LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) - Titolo II
Le normative
| LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio) | Titolo II
TITOLO II
: GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE
CAPO
I : GLI AMBITI
ART.13.
CLASSIFICAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI E LORO DELIMITAZIONE
[1]
L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori,
é ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente
legge i bacini idrografici sono classificati in bacini
di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
[2] I bacini di rilievo nazionale ed interregionale
sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22-12-1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29-12-1977.
Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi
dell'art.4, comma 1, lettera b).
[3] Le regioni provvedono, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione
dei bacini di propria competenza.
Art.14.
BACINI DI RILIEVO NAZIONALE
[1]
Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano
bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini
nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
- a) per il versante adriatico:
1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto
Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
- b) per il versante tirrenico:
1) Arno (Toscana, Umbria);
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo); 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
[2] Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto
Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine
jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2),
3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati
alla lettera b), nn. 3) e 4), é preposta rispettivamente
un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento
dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo
alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
[3] Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo
il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni
di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze
amministrative e della coordinata gestione delle opere
idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di
pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici,
su richiesta del comitato istituzionale interessato e
su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa
del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali
dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative
alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite
alle regioni territorialmente competenti.
Art.15.
BACINI DI RILIEVO INTERREGIONALE
[1]
Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico:
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico:
1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico:
1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria).
[2] Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti le funzioni amministrative
relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni
amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni
esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche
intese.
[3] Le regioni territorialmente competenti definiscono,
d'intesa: a) la formazione del comitato istituzionale
di bacino e del comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative
per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione,
la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli
incentivi, degli interventi e delle opere.
"[4] Qualora l'intesa di cui al comma 2 non
venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni,
istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico
di cui al comma 3, lettera a)".
Art.16.
BACINI DI RILIEVO REGIONALE
[1]
Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi
nelle disposizioni degli artt. 14 e 15.
[2] Le funzioni amministrative relative alle risorse
idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate
alle regioni territorialmente competenti con decreto del
Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
[3] Nulla é innovato al disposto del decreto del
Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, per quanto
attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei
bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale,
di cui all'art.15.
Capo
II GLI STRUMENTI Art.17.VALORE, FINALITA' E CONTENUTI
DEL PIANO DI BACINO
[1] Il
piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore
ed é lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni
e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla
difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche
ed ambientali del territorio interessato.
[2] Il piano di bacino é redatto, ai sensi dell'art.81,
primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977, n. 616, in base agli indirizzi,
metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici
previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa
del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle
ed ai corsi d'acqua di fondovalle.
[3] Il piano di bacino persegue le finalità indicate
all'art.3 ed, in particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto dall'art.2, il quadro
conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico,
delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli,
relativi al bacino, di cui la regio decreto-legge 30-12-1923,
n. 3267, ed alle leggi 1-6-1939, n. 1089 e 29-6-1939,
n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni,
in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché
delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa
del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica
e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione
del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché
del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli
interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e
delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali,
di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione
e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o
norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del
suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento e il completamento delle opere indicate
alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese
con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi
ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione
dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere
tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del
rapporto costi- benefici, dell'impatto ambientale e delle
risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e
marittimo e le relative fasce di rispetto, specificamente
individuate in funzione del buon regime delle acque e
della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico
dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali
vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni
idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo,
della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro
presumibili effetti dannosi di intervento antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed
il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili
ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità
dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui
od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca,
la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per
le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie
d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo
nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
[4] I piani di bacino sono coordinati con i programmi
nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico
e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti,
in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione
del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e
i programmi regionali previsti dalla legge 27-12-1977,
n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla
legge 10-5-1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n. 915; i piani di cui all'art.5 della legge 29-6-1939,
n. 1497, e all'art.1-bis del decreto-legge 27-6-1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art.7 della
legge 8-7-1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
[5] Le disposizioni del piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni
ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi
di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso
piano di bacino.
[6] Fermo il disposto del comma 5, le regioni,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione
del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni
concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a
rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora
gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro
sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni,
e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione
del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio
le regioni.
[6-bis] In attesa dell'approvazione del piano di
bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale,
adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi
d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere
b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino
all'approvazione del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione
o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da
ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro
dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie
di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,
di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda
l'ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori
pubblici informa senza indugio il Ministro competente
da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie
per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità
di un intervento cautelare per evitare un grave danno
al territorio, il Ministro competente, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare
di cui al presente comma.
[6-ter] I piani di bacino idrografico possono essere
redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso devono
costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita
la considerazione sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non
ancora compiutamente disciplinati" (1).
--------------------
(1) Commi aggiunti dall'art.12, comma 3, del D.L. 398/1993,
convertito in legge 493/1993.
--------------------
Art.18.
: I PIANI DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE
[1]
I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono
elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati
istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente
stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei
provvedimenti di cui al presente articolo;
b) quali componenti del progetto costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono
interessi comuni a due o più regioni.
[2] In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza,
sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i
provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento
delle procedure e l'adozione degli atti necessari per
la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente
articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
[3] Dell'adozione del progetto di piano di bacino
é data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini
Ufficiali delle regioni territorialmente interessate,
con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove
chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare
la documentazione. Il progetto é altresì trasmesso al
Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini
della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri
di cui all'art.4.
[4] Il Comitato nazionale per la difesa del suolo
esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro
novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso.
Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
[5] Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale
per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente
alle regioni interessate ai fini della formulazione di
eventuali controdeduzioni.
[6] Il progetto di piano e la relativa documentazione
sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e
delle province territorialmente interessate e sono disponibili
per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la
pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.
[7] Presso ogni sede di consultazione é predisposto
un registro sul quale sono annotate le richieste di visione
e copia degli atti.
[8] Osservazioni sul progetto di piano possono
essere inoltrate alla regione territorialmente competente
entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza
del periodo di consultazione o essere direttamente annotate
sul registro di cui al comma 7.
[9] Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni
di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto
di piano.
[10] Il comitato istituzionale, tenuto conto delle
osservazioni dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta
il piano di bacino.
[11] I piani di bacino, approvati con le modalità
di cui all'art.4, comma 1, lettera c), sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
Art.19.
I PIANI DI BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE
[1]
Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di
rilievo interregionale si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 10 dell'art.18.
[2] Le regioni, tenuto conto delle osservazioni
formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo,
ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art.6, approvano,
per le parti di rispettiva competenza territoriale, il
piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta
giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
[3] Nel caso di mancato adeguamento da parte delle
regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.
Art.20.I
PIANI DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE
[1]
Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad
elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale
contestualmente coordinando i piani di cui alla legge
10-5-1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze
di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare
un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello
stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche
di uniformità morfologica ed economico- produttiva".
[2] Qualora in un bacino di rilievo regionale siano
compresi territori d'altra regione, il piano é elaborato
dalla regione il cui territorio é maggiormente interessato
e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna
per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo
le disposizioni di cui al comma 1.
[3] Il piano di bacino é trasmesso entro sessanta
giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa
del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi
e criteri di cui all'art.4.
[4] In caso di inerzia o di mancata intesa tra
le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o
del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva
competenza, gli atti in via sostitutiva".
Capo
III : GLI INTERVENTI
Art.21.I
PROGRAMMI DI INTERVENTO
[1]
I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e
delle finalità dei piani medesimi.
[2] I programmi triennali debbono destinare una
quota non inferiore al 10 per cento (1) degli stanziamenti
complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli
impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali
dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti
generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di
massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione
dell'impatto ambientale di quelle principali;
d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico scientifico
dei servizi tecnici internazionali(13/d)
[3] Le regioni, conseguito il parere favorevole
del comitato di bacino di cui all'art.18, possono provvedere
con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e
di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo
nazionale, con il controllo del predetto comitato.
[4] Le province, i comuni, le comunità montane
e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della
regione o del comitato istituzionale interessati, possono
concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione
di opere e interventi previsti dai piani di bacino.
Art.22.
ADOZIONE DEI PROGRAMMI
[1]
I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale
sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
[2] I programmi triennali di intervento relativi
ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa
dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma
4 dell'art.20.
[3] Alla adozione dei programmi di intervento nei
bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
[4] Entro il 31 dicembre del penultimo anno del
programma triennale in corso, i programmi di intervento,
adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti,
sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente
del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché
entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni
contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale
per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro
l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo
triennio, ai fini della predisposizione del disegno di
legge finanziaria.
[5] La scadenza di ogni programma triennale é stabilita
al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme
autorizzate per l'attuazione del programma per la parte
eventualmente non ancora impegnata alla predetta data
sono destinate ad incrementare il fondo del programma
triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua
revisione.
[6] L'approvazione del programma triennale produce
gli effetti di cui all'art.81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24-7-1977, n. 616, con riferimento all'accertamento
di conformità ed alle intese di cui al citato art.81.
"[6-bis] Gli interventi previsti dai programmi
triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata
dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma
ai sensi dell'art.27 della legge 8-6-1990, n. 142 (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art.12, comma 2, del D.L. 398/1993,
convertito in legge 493/1993.
------------------
Art.23.
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
[1] Le
funzioni di studio e di progettazione e tecnico- organizzative
attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate
anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai
rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie,
liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali
specializzate.
[2] L'aliquota per spese generali di cui all'art.2
della legge 24-6-1929, n. 1137, e successive modificazioni
e integrazioni, é stabilita a favore del concessionario
nella misura massima di 10 per cento dell'importo dei
lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere
affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase
progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
[2-bis] Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia
di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche
dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali".
[3] Nell'ambito delle competenze attribuite dalla
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni
sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero
ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata
del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano
effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni
annuali.
[4] L'esecuzione di opere di pronto intervento
ai sensi del decreto legislativo 12-4-1948, n. 1010, ratificato
con legge 18-12-1952, n. 3136, può avere carattere definitivo
quando l'urgenza del caso lo richiede.
[5] Tutti gli atti di concessione per l'attuazione
di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti
a registrazione a tassa fissa.
Capo
IV : LE RISORSE
24.
PERSONALE.
[1]. In
relazione alle esigenze determinate dalla applicazione
della presente legge, con la procedura di cui all'articolo
9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti,
si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del Ministero dei lavori pubblici.
[2]. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi
per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per
il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche
in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni
di spesa indicate nel presente comma.
25.
FINANZIAMENTO.
[1].
Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale
carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali
di cui all'articolo 21.
[2]. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità
di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art.11, comma
3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468 (16/a),
come modificata dalla L. 23 agosto 1988, n. 362 (16/b).
I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura
di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 sulla cui base il
Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
[3]. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base
degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri
di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per
la difesa del suolo, predispone lo schema di programma
nazionale di intervento per il triennio, articolato per
bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione
degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato
e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate
nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario,
il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento
complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri,
sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo,
propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare,
al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il
potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi
tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita
in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli
di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici (16/c).
[4]. Entro i successivi trenta giorni, il programma
nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione
degli stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore
dei servizi tecnici nazionali sono approvati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 (17).
[5]. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta
giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale,
su proposta del Comitato nazionale per la difesa dei suolo,
individua con proprio decreto le opere di competenza regionale
che rivestono grande rilevanza tecnico- idraulica per
la modifica del reticolo idrografico principale e del
demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti
al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
da lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni
dalla richiesta.
|