Per i paesi terzi
rivieraschi del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico diversi dai paesi
dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di
associazione con la Comunità europea è necessario realizzare progetti di
assistenza tecnica alla creazione di capacità e di strutture
amministrative nel settore dell'ambiente. (15) Gli accordi europei tra
le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed i paesi
dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, dall'altra,
prevedono la partecipazione di questi paesi a programmi comunitari, in
particolare nel settore dell'ambiente. (16) Sebbene i suddetti paesi
dell'Europa centrale e orientale debbano di norma farsi carico dei costi
connessi alla loro partecipazione, in casi specifici e secondo le norme
applicabili al bilancio generale dell'Unione europea e ai pertinenti
accordi di associazione, la Comunità può, se necessario, decidere di
integrare il contributo nazionale del paese interessato. (17) Gli altri
paesi candidati all'adesione, qualora apportino un contributo finanziario
a LIFE, possono parteciparvi a condizioni analoghe a quelle stabilite per
i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione. (18)
Le entrate provenienti da paesi terzi costituiscono risorse vincolate allo
strumento in questione e in quanto tali sono iscritte al corrispondente
capitolo di spesa. (19) È opportuno istituire meccanismi di selezione
che consentano di adeguare gli interventi della Comunità in relazione alle
caratteristiche dei progetti da finanziare. È opportuno che le linee
direttrici promuovano la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi
guida della politica ambientale della Comunità con l'obiettivo di uno
sviluppo sostenibile. (20) Le misure necessarie per l'attuazione del
presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8). (21) Il
presente regolamento definisce, per l'intera durata della terza fase, una
dotazione finanziaria di massima che, in base al punto 33 dell'accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione(9), costituisce il riferimento principale per
l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio
annuale. (22) Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della
Commissione, dovrebbero valutare l'opportunità di proseguire l'azione di
LIFE dopo la terza fase, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1 Obiettivo generale È istituito uno
strumento finanziario per l'ambiente, in prosieguo denominato
"LIFE". Obiettivo generale di LIFE è contribuire all'applicazione,
all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore
dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare nel settore
dell'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche, nonché allo
sviluppo sostenibile nella Comunità.
Articolo 2 Settori tematici
e criteri generali LIFE è diviso in tre settori tematici denominati
LIFE-Natura, LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi. I progetti finanziati da
LIFE soddisfano i seguenti criteri generali: a) sono di interesse
comunitario in quanto contribuiscono in maniera significativa
all'obiettivo generale di cui all'articolo 1; b) sono realizzati da
partecipanti affidabili sul piano tecnico e finanziario; c) sono
realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario e di bilancio
e di convenienza. Può essere data la priorità ai progetti basati su un
approccio multinazionale allorché si presuma che questo possa avere
risultati più efficaci in fatto di conseguimento degli obiettivi, tenendo
conto della fattibilità e dei costi.
Articolo
3 LIFE-Natura 1. L'obiettivo specifico di LIFE-Natura è contribuire
all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(10); della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche(11), e, in particolare, della rete europea Natura 2000
istituita da tale direttiva. 2. Nel quadro di LIFE-Natura possono
essere finanziati: a) i progetti di conservazione della natura che
rispondono all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e contribuiscono
a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli
habitat naturali e/o le popolazioni di specie, ai sensi della direttiva
92/43/CEE; b) le misure di accompagnamento che agevolano il
conseguimento dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e sono
necessarie per: i) la preparazione di progetti che coinvolgono partner
di più Stati membri (misura "starter"); ii) lo scambio di esperienze
tra progetti (misura "coop"); iii) il controllo e la valutazione dei
progetti, nonché la diffusione dei loro risultati, compresi quelli
adottati nel quadro delle fasi precedenti dello strumento LIFE (misura
"assist"). 3. Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di
cofinanziamento dei progetti e non può superare: a) il 50 % per i
progetti relativi alla conservazione della natura e il 100 % per le misure
di accompagnamento; b) in circostanze eccezionali, la percentuale di
cui alla lettera a) può ammontare fino al 75 % per i progetti relativi a
habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva
92/43/CEE o a specie di uccelli considerate prioritarie per il
finanziamento nel quadro di LIFE-Natura da parte del comitato istituito a
norma dell'articolo 16 della direttiva 79/409/CEE. 4. Gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma
del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la
partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato
membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del
progetto. La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle
proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7. 5. A
norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno
finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 2 e del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che
rispondano ai criteri seguenti: a) progetti sul territorio europeo
degli Stati membri che riguardano: i) un sito proposto da uno Stato
membro a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE; o ii) un sito
classificato a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE; o iii)
una specie menzionata negli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o
nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE. b) nei paesi candidati
all'adesione ai quali si applica l'articolo 6, progetti che
riguardino: i) un sito d'importanza internazionale che ospiti un tipo
di habitat di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della
direttiva 92/43/CEE, o un tipo di habitat o una specie, non presente nella
Comunità, classificati nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di
Berna in quanto richiedono misure di conservazione specifiche; ii) un
sito di importanza internazionale che ospiti una specie di uccello di cui
all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o una specie di uccello
migratore presente nella Comunità, o una specie di uccello non presente
nella Comunità ma classificato nelle pertinenti risoluzioni della
convenzione di Berna come bisognoso di misure di conservazione specifiche;
ovvero iii) una specie di cui agli allegati II o IV della direttiva
92/43/CEE o all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, o una specie non
presente nella Comunità ma classificata nelle appendici I o II della
convenzione di Berna. 6. La Commissione invia agli Stati membri un
riassunto delle proposte pervenute. Su richiesta, essa mette i documenti
originali a disposizione degli Stati membri per consultazione. 7. I
progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di
LIFE-Natura sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Ai fini
del presente paragrafo, il comitato è quello di cui all'articolo 20 della
direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una decisione quadro
destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta
altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono
l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di
controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del
progetto. 8. Su iniziativa della Commissione: a) le misure di
accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti
i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della
direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli
Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di
accompagnamento; b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma
del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di inviti a
manifestare interesse. Tutti gli inviti a manifestare interesse sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione
dei criteri specifici da rispettare.
Articolo
4 LIFE-Ambiente 1. L'obiettivo specifico di LIFE-Ambiente è
contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e
all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente. 2. Nel
quadro di LIFE-Ambiente possono essere finanziati i seguenti progetti e/o
misure: a) i progetti di dimostrazione che rispondono all'obiettivo
previsto al paragrafo 1, e mirano a: - integrare considerazioni
sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione e nella
valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere,
oppure - promuovere la gestione sostenibile delle acque freatiche e di
superficie, oppure - ridurre al minimo l'impatto ambientale delle
attività economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie
pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, oppure - prevenire, riutilizzare,
recuperare e riciclare i rifiuti di tutti i tipi e a gestire razionalmente
il flusso di rifiuti, oppure - ridurre l'impatto ambientale dei
prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione,
della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro
ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi
dell'ambiente; b) i progetti preparatori allo sviluppo di nuovi
strumenti ed azioni della Comunità in materia ambientale, e/o
all'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali; c) le
misure di accompagnamento necessarie: i) alla diffusione delle
informazioni per lo scambio di esperienze tra progetti; e ii) alla
valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente
fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, nonché
alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e al
trasferimento di risultati derivanti da queste azioni. 3. Il sostegno
finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei
progetti. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non
può superare il 30 % del costo ammissibile del progetto per i progetti
generatori di consistenti entrate nette. In questo caso il contributo dei
beneficiari del finanziamento deve essere almeno equivalente al sostegno
comunitario. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per
tutti gli altri richiedenti non può superare il 50 % del costo ammissibile
del progetto. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità
per le misure di accompagnamento non può superare il 100 % di tale
costo. 4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee
direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto
della procedura di cui all'articolo 11, e pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Le linee direttrici promuovono la
sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica
ambientale della Comunità ai fini di uno sviluppo sostenibile. 5. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da
finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti
prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono
trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del
coordinamento del progetto. La Commissione fissa ogni anno la data di
trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al
paragrafo 10. 6. A norma del paragrafo 10 sono prese in considerazione
per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2, lettera a), del presente
articolo e che rispondono ai criteri seguenti: a) offrono soluzioni per
risolvere un problema molto ricorrente nella Comunità o che causa di
grande preoccupazione per alcuni Stati membri; b) rivestono un
carattere innovativo dal punto di vista della tecnologia o del metodo
applicato; c) costituiscono un esempio e un progresso rispetto alla
situazione attuale; d) possono agevolare la diffusione e l'applicazione
il più possibile ampia di proficue tecnologie o dei prodotti che
contribuiscono alla tutela dell'ambiente; e) mirano allo sviluppo e al
trasferimento di un know-how utilizzabile in situazioni identiche o
simili; f) promuovono la cooperazione nel settore dell'ambiente; g)
possano presentare un rapporto costi-benefici soddisfacente dal punto di
vista ambientale; h) promuovono l'integrazione delle esigenze
ambientali in attività che perseguono scopi eminentemente economici e
sociali. L'esame delle proposte dovrebbe, ove opportuno, tenere altresì
conto delle loro implicazioni occupazionali. 7. Non sono considerati
ammissibili i seguenti costi: a) acquisto di terreni; b) studi non
specificatamente legati all'obiettivo perseguito dai progetti
finanziati; c) gli investimenti per infrastrutture riguardanti gli
investimenti a carattere strutturale non innovativo, ivi comprese le
attività che hanno già dato risultati positivi a livello
industriale; d) attività di ricerca e sviluppo tecnologico. 8. Su
iniziativa della Commissione: a) i progetti da finanziare a norma del
paragrafo 2, lettera b), e le misure di accompagnamento da finanziare a
norma del paragrafo 2, la lettera c), punto i), previa consultazione del
comitato di cui all'articolo 11, sono oggetto di inviti a manifestare
interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte
sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b); b) le
misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera
c), punto ii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Tutti
gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da
rispettare. 9. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei
punti principali e del contenuto delle proposte pervenute a norma del
paragrafo 2, lettere a) e b). Su richiesta, essa mette i documenti
originali a disposizione degli Stati membri per consultazione. 10. I
progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti
alla procedura di cui all'articolo 11. 11. La Commissione adotta una
decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti
approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari,
che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di
finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del
progetto.
Articolo 5 LIFE-Paesi terzi 1. L'obiettivo
specifico di LIFE-Paesi terzi è contribuire alla creazione di capacità e
strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente nonché per
lo sviluppo di politiche e programmi d'azione nel settore dell'ambiente
nei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Baltico, diversi dai
paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di
associazione con la Comunità europea, di cui all'articolo 6, paragrafo
1. 2. Nel quadro di LIFE-Paesi terzi possono essere finanziati: a) i
progetti di assistenza tecnica che rispondono all'obiettivo di cui al
paragrafo 1; b) le misure di accompagnamento necessarie alla
valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente
fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, allo
scambio di esperienze tra progetti, alla diffusione delle informazioni
relative all'esperienza e ai risultati derivanti da queste azioni. 3.
Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento di
progetti e di misure di accompagnamento. La percentuale del sostegno
finanziario della Comunità non può superare il 70 % del costo dei progetti
di cui al paragrafo 2, lettera a), e il 100 % del costo delle misure di
accompagnamento di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Le competenti
autorità nazionali dei paesi terzi interessati trasmettono alla
Commissione le proposte di azioni da finanziare a norma del paragrafo 2,
lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi
terzi, le proposte sono presentate dal paese in cui ha sede l'organismo
responsabile del coordinamento dell'azione o dall'organizzazione
internazionale che si occupa della tutela ambientale nella zona geografica
interessata. La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione
delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo
7. 5. A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il
sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti
previsti all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del
presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti: a) rivestono un
interesse per la Comunità, in particolare in quanto contribuiscono
all'attuazione degli orientamenti e degli accordi regionali e
internazionali; b) contribuiscono alla realizzazione di una strategia
che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale
o regionale; c) apportano soluzioni a problemi ambientali importanti
nella regione e nel settore interessato. È data priorità ai progetti
destinati a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o
regionale. 6. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei
punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dai paesi
terzi. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione
degli Stati membri per consultazione. 7. I progetti presi in
considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di
cui all'articolo 11. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una
decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve
essere preceduta dalla consultazione del comitato istituito a norma
dell'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una
decisione sull'elenco dei progetti selezionati. 8. Sulla base dei
progetti approvati la Commissione stipula con i beneficiari un contratto,
che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di
finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche
specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte è comunicato agli
Stati membri. 9. Su iniziativa della Commissione, le misure di
accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono
oggetto di inviti a manifestare interesse che sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri
specifici da rispettare.
Articolo 6 Partecipazione dei paesi
candidati all'adesione 1. Lo strumento LIFE è aperto alla
partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati
all'adesione, alle condizioni menzionate negli accordi di associazione
conclusi con questi paesi ed in base alle disposizioni della decisione del
Consiglio di associazione competente per ciascun paese considerato. 2.
Le autorità nazionali dei paesi in questione trasmettono alla Commissione
le proposte di progetti da finanziare nell'ambito di LIFE-Natura e
LIFE-Ambiente entro le date fissate dalla Commissione a norma,
rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4,
paragrafo 5. Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi,
le proposte sono trasmesse dal paese in cui ha sede l'organismo
responsabile del coordinamento del progetto. 3. Per l'assegnazione del
contributo finanziario comunitario, sono prese in considerazione le
proposte che rispondono ai criteri generali di cui all'articolo 2 e ai
criteri specifici menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), e
all'articolo 4, paragrafi 6 e 8. 4. La Commissione invia agli Stati
membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte
pervenute dalle autorità nazionali dei paesi interessati. Su richiesta,
essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per
consultazione. 5. I progetti presi in considerazione per il sostegno
finanziario LIFE sono soggetti o alla procedura di cui all'articolo 3,
paragrafo 7, del presente regolamento o a quella di cui all'articolo 11
del presente regolamento, a secondo del tipo di progetto. 6. Sulla base
dei progetti approvati, la Commissione stipula con i beneficiari un
contratto o una convenzione, che stabilisce l'importo del sostegno
finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le
condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte
accolte viene comunicato agli Stati membri. 7. Quando per gli altri
paesi candidati all'adesione saranno adottate condizioni e disposizioni
equivalenti a quelle previste al paragrafo 1, LIFE sarà aperto alla
partecipazione di questi paesi in base ai paragrafi da 2 a 6. I paesi
partecipanti a norma del presente articolo non possono partecipare in base
all'articolo 5. 8. La ripartizione annuale degli stanziamenti che i
paesi di cui ai paragrafi da 1 a 7 hanno destinato al cofinanziamento
dello strumento figura nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione
III, parte B, allegato IV.
Articolo 7 Coerenza tra gli strumenti
finanziari 1. Fatte salve le condizioni previste all'articolo 6 per i
paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti
previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio
comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal
presente regolamento. 2. La Commissione garantisce la coerenza tra gli
interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli
realizzati nell'ambito dei fondi strutturali, dei programmi di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di dimostrazione o di altri strumenti finanziari
comunitari.
Articolo 8 Durata della terza fase e risorse di
bilancio 1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase
inizia il 1o gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. Il quadro
finanziario per l'attuazione della terza fase per il periodo 2000-2004 è
stabilito a 640 milioni di EUR. 2. Le risorse di bilancio destinate
alle azioni previste nel presente regolamento sono oggetto di
un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione
europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili
per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie. 3.
L'importo delle risorse da assegnare a ciascun settore d'azione è
illustrato qui di seguito: a) 47 % per le azioni ai sensi dell'articolo
3; b) 47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 4; c) 6 % per le
azioni ai sensi dell'articolo 5. Le misure di accompagnamento sono
limitate al 5 % degli stanziamenti disponibili.
Articolo
9 Controllo dei progetti 1. Per ciascun progetto finanziato da LIFE,
il beneficiario presenta alla Commissione e, su richiesta, allo Stato
membro interessato, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di
avanzamento dei lavori. Le relazioni destinate agli Stati membri possono
essere inviate in forma sintetica. Inoltre, entro tre mesi dal
completamento del progetto è inviata una relazione finale alla Commissione
e allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce la forma e
il contenuto di tali relazioni. Le relazioni si basano su indicatori
fisici e finanziari stabiliti nella decisione della Commissione che
approva i progetti o nel contratto o nella convenzione conclusi con i
beneficiari. Questi indicatori sono strutturati in maniera tale da
indicare lo stato di avanzamento dell'azione e gli obiettivi da conseguire
entro un termine stabilito. 2. A prescindere dai controlli eseguiti
dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o i servizi di
controllo nazionali competenti, a norma dell'articolo 248 del trattato e
dalle ispezioni svolte a norma dell'articolo 279, lettera c), del
trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare sul
posto i progetti finanziati da LIFE, anche mediante controlli a
campione. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne
informa il beneficiario interessato e il suo Stato membro, salvo quando vi
sia un fondato sospetto di frode e/o di uso improprio. 3. Il
beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della
Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse
con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento ad essa
relativo. 4. Se necessario la Commissione rettifica, in base ai
risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1
e 2, l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario
originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti. 5. La
Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i
progetti finanziati dalla Comunità siano stati svolti correttamente e nel
rispetto del presente regolamento.
Articolo 10 Protezione degli
interessi finanziari della Comunità 1. La Commissione può ridurre,
sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un
progetto, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa
l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del
contratto o della convenzione relativo alla concessione del sostegno
finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il
consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche
rilevanti incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del
medesimo. 2. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora
la realizzazione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno
concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue
osservazioni entro un termine stabilito. Qualora il beneficiario non
fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno
finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 3.
Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla
Commissione. Per gli importi non restituiti a tempo debito possono essere
addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le
modalità di applicazione del presente paragrafo.
Articolo
11 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito
denominato "il comitato"). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa. Il periodo
di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato
a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.
Articolo 12 Valutazione della terza fase e
proseguimento di LIFE 1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione
sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio: a) una relazione sullo
stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del
medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia
ambientale, e sull'impiego degli stanziamenti nonché, se del caso,
proposte di eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento
dell'azione oltre la terza fase; b) se del caso, una proposta
concernente una quarta fase di LIFE. 2. Il Parlamento europeo e il
Consiglio, a norma del trattato, decidono entro il 1o luglio 2004 in
merito all'attuazione della quarta fase a decorrere dal 1o gennaio
2005.
Articolo 13 Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1973/92
del Consiglio 1. Il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio è
abrogato, sono salvi le decisioni adottate e i contratti o convenzioni
conclusi, riguardanti la concessione di un sostegno finanziario ai sensi
del suddetto regolamento. 2. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono come riferimenti al presente regolamento secondo la tabella di
corrispondenza che figura nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 14 Entrata in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17
luglio 2000.
Per il Parlamento europeo La Presidente N.
Fontaine
Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany
(1)
GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4. (2) GU C 209 del 22.7.1999, pag.
14. (3) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 45. (4) Parere del Parlamento
europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265), confermato
il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 275), posizione comune del
Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1) e decisione
del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 e
decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000. (5) GU L 206 del
22.7.1992, pag. 1. (6) GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1. (7) GU L 275
del 10.10.1998, pag. 1. (8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9) GU
C 172 del 18.6.1999, pag. 1. (10) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU
L 223 del 13.8.1997, pag. 9). (11) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU
L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).
ALLEGATO
TABELLA DI
CORRISPONDENZA >SPAZIO PER TABELLA>
Dichiarazione
della Commissione
La Commissione nota che il Parlamento europeo ed
il Consiglio convengono in merito all'opportunità di adottare una
procedura di regolamentazione per la scelta dei progetti, rispetto alla
procedura di gestione suggerita dalla Commissione nella proposta
modificata presentata dopo la pronuncia del Parlamento europeo in seconda
lettura. La Commissione, ribadendo quanto dichiarato allorché la
posizione comune è stata adottata, sottolinea nuovamente quanto sia
importante dare applicazione ai criteri fissati dall'articolo 2 della
decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione. La Commissione ritiene che la scelta dei progetti, date le
sue notevoli implicazioni in termini di bilancio, debba essere effettuata
seguendo la procedura di gestione. La Commissione ritiene inoltre che
ignorare le disposizioni dell'articolo 2 dalla decisione del Consiglio
1999/468/CE, in un caso tanto evidente quanto appunto il caso in oggetto,
contravvenga sia ai principi ispiratori che al disposto della decisione
del Consiglio. La Commissione si vede pertanto costretta ad adottare le
dovute riserve in materia, compreso il diritto di adire la Corte di
giustizia quando e se lo riterrà opportuno.
Dichiarazione del
Consiglio
Il Consiglio prende atto della dichiarazione della
Commissione sulla scelta della procedura di comitato affinché quest'ultima
adotti misure di attuazione nel quadro del regolamento LIFE. Scegliendo
la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il
Consiglio ha tenuto conto dell'esperienza acquisita con la procedura di
regolamentazione nel quadro dello strumento LIFE nella prima fase (dal
1992) e nella seconda fase (dal 1996), nonché della natura di tale
strumento, che svolge un ruolo essenziale per la tutela dell'ambiente
nella Comunità e contribuisce all'attuazione e allo sviluppo della
politica comunitaria in questo settore. Il Consiglio rammenta che i
criteri fissati all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio
non sono vincolanti sotto il profilo giuridico e hanno un carattere
indicativo. Il Consiglio ritiene che il campo di applicazione delle
competenze di esecuzione nel regolamento in questione giustifichi
pienamente il ricorso alla procedura di
regolamentazione.
Dichiarazione della Commissione
La
Commissione dichiara che, prima di fissare i termini annuali di
presentazione delle proposte, provvederà a consultare i competenti
comitati per stabilire se essi possono essere effettivamente
rispettati.
Fine del documento
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