
LEGGE 5 gennaio 1994, n 36
Le normative
| LEGGE 5 gennaio 1994, n 36
Pubblicato sulla G.U. 19
gennaio 1994, n. 14 |
Disposizioni in materia
di risorse idriche |
Articoli:
Capo I: Principi generali
Capo II: Servizio idrico integrato
Capo III: Vigilanza, controlli e partecipazione
Capo IV: Usi produttivi delle risorse idriche
Capo V: Disposizioni finali e transitorie NOTE
Capo I: Principi generali
1. Tutela e uso delle risorse idriche.
1.Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri
di solidarietà.
2.Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti
delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3.Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e
la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4.Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
2. Usi delle acque.
1.L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del
medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la
risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo
umano.
2.Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il
regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del
ciclo naturale dell'acqua.
3. Equilibrio del bilancio idrico.
1.1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio
idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o
attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2.Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino
competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia
idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3.Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia
a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire
il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
4. Competenze dello Stato.
1.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i
Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo
4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:
a.le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la
disciplina
dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
b.le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
c.i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il
consumo umano di cui all'articolo 17;
d.le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano
regolatore generale degli acquedotti e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio
1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto
previsto all'articolo 17;
e.le direttive ed i parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio di
crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
f.i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g.i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito
territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi
per la gestione dei servizi di approvigionamento di captazione e di accumulo per usi
diversi da quello potabile;
h.meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
i.i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini
dell'applicazione del medesimo articolo.
2.Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e
amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il
risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero
dell'ambiente.
5. Risparmio idrico.
1.Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva
estensione delle seguenti misure:
a.risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti
perdite;
b.installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di rilevanti dimensioni;
c.installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori
differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto
urbano;
d.diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei
settori industriale, terziario ed agricolo.
2.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta
metodologia (2).
6. Modalità per il riutilizzo delle acque reflue.
1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione
dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche
riguardanti:
a.le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le
tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualità e di
consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;
b.le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico
sanitari;
c.le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di
depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.
2.La Regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed
agevolazioni alle imprese che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero
utilizzino acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale,
promiscuo e rurale.
7. Trattamento delle acque reflue urbane.
1.1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinché i
Comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le
modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva.
2.Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla legislazione vigente
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
3.I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4.Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e
della relativa normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad
informare le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima
direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso
i Comuni, le Province e le Regioni di tutti i dati necessari.
(2). Il regolamento è stato adottato con D.M. 8 gennaio 1997, n. 99.
Capo II: Servizio idrico integrato
8. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
1.I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati secondo i seguenti criteri:
a.rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di
risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b.superamento della frammentazione delle gestioni;
c.conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri
fisici,
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative (3).
2.Le Regioni, sentite le Province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli
articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo
nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le Regioni,sentite le Province
interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di
delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n.183 del 1989(4).
3.Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di
servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche
derivate o captate in territori comunali ricadenti in più Regioni, la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le Regioni
interessate (5).
4.Le Regioni, sentite le Province interessate, nonché le Province autonome di Trento e
di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito
delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e
successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei
bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi
occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989
(6).
5.Le Regioni, sentite le Province, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano,
stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni (7).
6.Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.
9. Disciplina della gestione del servizio idrico integrato.
1.I Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8,
entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera
f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
2.I Comuni e le Province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come
integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
3.Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli
effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale
responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione
delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per
l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo,
nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle Regioni e dalle Province autonome,
provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.
4.Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti
che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i Comuni e le
Province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una
pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i Comuni e le
Province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed
adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la
pluralità di soggetti gestori.
10. Gestioni esistenti.
1.Le aziende speciali, gli enti ed i Consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in
economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a
gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato
secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2.Le aziende speciali, gli enti e i Consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in
economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel
soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite
nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e
con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.
3.Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in
vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa
concessione.
4.Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle
imprese già
concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle
forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
5.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il
Ministro dell'ambiente e le Regioni interessate, nonché le competenti Commissioni
parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto
funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cuiall'articolo 4, comma 1,
lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le
competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei
servizi di cui alla presente legge.
6.Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai Consorzi per le aree
ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri Consorzi di diritto pubblico,
nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore
del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in
tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, le Province e gli enti
interessati.
7.Nel caso in cui le Regioni, le Province o altri enti pubblici siano titolari di
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle
forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
11. Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato.
1.La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti
tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici
integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere f) e g).
2.La convenzione tipo prevede, in particolare:
a.il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b.l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
c.la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d.i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del
servizio;
e.le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f.il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
g.la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al
titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 1986, n. 902;
h.l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni
di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i.idonee garanzie finanziarie e assicurative;
j.le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione
secondo i principi del codice civile;
k.i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali
e del loro
aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
3.Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i Comuni e
le Province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di
fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su
base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle
Regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e
dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in
particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa,
come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.
12. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.
1.Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in
esercizio ad aziende speciali e a Consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione,
sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale
ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare.
2.Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei
mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3.Le Regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti
gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni
comunali, dei Consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31
dicembre 1992. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con
legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale
trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso
l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende
municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si
applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la
disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
4.Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della Provincia e
del Comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma
con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
5.Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo
21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere trasferito, con
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
consenso del Comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore
del servizio idrico integrato.
13. Tariffa del servizio idrico.
1.1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito
all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2.La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del
servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di
gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei
costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3.Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta
del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di
rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di
riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a
particolari situazioni idrogeologiche.
4.La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione della presente legge.
5.La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.
6.La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del
relativo disciplinare.
7.Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici
essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di
reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi
stagionali.
8.Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9.L'eventuale modulazione della tariffa tra i Comuni tiene conto degli investimenti
effettuati dai Comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del
servizio idrico integrato.
14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
1.La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è
dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e
alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
2.Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra
tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3.Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il
volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita,
prelevata o comunque accumulata.
4.Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è
determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È
fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
15. Riscossione della tariffa.
1.In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico
integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.
2.Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari
convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori
entro trenta giorni dalla riscossione.
3.Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, sono definiti i
rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
16. Opere di adeguamento del servizio idrico.
1.Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere
all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione
con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in
gestione.
17. Opere e interventi per il trasferimento di acqua.
1.Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa
comportare il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni
interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di
bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le
finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori
pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di un'Autorità di bacino o di
una Regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2.Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e
delle Regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima
legge.
3.Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per
l'esecuzione e la gestione degli interventi.
4.In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.
5.Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono
dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste
anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale
compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque
ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione
delle opere e degli impianti medesimi.
6.Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente
articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni.
7.L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al
piano regolatore generale degli acquedotti.
18. Canoni per le utenze di acqua pubblica.
1.Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 10 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle
utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi
delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a.per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le
colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b.per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di
essere fatta a bocca tassata, lire 640;
c.per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;
d.per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi
ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento
se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le
medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma
5 dell'articolo 12 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano
limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
e.per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive
e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;
f.per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
g.per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo
dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad
impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per
tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
2.Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per
derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.
3.È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al
risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei
canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono
conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di
cui alla medesima legge n. 183 del 1989.
4.A far data dal 10 gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non
si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le
Regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di
cui al comma 1.
5.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento
triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità
di cui alla presente legge (8).
6.È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
7.Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da:
"Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze disperse" sono
soppresse.
19. Poteri sostitutivi.
1.Qualora la Regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti
territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa congrua diffida,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i
provvedimenti sostitutivi.
2.Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano
conseguiti dalle Regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di
una sola delle Regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.
3.La Regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di
poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità,
inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa
essere proseguita.
20. Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione.
1.La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla
presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti
erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in
materia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli
importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.
2.I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche
amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in
virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio,
del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.
3.Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di
costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in
materia di appalti di lavori pubblici.
(3).La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 414 (G.U. 14
dicembre 1994, n. 51, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui
prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province
autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(4).La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 414 (G.U.
14 dicembre 1994, n. 51, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui
prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province
autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(5).La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 414 (G.U.
14 dicembre 1994, n. 51, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui
prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province
autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(6).La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 414 (G.U.
14 dicembre 1994, n. 51, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui
prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province
autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(7).La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 414 (G.U.
14 dicembre 1994, n. 51, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui
prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province
autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(8).Vedi il D.M. 25 febbraio 1997, n. 90.
Capo III: Vigilanza, controlli e partecipazione
21. Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
1.Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare
riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare
determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli
utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato Comitato.
2.Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e
quattro di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla
base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3.I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento
economico spettante ai membri del Comitato.
4.Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il
Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Direzione
generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della
collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì,
dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5.Il Comitato definisce, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e
di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli
interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche
mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle Regioni e
dalle Province autonome competenti.
22. Osservatorio dei servizi idrici.
1.Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei
servizi idrici, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, mediante
la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino
e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di
raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in
materia di:
a.censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici
e finanziari di esercizio;
b.convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c.modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei
servizi e degli impianti;
d.livelli di qualità dei servizi erogati;
e.tariffe applicate;
f.piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
2.I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al
comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali
competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in
violazione della presente legge, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
3.Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato,
elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a.definire indici di produttività per la valutazione dell'economicità delle gestioni a
fronte dei servizi resi;
b.individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
c.definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie
praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e
dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai
competenti organi statali;
d.individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di
inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a
tutela dell'utente;
e.promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f.verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione
alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
g.realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone
una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
4.L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
5.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica
del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del
ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e
stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.
6.All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e
dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a
decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
23. Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.
1.Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà
di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale
sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti
del servizio.
2.Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti,
promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei
cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza,
alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità
delle acque fornite e trattate.
3.Il Ministro dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti
concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni,
opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le
amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione,
contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste
dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
4.Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori
pubblici, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i
documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al
comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
24. Gestione delle aree di salvaguardia.
1.Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al
consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo
Stato, le Regioni, gli enti locali, le associazioni e le Università agrarie titolari di
demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel
perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto
dei diritti di uso civico esercitati.
2.La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in
caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata
alla Comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle
risorse ambientali.
25. Disciplina delle acque nelle aree protette.
1.Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area
protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2.Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a
richiederlo entro la data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'art. 12,
comma 4, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (9), pena l'immediata interruzione della
captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla
ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi
alla presentazione delle stesse (10).
3.Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata
domanda, sono
immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.
26. Controlli.
1.Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi
nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di
controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle
acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei
depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi
idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla
qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e
quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2.Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal
pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il
quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la
tutela delle acque dall'inquinamento.
3.Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto
nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia
tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire
il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
(9).Termine così differito dall'art. 17 del D.L. 25 marzo 1996, n. 155.
(10).Termine differito al 30 giugno 1995 dall'art. 15 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507
"Misure urgenti in materia di dighe", convertito in legge, con modificazioni,
con legge 21 ottobre 1994, n. 584. Successivamente, il D.L. 22 luglio 1996, n. 389, art.
17, ha differito il termine stesso fino alla data di approvazione del piano del parco ai
sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Capo IV: Usi produttivi delle risorse idriche
27. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1.I Consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla
legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli
impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli
altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle
competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno
facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che
comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive
utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento
di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria
determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione
richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente
nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i
Consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2.I rapporti tra i Consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli
usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3.Chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle
spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
28. Usi agricoli delle acque.
1.1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante
i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata,
dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
2.Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si
proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i
soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in
conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
3.La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di
singoli edifici è libera.
4.La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di
acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di
edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi
speciali.
5.L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti
dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purchè non comprometta l'equilibrio del
bilancio idrico di cui all'articolo 3.
29. Acque per usi industriali.
1.Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole:
"per usi industriali diversi" sono soppresse.
2.Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 21 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
30. Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.
1.1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano energetico
nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, il CIPE, su iniziativa del
Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:
a.la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di
produzione delle centrali elettriche costiere;
b.l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni
di emergenza idrica;
c.la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle
acque dei serbatoi ad uso idroelettrico (11).
31. Piani, studi e ricerche.
1.1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da
enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per
territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
(11).La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 414 (G.U.
14 dicembre 1994, n. 51, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui
prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province
autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Capo V: Disposizioni finali e transitorie
32. Abrogazione di norme.
1.Gli articoli 17 bis e 17 ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.
2.L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.
3.Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle
materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere,
apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la
presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo (12).
33. Disposizioni di principio.
1.Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle
Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.
34. Norma transitoria.
1.Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1,
della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
(13).Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
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