DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275
Le normative
| DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque
pubbliche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1993;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Grandi e piccole derivazioni
1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e
piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i
seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua
KW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno
se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto
secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo:
litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al
minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale
limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di
carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi
diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."
Art. 2
Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni
1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono
dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e
regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5,
relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle
relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla
base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3,
del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale
sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle
amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati,
finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei
prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al
pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di
modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle
licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai
provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle
concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro
trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento.
Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle
Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi nazionali".
Art. 3
Pareri istruttori
1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
comma:
"1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a
piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di
bacino territorialmente interessata che, nel termine di quaranta
giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo
delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del
Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per
territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in
ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del
piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso,
ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
Art. 4
Criteri per la comparazione di domande concorrenti
1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui
agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione
con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti
criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente
le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico".
Art. 5
Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni
d'acqua
1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni
d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle
prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi
diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità
delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative
di approvvigionamento.
2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo
deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove
definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio
stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio,
riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del
caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare.
Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle
disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio
tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero,
ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per
quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior
regime delle acque".
Art. 6 Durata delle concessioni
1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice",
sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi
ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".
Art. 7
Rinnovo di concessioni ad uso irriguo
1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
comma:
"1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole
derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati
dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica
l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche
dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture
praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi
di irrigazione adottati".
Art. 8
Monitoraggio delle acque pubbliche
1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito:
"3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque
pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio,
sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in
corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove
presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono
installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle
misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi
dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità
concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e
mareografico nazionale interessato".
Art. 9
Licenze di attingimento
1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine
le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante
vitale del corso d'acqua, ove definito".
2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo
rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque
volte".
3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente
comma:
"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali".
Art. 10
Pozzi
1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non
utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o
utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia
competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della
denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui
all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli
previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui
sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo
può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura
a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il
provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è altresì aggiunto in fine il seguente
periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili
situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al
regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a
spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata
l'utilizzazione".
Art. 11
Monitoraggio delle acque di fognatura
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente
gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura,
previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui
sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità
delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle
misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza
trimestrale.
Art. 12
Determinazione degli importi dei canoni demaniali
per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche
1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di
derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La
maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è fissata, con
decorrenza dal 1° gennaio 1994, in misura pari:
a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per KW
nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della
potenza nominale disponibile nell'anno;
b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo;
c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro
se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca
tassata;
d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo;
e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per
cento per ogni modulo;
f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni
o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati
da leggi diverse.
3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano
anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun
uso.
4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano
a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio
o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per
gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è
ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche
quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con
quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le
modalità per l'esonero dalla applicazione delle quote di
maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche
conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei
cicli produttivi.
5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro,
sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi
e dei criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal
fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso
della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino
idrografico.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal
1° gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o
di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro
documentata istanza del titolare della concessione, con
provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento
della sussistenza delle condizioni sopra specificate.
7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente
decreto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della
metà.
8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del
comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto l'obbligo di
restituire le colature e i residui d'acqua.
9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei
canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli
effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed
integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora
il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui
d'acqua.
.
Art. 13
Determinazione degli importi dei canoni demaniali
per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo
1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di
estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono
determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura
e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima
dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto
dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non
inferiore a:
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e
ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo
argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di
concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle
qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di
apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di
materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di
risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di
valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai
volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non
inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 14
Determinazione degli importi dei canoni demaniali
per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze
di laghi
1. La determinazione dell'importo dei
canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali,
superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base
dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale è accordata la concessione;
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto
della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che
ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione.
2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto
interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per
cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta
data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di
quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al
presente comma si applica anche agli importi minimi annui.
Art. 15
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
GALLO, Ministro delle finanze
DIANA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
SAVONA, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
SPINI, Ministro dell'ambiente
Visto , il Guardasigilli CONSO.
N O T E AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la
regola al Governo dell'esercizio della funzione legislativa
e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma 5, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e di regolamenti. - Il testo dell'art. 2, comma1,
lettera a) della legge 23 dicembre 1992, n.498 (Interventi
urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:
1.Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle
risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio
e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema
produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio
che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto
a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere
un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti
commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare
la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare
l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste,
della quantità della domanda esistente per l'uso della
risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda
gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie
impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque;
disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di
materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della
granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare
l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali,
sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle
sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi
importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle
foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione
non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere
per gli usi irrigui e il trenta per cento per tutti gli
altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio
delle acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui e delle
acque di fognatura.
Nota all'art. 1
Il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, approva
il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici.
Nota all'art. 2
L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi
e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate ala legge; d)
(omissis); e) (omissis); - L'art. 5 del testo unico approvato
con R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art.3 della
legge 12 luglio 1961, n.603 recita: Art.5-1. In ogni provincia
è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze
il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione
del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione
delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare:
a) I luoghi dove trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantità dell'acqua
utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo
di potenza nominale prodotta; e) il decreto di riconoscimento
o di concessione del diritto di derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31
dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco la cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro
due ani dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire
quattromila a lire quarantamila. Sono esonerati dal presentare la
dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di
riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.
-Si riporta il testo dell'art. 42 del citato testo unico n.
1775/1933, come modificato dall'art. 8 del presente decreto
legislativo: Art.42-1: Tutti gli utenti di acqua pubblica sono
obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di
raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili,
fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e
mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni
manufatti e a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei
danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso
il caso di forza maggiore. 2. Gli stessi utenti debbono regolare le
derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la
portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi
legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli
opportuni scaricatori siano smaltite le acque sovrabbondanti. 3. A
cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque
pubbliche , su prescrizione dell'ufficio compartimentale del
Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per
territori sono installati e mantenuti in regolare stato di
funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e
dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di
restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa i
misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I
risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite
ai sensi dell'articolo 5/bis e con frequenza almeno semestrale
all'autorità concedente, e all'ufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale interessato.
Nota all'art. 3
- Il testo dell'art.7 del testo unico n. 1775/1993 come integrato
dal presente decreto legislativo, è il seguente: Art.7-1. Le domande
per nuove concessioni ed utilizzazioni corredate dei progetti di
massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione,
estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle
acque sono dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate
all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le
opere di presa. 1-bis.Le domande di cui al comma uno relative sia a
grandi che a piccole derivazioni sono altresì trasmesse all'autorità
di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di
quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale,
all'uopo delegato ove nominato, avvalendosi dell'ufficio
compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale
competente per territorio comunica il proprio parere all'ufficio
istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le
previsioni del piano di bacino e , anche in attesa della
approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che
sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole.
2. Ogni richiedente di nuove concessione deve depositare, con la
domanda una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni
caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono
versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
3. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della
domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle
province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di
restituzione delle acque.
4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e dei dati
principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa,
quantità d'acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione.
5. L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato
alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere
sentito sulla ammissibilità delle istanze prima della loro
istruttoria.
7. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda
perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri
interessi generali la respinge con un suo decreto sentito il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente
incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori,
sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate
non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale
relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la
nuova. Di tutte le domande accettate si da pubblico avviso nei modi
sopra indicati.
9. Dopo trenta giorni dall'avviso la domanda viene pubblicata col
relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.
10. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine non inferiore
a quindici e non superiore a 30 giorni entro il quale possono
presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la
derivazione richiesta.
11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di
più uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttori è emessa dal
Ministro dei lavori pubblici.
12. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è stesa a
tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se
invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla
prima, per essere compatibili con questa e non con le successive,
l'istruttoria è in tanto limitata a quelle che sono state presentate
ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.
Successivamente, l'art.3 della legge 21 dicembre 1961, n.1501, ha
stabilito che il contributo del quarantesimo del canone non possa
essere inferiore a £ 10.000.
Nota all'art. 4
-Si riporta il testo dell'art.9 del già citato testo unico, come
modificato dal presente decreto legislativo: Art.9-1 Tra più domande
concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8 , è
preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze
concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale
livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione,
evitando ogni spreco e, destinando preferenzialmente le risorse
qualificate all'uso potabile; b) Le effettive possibilità di
migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) Le
caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico.
2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra
maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di
immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre
condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di
presentazione.
3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i
progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque alcuna di
quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta è di
regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi
prevalenti di interesse pubblico ed il primo richiedente si obbliga
ad attuare la più vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all'una o all'altra domanda decide
definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio
superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli
elementi essenziali che devono essere contenuti nel
disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di
utilizzazione, è preferita tra più concorrenti la domanda di chi
abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio
dei proprietari.
- Per il testo dell'art.7 del citato testo unico come integrato
dal presente decreto legislativo, si veda la nota all'art.3.
-L'art.8 del sopracitato testo unico così recita: Art.8- L'ufficio
del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di
presa raccoglie le opposizioni, procede ala visita dei luoghi, alla
quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige
una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in
evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto
alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, gli interessi
pubblici connessi alla natura ed attendibilità delle opposizioni.
Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione,
comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad
intervenire altresì un funzionario del competente ufficio
idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessanti,
per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte, da inserire
a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero
delle comunicazioni quando questo vi potrà essere interessato.
Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale,
alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti
dall'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti ad uso
potabile, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un
delegato del Ministero dell'interno. Dove esistano uffici regionali
del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di
acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.
Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio
civile promuove il benessere del ministero militare competente per
il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente
interessato.
Nota all' art. 6.
- Il testo dell' art. 21, comma 1, del già citato testo unico,
come integrato dal presente decreto legislativo è il seguente: Le
concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi
industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di
scorte idriche si fanno per una durata non maggiore di anni
sessanta; quella di grandi derivazioni ad uso potabile, di
irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni
settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere
la durata di anni trenta.
Nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 28 del testo unico approvato con
il R.D. n.1775/1933, come modificato dal presente decreto
legislativo: Art. 28-1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, di
irrigazione o bonifica, qualora il termine della concessione
persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni
di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione,
con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e
dei corso d'acqua si rendano necessarie. 1-bis.In sede di rinnovo di
concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua ad uso irriguo
fatti salvi i criteri indicati all'art. 12-bis, comma 2, il
competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico
in funzione delle modifiche dell' estensione della superficie da
irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei
relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. 2. In
mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia,
passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di
raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie,
i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di
depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla
camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di
irrigazione e i canali e le condotte di scarico. - Per il testo
dell'art. 42 del testo unico n. 1775/1933, come modificato dal
presente decreto legislativo si veda la nota all'art.2.
Nota all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 56 del summenzionato testo unico
così come modificato dal presente decreto legislativo: Art. 56-1.
Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere
licenze per l'attingimento di acqua potabile pubblica a mezzo di
pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni
poste sulle sponde e a cavaliere degli argini, purché: 1°- la
portata dell'acqua non superi i 100 litri al minuto secondo; 2°- non
siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso
d'acqua; 3°- non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con
pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo
deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
2. (Omissis). 3. La licenza è in tutti i casi accordata salvo
rinnovazioni per non più di cinque volte, per la durata non maggiore
di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.
Note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 103 del testo unico approvato con R.D. n.
1775/1933 è il seguente: Art. 103 - 1.Quando in seguito a ricerche
siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non
soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile
il quale provvede ad a accertare la quantità di acqua scoperta. 2.
Se il Ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i
requisiti dell'art.1 della presente legge ne dispone l'iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà
titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata
nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione
all'art.95. 3. (Omissis). 4. (Omissis)'. Il testo dell'art. 93 del
testo unico di cui sopra è il seguente: Art. 93 -1.Il proprietario
di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica
amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per
gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con
mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi
le distanze e le cautele prescritte dalla legge. 2. Sono compresi
negli usi domestici l'innaffiamento dei giardini ed orti inservienti
direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio
del bestiame. - Il testo dell'art. 106 del testo unico di cui sopra,
come modificato dal decreto legislativo, è il presente: Art. 106 -
1. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela
può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a
getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili
situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al
regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a
spesa dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata
l'utilizzazione.
Nota all'art. 12
- Per il titolo della legge 23 dicembre 1993, n. 498, si veda in
nota la titolo.
Nota all'art. 13
- L'art. 11 del D.L. 2 ottobre 1981, n.546 (Disposizione in
materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali
accettate da aziende e istituti di credito non c'è di adeguamento
della misura dei canoni demaniali), convertito nella legge 1°
dicembre 1981, n.692, così recita: Art.11 -1. I canoni demaniali
relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei
corsi di acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti
uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei
materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non
potranno essere determinati in misura inferiore a £ 800 per ogni
metrocubo di materiale estratto. Successivamente l'importo dei
canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione dei
materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, è stato rideterminato con
l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, 20 luglio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, serie generale.
- Il comma 3 del'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanate dal Governo. Essi devono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
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