LEGGE 5 gennaio 1994, n 37
Le normative
| LEGGE 5 gennaio 1994, n 37
Pubblicata nella G.U. 19
gennaio 1994, n. 14 |
Norme per la tutela ambientale
delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei
laghi e delle altre acque pubbliche |
CAPO 1.
-Sostituisce l'art. 942 del codice civile.
CAPO 2.
-Abroga il secondo e il terzo comma dell'art. 945 del codice civile.
CAPO 3.
-Sostituisce l'art. 946 del codice civile.
CAPO 4.
-Sostituisce l'art. 947 del codice civile.
CAPO 5.
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e
regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i
provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque,
compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono
essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la
responsabilità
dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che
subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente
del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei
terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli
interventi progettati.
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle Regioni a
statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di
autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici
richiamati al comma 1.
CAPO 6.
1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo
interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e
20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento
delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica
costituite ai sensi del regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con
modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono
tenute a trasmettere
annualmente alle autorità di bacino e alle Regioni competenti gli elenchi delle
pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture
arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei
documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.
3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della
citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi
le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione
delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela
naturale e ambientale dei beni considerati.
CAPO 7.
Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di
cui al citato regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro
attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni
provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della Provincia
interessata.
Ai lavori delle commissioni partecipano anche il Sindaco, o il funzionario delegato in sua
vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.
CAPO 8.
Sostituisce l'art. 6 del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per
agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle
pertinenze idrauliche demaniali" (in G.U. 16 luglio 1936, n. 163).
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