LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio)D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
 

D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470

Le normative | D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470

G.U. 26 luglio 1982, n. 203
Attuazione della direttiva n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione

Il Presidente della Repubblica;
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;
considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;
emana il seguente decreto:

1.

Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione. Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) acque di balneazione: le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
b) zona di balneazione: il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
c) stagione balneare: il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
d) periodo di campionamento: è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

3.

Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) l'aggiornamento della tabella (Allegato 1) e delle norme tecniche (Allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.

4.

Alle Regioni competono:
a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;
b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (Allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1. Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità. I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (Allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura dei presidi e servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici sanitari comunali. I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle Regioni si intendono conferiti, per il Trentino Alto Adige, alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5.

Ai Comuni competono:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
c) la revoca, a mezzo di ordinanza del Sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b);
e) l'immediata segnalazione ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

6.

Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente. Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (Allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questioni sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori. Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%. Per i parametri coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali. Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente. Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata. Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al Sindaco del Comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e l'individuazione della zona inquinata. Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al Sindaco del Comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti. Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli con la frequenza indicata nella tabella (Allegato 1). Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (Allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c).

7.

Limitatamente ai parametri coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque potrà essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo del precedente art. 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60% dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all'allegato 1 mentre dell'aliquota rimanente almeno la metà (20% del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati. Il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione sarà subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l'inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, saranno considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili saranno integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procederà all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione dovrà essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

8.

Quando nel corso della stagione balneare precedente risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 ml nell'80% o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate. I controlli saranno ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel periodo di campionamento con la frequenza prevista nella tabella (Allegato 1).

9.

È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata: a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali; b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori limite fissati. Per le deroghe di cui al presente articolo, le Regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

10.

Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.

11.

Il primo periodo di campionamento di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto. Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1 - Requisiti di qualità delle acque di balneazione

  Parametri Valore limite Frequenza campioni Metodo d'analisi o d'ispezione
1) Coliformi totali/100 ml 2000 Bimensile [1]Vedi allegato  2
2) Coliformi fecali/100 ml 100 Bimensile [1]Vedi allegato 2
3) Streptococchi fecali/100 ml 100 Bimensile [1]Vedi allegato 2
4) Salmonelle/1l 0 [2] [2]
5) pH 6 ÷ 9° [0] [1] Bimensile Metodo elettronico
6) Colorazione (2) Assenza di variazione anormale del colore [0] Bimensile [1] Ispezione visiva o fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co
7) Trasparenza   m 1 [0] Bimensile [1] Disco di Secchi
8) Oli minerali mg/l [3] Assenza di pellicola visibile alla superficie dell'acqua e assenza di odore £<0,5 Bimensile [1] Ispezione visiva e olfattiva Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9) Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril- solfato) Assenza di schiuma persistente < 0,5 Bimensile [1] Ispezione visiva Spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene
10) Fenoli mg/l (C6H5 OH) [3] Nessun odore specifico £ 0,5 Bimensile [1] Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4- amminoantipirina
11) Ossigeno disciolto % saturazione O2 70 ÷ 120 (3) Bimensile [1] Metodo di Winkler o metodo elettrometrico
11-bis) Enterovirus PFU/10 L (4) O [4] [4]

 


 

[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche. (Vedi D.L. 3 maggio 1985, n. 164 e D.L. 14 maggio 1988, n. 155, D.L. 13 aprile 1993, n. 109 e L. 12 giugno 1993, n. 185 più avanti riportato).
[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza dei campionamento può essere ridotta di un fattore due.
[2] La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio dell'autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.
[3] Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.
[4] La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro presenza. In tal caso la ricerca dell'enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.

ALLEGATO 2 (5) - Norme tecniche

Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione. Per ogni singolo punto di campionamento i prelievi potranno essere, durante il mese, opportunamente distanziati nel tempo. I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80-120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non più di metri cinque dalla scogliera o dalla battigia; per gli oli minerali i prelievi vanno effettuati in superficie. I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore nove alle ore quindici. I prelievi non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi all'ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all'ultima burrasca. I campioni per le analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovrà essere immersa aperta e trattenuta da una pinza od altro idoneo sistema. I campioni dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al più presto e comunque entro le 24 ore.
Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:
a) la composizione del punto di prelievo;
b) data e ora del prelievo;
c) temperatura dell'aria e dell'acqua;
d) vento direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);
e) stato del mare o del lago (calmo, leggermente mosso, mosso) (6);
f) corrente superficiale: direzione ed intensità.

Tecniche per la ricerca dei coliformi totali e coliformi fecali

Tecnica dei tubi multipli (MPN)

Si seminano 10 ml di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato 2x, ml1 di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale e ml 0,1 per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale. Tutti i tubi in cui si sia formata, dopo 24 ore o 48 ore di incubazione a 37 °C, una qualsiasi quantità di gas, debbono essere sottoposti alle successive prove di conferma. Per la prova di conferma dei coliformi totali, le culture positive, passate su terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 35 - 37 °C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 e dopo 48 ± 3 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas. La densità dei coliformi totali nel campione di acqua seminato si ottiene applicando la tabella 1. Per la prova di conferma dei coliformi fecali le colture positive passate su terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 44 °C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas. La densità dei coliformi fecali nel campione di acqua seminato si ottiene analogamente applicando la tabella 1.

 

Preparazione dei terreni di coltura
a)  Brodo lattosato:

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio seguendo appropriate modalità. Il terreno viene distribuito in tubi (mm 180 × 18 circa) contenenti una provettina capovolta che funge da campanella di raccolta per i gas (tubi da fermentazione). Sterilizzazione in autoclave a 121 °C per 15'. Il terreno alla concentrazione normale indicata è adatto alla semina di quantità non superiori a ml 1 per tubo. Per la semina di volumi più elevati (10 ml) occorrerà preparare il terreno in concentrazione doppia e distribuito nelle quantità di ml 10 circa di tubi da fermentazione di maggiori dimensioni (mm 180 × 22 circa): I tubi da fermentazione pronti per l'uso non debbono essere conservati in frigorifero per evitare che nel successivo riscaldamento durante l'incubazione, la liberazione dei gas disciolti a bassa temperatura provochi la formazione di una bolla nel tubicino interno con conseguenti possibilità di errore al momento della lettura.

b) Brodo lattosato con bile e verde brillante:

È da preferirsi l'uso del terreno in polvere del commercio seguendo appropriate modalità. Sciogliere g 40 del terreno in polvere in ml 1000 di acqua distillata e distribuire in tubi da fermentazione come indicato per il brodo lattosato. Per la sterilizzazione e la conservazione del terreno pronto per l'uso vale quanto riportato per il brodo lattosato.

Ricerca dei coliformi totali con la tecnica delle membrane filtranti

ml 100 o quantità inferiori [*] dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati. Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante. Con apposita pinza sterile si afferra la membrana, facendo attenzione a non capovolgerla, e si depone sull'adatto terreno di coltura (M-Endo-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri. Incubare in termostato a 37 °C per 24 ore. Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie rosse con riflessi metallici che si sviluppano su M-Endo-Broth.


 

[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

Ricerca dei coliformi fecali con la tecnica delle membrane filtranti

ml 100 o quantità inferiori dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati. Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante. Con apposita pinza sterile si afferra la membrana facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno (MFC-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri. Incubare a 44,5°C per 24 ore, in bagnomaria, avvolgendo le piastre in appositi contenitori impermeabili all'acqua. Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie di colore blu dopo l'incubazione in M-FC-Broth.

Preparazione dei terreni di coltura per membrane filtranti M- Endo - Broth

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio. Il terreno deve essere preparato giornalmente. Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

M-PC-Broth

È preferibile usale le preparazioni disidratate del commercio. Sospendere g 3,7 del terreno base disidratato in ml 100 di acqua distillata contenente ml 1,0 di una soluzione all'1% di acido rosolico in sodio idrato 0,2 N. Riscaldare agitando fino ad ebollizione: Raffreddare. La soluzione di acido rosolico di cui sopra può essere conservata al buio, in frigorifero per due settimane. Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

Ricerca degli streptococchi fecali

Tecnica nel terreno liquido

a) Prova presuntiva. Seminare l'acqua in esame in una serie di tubi di brodo glucosato all'azide sodica (vedi). Per la quantità d'acqua da esaminare e la sua suddivisione in una o più serie di tubi, valgono i criteri adottati per la colimetria. Incubare a 35-37 °C per 24 o 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi torbidi.

b) Prova di conferma Vengono sottoposti a questa prova tutti i tubi risultati positivi nella prova presuntiva dopo 24 o 48 ore di incubazione. Da ciascun tubo positivo fare una semina abbondante in un tubo contenente brodo all'azide sodica e al violetto di etile (vedi). Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi che presentino sul fondo un deposito color porpora. Per il calcolo del numero più probabile (MPN) valgono i criteri adottati per la colimetria e quindi la tabella 1.

c) Prova finale È consigliabile solo in casi particolari, quando cioè sussistano dubbi sulla natura dell'inquinamento e gli enterococchi siano l'unico indice di inquinamento presente e soprattutto non siano accompagnati dai coliformi. Da ogni tubo positivo di brodo all'azide sodica e al violetto di etile seminare per isolamento su terreno TTC (terreno Slanetz) Le colonie rosse e rosa che si sviluppano su tale terreno dopo 24 ore a 35-37 °C vengono seminate in un tubo di Brain Heart infusion agar e in un tubo di Brain Heart infusion brodo; incubare a 35-37 °C per 48 ore. Dalla coltura in terreno liquido fare un passaggio in un tubo dello stesso terreno, incubare a 45 °C per 48 ore. Prelevare una ansata della carica batterica cresciuta sul terreno solido e fare una sospensione densa in una soluzione fisiologica; aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata e osservare se si verifica sviluppo di gas (prova della catalisi). Gli enterococchi non possiedono catalasi come tutti gli streptococchi.

Terreni di coltura

1) Brodo glucosato all'azide sodica

Per la semina di quantità di acqua superiori a ml 1, il terreno viene preparato a concentrazione maggiore, analogamente a quanto indicato a proposito della colimetria.

2) Brodo all'azide sodica e al violetto di etile

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

3) Terreno al TTC (M-enterococcus agar) o terreno di SlanetzDa preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

Disciogliere per ebollizione e distribuire in piastre di Petri. Non sterilizzare in autoclave.

Tecnica delle membrane filtranti

La quantità di acqua da filtrare varia con il grado presumibile di inquinamento del campione in esame; è sconsigliabile filtrare 100 ml o 10 ml [*]. Dopo aver filtrato la quantità stabilita di acqua, la membrana viene posta sulla superficie del terreno al TTC (terreno di Slanetz) precedente versato e lasciato solidificarte in una piastra di Petri del diametro di almeno 60 mm. Incubare a 35 - 37 °C per 48 ore. Le colonie rosa o rosse che si sviluppano in tali condizioni sono considerate di enterecocco. Se si ritiene necessario le colonie possono essere sottoposte alla prova finale, già descritta a proposito della tecnica in terreno liquido. La membrana asportata con un paio di pinzette da m-enterococcus agar dopo i 2 giorni previsti di incubazione, va adagiata su piastra Petri contenente un terreno agarizzato a base di citrato ferrico e esculina (EIA: Esculin Iron Agar) di cui si riporta di seguito la composizione: esculina0,1g;citrato ferrico0, 05g;agar1,5g;acqua distillata100ml. Il terreno sopra descritto autoclavato a 121° C per 20 minuti viene distribuito in piastre. Le piastre vanno così incubate a 41° C per 20 minuti a bagno maria. Piccole macchie nere appaiono sul retro delle membrane nelle capsule Petri contenenti EIA. Si debbono considerare come streptococchi fecali solo le colonie in grado di dare detta pigmentazione (7).


 

[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

a) Quando le acque di balneazione sono interessate da immissioni (fiumi, torrenti, fossi, canali, collettori di scarico ecc.), qualsiasi ne sia l'andamento (continuo o discontinuo), la natura (civile, industriale, agricola, mista) e la portata, è necessario, di norma provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione; dovranno, in tal caso, essere fissati due punti di campionamento in corrispondenza dei limiti della zona vietata. Ove si accerti che le predette immissioni non determinano condizioni di divieto alla balneazione, dovrà essere fissato un punto di campionamento in corrispondenza dello sbocco della immissione. Nel caso di condotte sottomarine che scarichino oltre la linea neutra dovranno essere fissati uno o più punti di campionamento nella zona balneare potenzialmente interessata dagli scarichi delle condotte stesse.
b) Qualora, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, vengono adottati di cui all'art. 7, detti criteri dovranno essere applicati per tutto il periodo di campionamento e ne dovrà essere data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente almeno un mese prima dell'inizio di detto periodo.
c) Nelle delibere regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), le zone non idonee alla balneazione saranno delimitate anche a mezzo di coordinate geografiche degli estremi calcolate secondo il Sistema italiano (Roma Monte Mario) Verranno segnalati, sempre mediante coordinate geografiche degli estremi e relativa lunghezza, i tratti costa per i quali durante la stagione balneare dovesse rendersi necessaria la chiusura temporanea, e ciò contestualmente alla comunicazione ai Sindaci per i provvedimenti di competenza. Con le stesse modalità saranno segnalati i provvedimenti di cessazione del divieto di balneazione. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate, esclusivamente tramite la rete telematica esistente, al Sistema informativo sanitario centrale. I dati da comunicare sono quelli riportati nell'allegato modello (allegato A) e per la loro trasmissione si utilizzerà l'apposita funzione attivabile dal menu del SIS G.
d) Le ordinanze dei Sindaci di divieto di balneazione, o di riapertura dei tratti di costa temporaneamente vietati, dovranno essere comunicate tempestivamente al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, alla Regione, al presidio multizonale di prevenzione, all'Unità sanitaria locale competente per il territorio ed alla delegazione di spiaggia (8).

ALLEGATO A (9)

Sistema informativo sanitario

Comunicazione di chiusura alla balneazione o di riapertura di zone interdette

Chiusura        Riapertura                 A partire dal

Longitudine         Latitudine             (Riferite a Monte Mario)

Inizio:

Fine:

Lunghezza metri:

Codici dei punti di prelievo interessati:

Motivo della chiusura:

 


 

(1)  Il D.P.R. n. 470 del 1982 è stato modificato dal D.L. 14 maggio 1988, n. 155 e, successivamente, dal D.L. 13 aprile 1993, n. 109.
(2) Il punto 6 dell'allegato I è stato così integrato dall'art. 4 del D.L. 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, nella legge 12 giugno 1993, n. 185.
(3) Vedi l'art. 1 del D.L. 3 maggio 1985, n. 164 e l'art. 1 del D.L. 14 maggio 1988, n. 155.
(4) Il parametro 11-bis è stato aggiunto dall'art. 4 del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 15 luglio 1988, n. 271.
(5) Vedi anche, il D.L. 3 maggio 1985, n. 164. Con D.M. 12 agosto 1985 sono state apportate integrazioni all'allegato 2 per la parte concernente la metodologia di ricerca degli streptococchi fecali. Con successivo D.M. 30 gennaio 1986 sono state aggiornate le norme tecniche dell'allegato 2 del presente decreto. Con l'art. 4 del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, sono state apportate integrazioni all'allegato 1. Ulteriori integrazioni all'allegato 2 sono state apportate dal D.M. 29 gennaio 1992 e dall'art. 4 del D.L. 13 aprile 1993, n. 109.
(6) Lettera così modificata dal D.M. 30 gennaio 1986.
(7) Il periodo da "la membrana asportata... pigmentazione" è stato aggiunto dal D.M. 12 agosto 1985.
(8) Le lettere da a) a d) sono state aggiunte dall'articolo unico del D.M. 29 gennaio 1992, che ha inserito anche l'allegato A.
(9) Inserito dall'articolo unico del D.M. 29 gennaio 1992.


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LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (stralcio)D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
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