LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo I
Le normative
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LEGGE
18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio)
NORME
PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA
DEL SUOLO
(G.U.
25-5-1989, n. 120 - suppl.)
Modificata
ed integrata (*) dalla:
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 253
(G.U. 3-9-1990, n. 205)
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(*) In base a quanto stabilito dall'art.87 dei D. Leg.
31-3-1998, n. 112, ai fini dell'approvazione dei piani
di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla presente
legge, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla
Conferenza Stato regioni.
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Titolo
I: LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI
Capo
I: LE ATTIVITA'
Art.1.:
FINALITÀ DELLA LEGGE
[1] La presente legge ha per scopo
di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico
per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale,
la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
[2] Per il conseguimento delle finalità perseguite
dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge
ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione
e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione,
in conformità alle disposizioni che seguono.
[3] Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo,
gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee
e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti,
i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le
acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacci,
defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato
corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché
il territorio che può essere allagato dalle acque del
medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali
con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente;
qualora un territorio possa essere allagato dalle acque
di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie
maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale
definito dalla competente autorità amministrativa.
[4] Alla realizzazione delle attività previste
al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze:
lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
i comuni; le comunità montane, i consorzi di bonifica
ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
[5] Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art.117
della Costituzione.
Art.2.:
ATTIVITÀ CONOSCITIVA
[1] Nell'attività conoscitiva,
svolta per le finalità della presente legge e riferita
all'intero territorio nazionale, si intendono comprese
le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle
carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli
effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi
e dei progetti di opere previsti dalla presente legge;
attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo
ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità
di cui all'art.1.
[2] L'attività conoscitiva di cui al presente articolo
é svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art.4,
primo comma, secondo criteri metodi e standards di raccolta,
elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento
e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti
nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione,
ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema
informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi
regionali e quelli delle province autonome.
[3] E' fatto obbligo alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni
ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano
dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli
alla regione territorialmente interessata ed ai competenti
servizi tecnici nazionali, di cui all'art.9, secondo le
modalità definite ai sensi del secondo comma del presente
articolo.
Art.3.:
LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI
ATTUAZIONE
[1] Le attività di programmazione,
di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati
a realizzare le finalità indicate all'art.1 curano in
particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del
suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici,
idraulici, idraulico-forestali, idraulicoagrari, silvo-pastorali,
di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi
di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi
d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci
nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi
di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione,
scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa
dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di
prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione
ed abbassamento degli alvei e delle corse;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle
aree instabili, nonché la difesa degli abitanti e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe
e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli
e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle
falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento
delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione
e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento
degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione
dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee
allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi
alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la
razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione,
degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione
e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti
urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti
per la trasformazione dei cicli produttivi industriali
ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua
ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni
non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli
alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica,
di navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico, nonché della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli
interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della
loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione
di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle
aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e
lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi
pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità
e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino dei vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli
enti periferici operanti sul territorio.
[2] Le attività di cui al presente articolo sono
svolte, sulla base della deliberazione di cui all'art.4,
primo comma, secondo criteri, metodi e standards, nonché
modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di
garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni,
e di gestione dei servizi connessi.
Capo
II : I SOGGETTI CENTRALI
Art.4.:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL COMITATO
DEI MINISTRI PER ISERVIZI TECNICI NAZIONALI E GLI INTERVENTI
NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO
[1] Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri
di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con
proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui
agli artt. 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo
dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di
quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.6
e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art.25,
comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso
di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate
le funzioni previste dalla presente legge, qualora si
tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali,
avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura
degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente legge.
[2] E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, é composto dai Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il
coordinamento della protezione civile, per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali
ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali".
[3] Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli
atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema
di programma nazionale di intervento, di cui all'art.25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
[4] Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture
delle Amministrazioni statali competenti.
"[4-bis] . I principi degli atti di indirizzo
e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente
sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano".
Art.5.
COMPETENZE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE
[1]
Le attribuzioni statali previste dalla presente legge
sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive
competenze.
[2] Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per
la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art.4,
degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio
di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena
e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e
la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative
necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per
la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio
sono poste a carico dello stato di previsione della spesa
del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art.1,
comma 6, della legge 8-7-1986, n. 349, nonché la relazione
sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento,
di cui all'art.25, da allegare alla relazione previsionale
e programmatica, ai sensi dell'art.29 della presente legge.
La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) provvede, "in tutti i" bacini di rilievo
nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia,
del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati
regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione
e gestione delle opere idrauliche di competenza statale,
nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi
di polizia idraulica e di pronto intervento di propria
competenza;
e) opera, ai sensi dell'art.2, commi 5 e 6, della legge
8-7-1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa
con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento,
ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa
del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione
delle acque e per la tutela dell'ambiente.
[3] Il Ministro dell'ambiente provvede nei bacini
di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio
delle funzioni amministrative di competenza statale in
materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei
rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale
di cui, in particolare, all'art.3, comma 1, lettere a)
ed h).
Art.6.
COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO: ISTITUZIONE
E COMPITI
[1]
E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il
Comitato nazionale per la difesa del suolo.
[2]. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei
lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della
difesa del suolo, designati, su richiesta dei Ministro
dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori
pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri:
per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della
programmazione economica; dei trasporti; della sanità;
della marina mercantile; dell'industria, del commercio
e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei
Ministri per il coordinamento della protezione civile;
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali (2);
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province
italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
per il profilo dell'organizzazione amministrativa.
[3]. Dei Comitato, altresì, fanno parte il presidente
generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale
della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici,
di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente.
[4]. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro
dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime
modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
[5]. Qualora entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui
al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno
la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque
costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni
con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede
con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei
ministri.
[6]. Con apposito regolamento, approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina
il decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato
disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche
la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento
delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria
di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo
9 (2/a).
[7] Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo
e coordinamento di cui all'art.4, in ordine alle attività
ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta
ne é richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei
metodi e dei criteri di cui al predetto art.4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico
ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro
coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici
e gli enti pubblici privati che svolgono attività di rilevazione,
studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente
o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della
loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art.4;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti
autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti
preposti all'attuazione delle opere e degli interventi
individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza
statale per i bacini di rilievo nazionale.
Art.7.
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO
[1]
La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici
del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione
di direzione generale della difesa del suolo ed espleta
le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la
difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza
e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici
dall'art.5.
[2] Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale
per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie
concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal
servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente.
[3] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici
si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla organizzazione della
direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle
strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e
delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più
efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale
per la difesa del suolo.
Art.8.
COLLABORAZIONE INTERMINISTERIALE
[1]
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri
membri del Comitato di cui all'art.4 possono richiedere,
per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a
provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio
delle competenze loro attribuite dalla presente legge.
Art.9.
I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
[1]
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti
i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato
ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri
di cui all'art.4. Ai servizi tecnici nazionali é assicurata
autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
[2] I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri
dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei
seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico;
sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri
di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi
tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo
della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché
delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente
riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione
che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale
dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.
[3] Dell'attività dei servizi tecnici nazionali
si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della
marina mercantile e per il coordinamento della protezione
civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli
organismi preposti a quelli di rilievo interregionale
e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione
generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori
pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto
ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione
sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente,
nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno".
[4] I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti
funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual é definita all'art.2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto
previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri
e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Comitato dei ministri di cui all'art.4. Le
tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione
al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
[5] I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono
e coordinano un sistema informativo unico ed una rete
nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo
con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri
soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni
ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla
gestione della rete sismica integrata concorre, sulla
base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di
geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate
in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'art.18, comma 1, lettera e), della legge 11-3-1988,
n. 67 (1), relative al sistema informativo e di monitoraggio,
confluiscono nei servizi tecnici nazionali.
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(1) Si tratta della legge finanziaria 1988.
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[6] Nell'ambito del Comitato dei
ministri di cui all'art.4, ciascuno dei Ministri che lo
compongono propone, nel settore di sua competenza, le
misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa
realizzazione del sistema informativo e della rete integrati
di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento
e nella predisposizione della base di dati.
[7] Ai servizi tecnici nazionali é preposto un
Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori
dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma
1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare,
del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto
idrografico della Marina, del Servizio metereologico dell'Aeronautica
militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto
nazionale di geofisica.
[8] Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art.4,
al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi
tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti
ai sensi dell'art.1, comma 4, nonché dagli altri organismi
indicati al precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti
di cui al comma 9.
[9] Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con appositi regolamenti, emanati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla
riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici
di ci al comma 2, in particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri
generali di organizzazione, anche sotto il profilo della
articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività
dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei
soggetti competenti ai sensi dell'art.1, comma 4, tenendo
conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi
tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei
per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni
giuridiche basate sul possesso del titolo professionale
necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo
servizio e sul livello professionale delle mansioni da
svolgere;
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza
dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono
articolati nel rispetto del principio della preposizione
ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari
appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema
informativo unico e della rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali
di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati
operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di
impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti
universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia
di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei
per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni
giuridiche basate sul possesso del titolo professionale
necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo
servizio e sul livello professionale delle mansioni da
svolgere;
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza
dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono
articolati nel rispetto del principio della preposizione
ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari
appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione dei sistema
informativo unico e della rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali
di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati
operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di
impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti
universitari, sulla base di convenzioni- tipo, adottate
con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri,
che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia
di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.
[10]. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti
dirigenti generali tecnici.
[11]. I direttori dei servizi tecnici nazionali
idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico
fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
[12]. Con la procedura e le modalità di cui al
comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione
del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale
del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
[13]. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alia definizione del nuovo
ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei
ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c),
il personale di ruolo, in servizio alla data predetta
presso i servizi idrografico e mareografico, sismico,
dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità,
in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni
di appartenenza per il successivo automatico trasferimento
nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato
giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti.
Alla identificazione del personale da ricomprendere nei
ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente
che determina altresì le dotazioni organiche dei profili
professionali occorrenti in misura pari alle unità da
trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale inquadrato nei
ruoli transitori sono adottati dal Presidente dei Consiglio
dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun
ruolo transitorio (3/a).
CAPO
III - LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO
DI RILIEVO NAZIONALE
10.
LE REGIONI.
[1]. Le
regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le
funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della
presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle
risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:
a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei
progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo
le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano
gli atti di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi
e per la redazione di studi e di progetti relativi ai
bacini di rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione
ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo
regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo
interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione
e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle
opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e
di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni
comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (4);
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli
di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza,
alla organizzazione e al funzionamento del servizio di
polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico
ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere
e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della
navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di
rilievo regionale e di rilievo interregionali e stabiliscono
le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni
e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani
di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del
suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del
territorio di competenza e sullo stato di attuazione dei
programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato
nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria
in materia di conservazione e difesa del territorio, del
suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque
nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni
altra funzione prevista dalla presente legge.
[2]. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo
regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve
essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari
dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori
pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati
tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno
è altresì assicurata la presenza di un rappresentante
del Ministero per gli interventi straordinari nel senza
di un rappresentante del Ministero per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno (4/a).
CAPO
III : LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITA' DI BACINO
DI RILIEVO NAZIONALE
Art.10.
[3] Il
Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche
nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo
dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti
esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta
o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano
un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento
che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
[4] Rientrano nella competenza delle regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1-11-1959, n.
1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri
di altezza e che determinano un invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti
al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza
statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce
alle regioni il supporto tecnico richiesto" (1).
[5] Resta di competenza statale la normativa tecnica
relativa alla progettazione e costruzione delle dighe
di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
[6] Le funzioni relative al vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto legge 30-12-1923, n. 3267, sono
interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
[7] Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli
indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato,
le funzioni amministrative statali relative alla difesa
delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini
di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente
interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della
navigazione marittima.
[8] Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative
già trasferite o delegate alle regioni.
Art.11.
ENTI LOCALI ED ALTRI SOGGETTI
[1]
I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni,
le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi
di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici
e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico
partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia
di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle
regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito
delle competenze del sistema delle autonomie locali.
[2] Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici
nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare
con essi.
Art.12.
AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE
[1]
Nei bacini idrografici di rilievo nazionale é istituita
l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi
della presente legge considerando i bacini medesimi come
ecosistemi unitari.
[2] Sono organi dell'Autorità di bacino
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
[3] Il comitato istituzionale é presieduto dal
Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente
per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela
dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema
fluviale.
[4] Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano
di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di
cui all'art.4;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano
di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani
riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono
interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento
e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione
ed in vista della revisione della legislazione in materia,
le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla
legge 10-5-1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici di cui all'art.31 del piano di bacino e
dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi
fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente,
fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio
dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione
delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta
regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli
organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori
pubblici" (1).
[5] Il comitato tecnico é organo di consulenza
del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione
del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa.
Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito
da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico,
dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti
nel comitato istituzionale.
Il comitato tecnico può essere integrato , su designazione
del comitato istituzionale , da esperti di elevato livello
scientifico.
[6]. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico
prevede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle
designazioni pervenutegli.
[7] Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato
istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive
attività, con le Amministrazioni statali, regionali e
degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale
agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei
poteri delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di
attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere
di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che
gli vengono delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi
programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate
per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato,
delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi
da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza
con le finalità del piano medesimo;
g) é preposto alla segreteria tecnico-operativa.
[8] Il segretario generale è nominato dal comitato
istituzionale, su proposta del ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari
del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata
qualificazione professionale nel settore disciplinato
dalla presente legge.
La carica di segretario generale ha durata quinquiennale
[9] La segreteria tecnico-operativa, costituita
da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici
e da personale designato dalle Amministrazioni statali
e dalle regioni interessate, é articolata negli uffici:
a) segreteria;
b) studi e documentazione;
c) piani e programmi.
[10] Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria
presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato
per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle
opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro
dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.
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