DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo IILEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo ILEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo IILEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo IIID.P.R. 8 giugno 1982, n. 470
 

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo III

Le normative | LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) | Titolo III

TITOLO III : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art.26. COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO  
[1]
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'art.12 della presente legge.  

27 SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO SPECIALE PER IL RENO.
[1].
L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.
[2]. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demanate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
[3]. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica (17/a).

28. PERSONALE REGIONALE.
[1].
Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria dei Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico- operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

29. RAPPORTI AL PARLAMENTO.
[1].
Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (18), è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.
[2]. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.
[3]. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2, L. 8 luglio 1986, 2. 349 (18), la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (18/a), relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Art.30 BACINO REGIONALE PILOTA  
[1]
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art.2, dei metodi e dei criteri di cui all'art.17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, é inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.  

Art.31 SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI  
[1]
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
[2] Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacini;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni o del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazioni e i tempi di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
[3] Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
[4] Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'art.4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  

32. COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
[1].
Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
[2]. Per quanto attiene all'Autorità dei bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

33. COPERTURA FINANZIARIA.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione dei Ministero dei tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" e relative proiezioni per gli anni successivi.
[2]. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989- 1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione. dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.
[3]. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

34. CONSORZI IDRAULICI.
[1].
Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (19), relative alla costituzione degli stessi.
[2]. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

Art.35 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI PUBBLICI  
[1]
Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'art.17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.


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