LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo III
Le normative
| LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) | Titolo III
TITOLO III
: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.26.
COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL
SUOLO
[1] Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, é costituito il Comitato nazionale
per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono
costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'art.12
della presente legge.
27
SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO SPECIALE PER IL RENO.
[1]. L'ufficio
speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna
è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato
alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì
attribuite le competenze che residuano allo Stato.
[2]. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo
15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, le funzioni demanate
al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato
alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
[3]. Il personale in servizio presso l'ufficio
del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite
alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta
giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2,
il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della
posizione giuridica ed economica acquisita. La regione
può procedere all'accoglimento delle relative domande
nei limiti della propria dotazione organica (17/a).
28.
PERSONALE REGIONALE.
[1].
Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria
dei Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso
le segreterie tecnico- operative dei comitati tecnici
di bacino dipendenti delle regioni e province autonome
di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto
personale provvedono le istituzioni di provenienza.
29.
RAPPORTI AL PARLAMENTO.
[1].
Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (18), è
allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico.
[2]. Alla relazione previsionale e programmatica
è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei
programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.
[3]. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2,
L. 8 luglio 1986, 2. 349 (18), la presente legge definisce
la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel
settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui
agli articoli 90 e 91, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (18/a),
relativamente alla programmazione della destinazione delle
risorse idriche.
Art.30
BACINO REGIONALE PILOTA
[1]
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino
regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto
idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle
acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino,
come previsto dalla presente legge, già con riferimento
agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991,
sperimentando in tale sede la prima formulazione delle
normative tecniche di cui all'art.2, dei metodi e dei
criteri di cui all'art.17 e delle modalità di coordinamento
con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento
dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente
all'ambito territoriale del bacino predetto, é inoltre
autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante
territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti
rispetto alle finalità della presente legge.
Art.31
SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
[1]
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di
rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema
previsionale e programmatico ai fini della definizione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione
dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di
indirizzo e coordinamento.
[2] Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per
la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacini;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente
indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del
suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione
delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità
in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni
o del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazioni e i tempi di attuazione e
i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
[3] Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati
provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali,
adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni
per i restanti bacini.
[4] Gli schemi sono trasmessi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge al Comitato dei ministri di cui all'art.4 che, sentito
il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone
al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili
per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
32.
COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
[1].
Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province
autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze
in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in
materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme
di attuazione.
[2]. Per quanto attiene all'Autorità dei bacino
dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti
delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono
effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle
giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.
33.
COPERTURA FINANZIARIA.
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in
lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per
il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione dei Ministero dei tesoro
per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria"
e relative proiezioni per gli anni successivi.
[2]. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli
della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-
1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di
cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il
1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede:
quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa
del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione
idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1615
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le
opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume
Arno" e relative proiezioni per gli anni successivi;
quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione.
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma
di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento
del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali
e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici
interregionali e per il bacino dell'Arno", e relativa
proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25
miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno
1990.
[3]. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34.
CONSORZI IDRAULICI.
[1].
Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria
ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 (19), relative alla costituzione degli
stessi.
[2]. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme
aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento
allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative
competenze funzionali operative e territoriali, delle
funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire
i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede
al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale
in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel
rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.
Art.35
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI PUBBLICI
[1]
Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'art.17,
comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi
programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano
nazionale degli acquedotti, possono essere individuati
ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante
consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto,
fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.
|