LEGGE 5 gennaio 1994, n 37DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio)
 

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275

Le normative | DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275


Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Grandi e piccole derivazioni

1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

"1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua KW 3.000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

Art. 2

Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi nazionali".

Art. 3

Pareri istruttori

1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".

Art. 4

Criteri per la comparazione di domande concorrenti

1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".

Art. 5

Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis - 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.

2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque".

Art. 6

Durata delle concessioni

1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".

Art. 7

Rinnovo di concessioni ad uso irriguo

1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati".

Art. 8

Monitoraggio delle acque pubbliche

1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito:

"3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".

Art. 9

Licenze di attingimento

1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito".

2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque volte".

3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".

Art. 10

Pozzi

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è altresì aggiunto in fine il seguente periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".

Art. 11

Monitoraggio delle acque di fognatura

1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.

Art. 12

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche

1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, in misura pari:

a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per KW nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno;

b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo;

c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;

d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo;

e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo;

f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da leggi diverse.

3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso.

4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dalla applicazione delle quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi.

5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino idrografico.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni sopra specificate.

7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della metà.

8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua.

9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua.

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Art. 13

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo

1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:

a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;

b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;

c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 14

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi

1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:

a) estensione dell'area concessa;

b) uso per il quale è accordata la concessione;

c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;

d) vantaggi conseguiti dal concessionario;

e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;

f) importanza e caratteri della concessione.

2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.

Art. 15

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MERLONI, Ministro dei lavori pubblici

GALLO, Ministro delle finanze

DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

SPINI, Ministro dell'ambiente

Visto , il Guardasigilli CONSO.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione regola la regola al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti. - Il testo dell'art. 2, comma1, lettera a) della legge 23 dicembre 1992, n.498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente: 1.Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il trenta per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui e delle acque di fognatura.

Nota all'art. 1

Il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Nota all'art. 2

L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita: 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate ala legge; d) (omissis); e) (omissis); - L'art. 5 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 recita: Art.5-1. In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare: a) I luoghi dove trovansi la presa e la restituzione; b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantità dell'acqua utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro due ani dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quarantamila. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917. -Si riporta il testo dell'art. 42 del citato testo unico n. 1775/1933, come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo: Art.42-1: Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti e a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. 2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori siano smaltite le acque sovrabbondanti. 3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche , su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territori sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'articolo 5/bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente, e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato.

Nota all'art. 3

- Il testo dell'art.7 del testo unico n. 1775/1993 come integrato dal presente decreto legislativo, è il seguente: Art.7-1. Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. 1-bis.Le domande di cui al comma uno relative sia a grandi che a piccole derivazioni sono altresì trasmesse all'autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e , anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

2. Ogni richiedente di nuove concessione deve depositare, con la domanda una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

3. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e dei dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità d'acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione.

5. L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sulla ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

7. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali la respinge con un suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da pubblico avviso nei modi sopra indicati.

9. Dopo trenta giorni dall'avviso la domanda viene pubblicata col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.

10. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine non inferiore a quindici e non superiore a 30 giorni entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttori è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

12. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è stesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è in tanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

Successivamente, l'art.3 della legge 21 dicembre 1961, n.1501, ha stabilito che il contributo del quarantesimo del canone non possa essere inferiore a £ 10.000.

Nota all'art. 4

-Si riporta il testo dell'art.9 del già citato testo unico, come modificato dal presente decreto legislativo: Art.9-1 Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8 , è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e, destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile; b) Le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) Le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico.

2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico ed il primo richiedente si obbliga ad attuare la più vasta utilizzazione.

4. Sulla preferenza da darsi all'una o all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita tra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

- Per il testo dell'art.7 del citato testo unico come integrato dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art.3. -L'art.8 del sopracitato testo unico così recita: Art.8- L'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa raccoglie le opposizioni, procede ala visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, gli interessi pubblici connessi alla natura ed attendibilità delle opposizioni. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessanti, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte, da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi potrà essere interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti ad uso potabile, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'interno. Dove esistano uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Nota all' art. 6.

- Il testo dell' art. 21, comma 1, del già citato testo unico, come integrato dal presente decreto legislativo è il seguente: Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quella di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

Nota all'art. 7.

- Si riporta il testo dell'art. 28 del testo unico approvato con il R.D. n.1775/1933, come modificato dal presente decreto legislativo: Art. 28-1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, qualora il termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e dei corso d'acqua si rendano necessarie. 1-bis.In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua ad uso irriguo fatti salvi i criteri indicati all'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell' estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. 2. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico. - Per il testo dell'art. 42 del testo unico n. 1775/1933, come modificato dal presente decreto legislativo si veda la nota all'art.2.

Nota all'art. 9.

- Si riporta il testo dell'art. 56 del summenzionato testo unico così come modificato dal presente decreto legislativo: Art. 56-1. Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua potabile pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni poste sulle sponde e a cavaliere degli argini, purché: 1°- la portata dell'acqua non superi i 100 litri al minuto secondo; 2°- non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua; 3°- non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.

2. (Omissis). 3. La licenza è in tutti i casi accordata salvo rinnovazioni per non più di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse. 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.

Note all'art. 10.

- Il testo dell'art. 103 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933 è il seguente: Art. 103 - 1.Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile il quale provvede ad a accertare la quantità di acqua scoperta. 2. Se il Ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art.1 della presente legge ne dispone l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione all'art.95. 3. (Omissis). 4. (Omissis)'. Il testo dell'art. 93 del testo unico di cui sopra è il seguente: Art. 93 -1.Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. 2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. - Il testo dell'art. 106 del testo unico di cui sopra, come modificato dal decreto legislativo, è il presente: Art. 106 - 1. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spesa dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione.

Nota all'art. 12

- Per il titolo della legge 23 dicembre 1993, n. 498, si veda in nota la titolo.

Nota all'art. 13

- L'art. 11 del D.L. 2 ottobre 1981, n.546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito non c'è di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito nella legge 1° dicembre 1981, n.692, così recita: Art.11 -1. I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi di acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a £ 800 per ogni metrocubo di materiale estratto. Successivamente l'importo dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione dei materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, è stato rideterminato con l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro del tesoro, 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, serie generale.

- Il comma 3 del'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanate dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


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LEGGE 5 gennaio 1994, n 37DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio)
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