D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470
Le normative | D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470
G.U. 26 luglio
1982, n. 203 |
Attuazione della direttiva
n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di
balneazione |
Il Presidente della Repubblica;
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per
l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità
europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;
considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982,
n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; considerato che risulta
così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;
emana il seguente decreto:
1.
Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle
acque di balneazione. Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi
terapeutici ed a quelle di piscina.
2.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) acque di balneazione: le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali
la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
b) zona di balneazione: il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto
a);
c) stagione balneare: il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta
salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
d) periodo di campionamento: è il periodo che inizia un mese prima della stagione
balneare e termina con la fine della stessa.
3.
Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività
connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) l'aggiornamento della tabella (Allegato 1) e delle norme tecniche (Allegato 2), in base
a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle
acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali
saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.
4.
Alle Regioni competono:
a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui
saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali
previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi;
b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle
analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento
relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle
amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione
balneare;
c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini
locali;
d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella
(Allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si
verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1. Le successive modificazioni
delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei
precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della
sanità. I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella
(Allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura dei presidi e
servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al
campionamento, degli uffici sanitari comunali. I compiti che dal presente decreto sono
attribuiti alle Regioni si intendono conferiti, per il Trentino Alto Adige, alle Province
autonome di Trento e Bolzano.
5.
Ai Comuni competono:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del
Sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone temporaneamente non
idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle
analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
c) la revoca, a mezzo di ordinanza del Sindaco, su segnalazione dell'autorità competente,
dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di
balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a),
sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui
al precedente punto b);
e) l'immediata segnalazione ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di
inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.
6.
Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto
a), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle
analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno
precedente. Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di
campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati con la
frequenza fissata nella tabella (Allegato 1) indicano che i parametri delle acque
in questioni sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e
quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più
del 50% dai corrispondenti valori. Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno
disciolto, non si applica detta limitazione del 50%. Per i parametri coliformi totali,
coliformi fecali e streptococchi fecali la percentuale dei campioni conformi è ridotta
all'80%. Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno
considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati
rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi
naturali, condizioni meteorologiche eccezionali. Non vanno altresì considerati nella
determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non
favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al
comma seguente. Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi
eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti
nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma
dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di
individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata.
Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su
cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle
zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata. Qualora più di un
campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei
parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata
alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare,
comunicherà immediatamente al Sindaco del Comune interessato, per i conseguenti e
tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole
delle analisi e l'individuazione della zona inquinata. Qualora da una ispezione dei luoghi
il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile
esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al Sindaco del Comune
interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.
Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i
controlli con la frequenza indicata nella tabella (Allegato 1). Nel caso si verifichino
due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi
effettuate su due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella
(Allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con
il provvedimento di cui all'art. 5, punto c).
7.
Limitatamente ai parametri coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali e
qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o
maggiore di cinque potrà essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi
primo, quarto, settimo ed ottavo del precedente art. 6, il criterio di valutazione
favorevole alla balneazione quando almeno il 60% dei campioni presenti valori, per i
parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all'allegato 1 mentre
dell'aliquota rimanente almeno la metà (20% del totale dei campioni) presenti valori non
superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati. Il giudizio di idoneità alla
balneazione all'inizio della stagione sarà subordinato ai risultati favorevoli delle
analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l'inizio
della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente. Nel corso
della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, saranno considerati i risultati
delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi
campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il
primo mese di detta stagione i risultati disponibili saranno integrati con gli ultimi
risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il
numero di 10. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali
sopraindicati si procederà all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare
nei dieci giorni successivi. La balneazione dovrà essere vietata se, inserendo nella
serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la
valutazione risulti ancora non favorevole.
8.
Quando nel corso della stagione balneare precedente risultati mettono in evidenza
valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 ml nell'80% o più dei campioni,
ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a
controllo le acque interessate. I controlli saranno ripresi a seguito di interventi volti
a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla
balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi
consecutivi nel periodo di campionamento con la frequenza prevista nella tabella (Allegato
1).
9.
È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata: a) per i parametri:
pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali; b)
quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con
superamento dei valori limite fissati. Per le deroghe di cui al presente articolo, le
Regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che
ne giustifichi la richiesta.
10.
Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le
attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo
Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.
11.
Il primo periodo di campionamento di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla seconda
stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Al
termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste
dal presente decreto. Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si
applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.
12.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1 - Requisiti di qualità delle acque di
balneazione
|
Parametri |
Valore limite |
Frequenza campioni |
Metodo d'analisi o d'ispezione |
1) |
Coliformi totali/100
ml |
2000 |
Bimensile |
[1]Vedi allegato
2 |
2) |
Coliformi fecali/100 ml |
100 |
Bimensile |
[1]Vedi allegato 2 |
3) |
Streptococchi fecali/100
ml |
100 |
Bimensile |
[1]Vedi allegato 2 |
4) |
Salmonelle/1l |
0 |
[2] |
[2] |
5) |
pH |
6 ÷ 9° [0] |
[1] Bimensile |
Metodo elettronico |
6) |
Colorazione (2) |
Assenza di variazione anormale del
colore [0] |
Bimensile [1] |
Ispezione visiva o fotometria secondo
gli standard della scala Pt-Co |
7) |
Trasparenza
m |
1 [0] |
Bimensile [1] |
Disco di Secchi |
8) |
Oli minerali mg/l [3] |
Assenza di pellicola visibile alla
superficie dell'acqua e assenza di odore £<0,5 |
Bimensile [1] |
Ispezione visiva e olfattiva Estrazione
da un volume sufficiente e pesata del residuo
secco |
9) |
Sostanze tensioattive
che reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril-
solfato) |
Assenza di schiuma persistente
< 0,5 |
Bimensile [1] |
Ispezione visiva Spettrofotometria
di assorbimento al blu di metilene |
10) |
Fenoli mg/l (C6H5 OH) [3] |
Nessun odore specifico £ 0,5 |
Bimensile [1] |
Verifica dell'assenza di odore specifico
del fenolo Spettrofotometria di assorbimento:
metodo della 4- amminoantipirina |
11) |
Ossigeno disciolto %
saturazione O2 |
70 ÷ 120 (3) |
Bimensile [1] |
Metodo di Winkler o
metodo elettrometrico |
11-bis) |
Enterovirus PFU/10 L (4) |
O |
[4] |
[4] |
[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o
meteorologiche. (Vedi D.L. 3 maggio 1985, n. 164 e D.L. 14 maggio 1988, n. 155, D.L. 13
aprile 1993, n. 109 e L. 12 giugno 1993, n. 185 più avanti riportato).
[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato
costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando
non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la
frequenza dei campionamento può essere ridotta di un fattore due.
[2] La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio dell'autorità di
controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal
caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana,
arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.
[3] Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite
numerico.
[4] La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di
controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro presenza. In tal caso la
ricerca dell'enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione,
flocculazione o centrifugazione e conferma.
ALLEGATO 2 (5) - Norme tecniche
Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 km
salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione. Per ogni
singolo punto di campionamento i prelievi potranno essere, durante il mese, opportunamente
distanziati nel tempo. I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondità di circa
30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale
abbia una profondità di 80-120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali
rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non più di
metri cinque dalla scogliera o dalla battigia; per gli oli minerali i prelievi vanno
effettuati in superficie. I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore nove alle ore
quindici. I prelievi non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi
all'ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all'ultima burrasca. I campioni per le
analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso
per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovrà
essere immersa aperta e trattenuta da una pinza od altro idoneo sistema. I campioni
dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al
più presto e comunque entro le 24 ore.
Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:
a) la composizione del punto di prelievo;
b) data e ora del prelievo;
c) temperatura dell'aria e dell'acqua;
d) vento direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole,
medio, forte);
e) stato del mare o del lago (calmo, leggermente mosso, mosso) (6);
f) corrente superficiale: direzione ed intensità.
Tecniche per la ricerca dei coliformi totali e coliformi fecali
Tecnica dei tubi multipli (MPN)
Si seminano 10 ml di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato 2x,
ml1 di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale e ml 0,1 per
tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale. Tutti i tubi in cui si sia
formata, dopo 24 ore o 48 ore di incubazione a 37 °C, una qualsiasi quantità di gas,
debbono essere sottoposti alle successive prove di conferma. Per la prova di conferma dei
coliformi totali, le culture positive, passate su terreno lattosiobile-verde brillante,
vengono incubate a 35 - 37 °C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 e dopo 48
± 3 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di
gas. La densità dei coliformi totali nel campione di acqua seminato si ottiene applicando
la tabella 1. Per la prova di conferma dei coliformi fecali le colture positive passate su
terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 44 °C. Si esamina per la
presenza di gas dopo 24 ± 2 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato
crescita con sviluppo di gas. La densità dei coliformi fecali nel campione di acqua
seminato si ottiene analogamente applicando la tabella 1.
Preparazione dei terreni di coltura
a) Brodo lattosato:
È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio
seguendo appropriate modalità. Il terreno viene distribuito
in tubi (mm 180 × 18 circa) contenenti una provettina
capovolta che funge da campanella di raccolta per i gas
(tubi da fermentazione). Sterilizzazione in autoclave
a 121 °C per 15'. Il terreno alla concentrazione normale
indicata è adatto alla semina di quantità non superiori
a ml 1 per tubo. Per la semina di volumi più elevati (10
ml) occorrerà preparare il terreno in concentrazione doppia
e distribuito nelle quantità di ml 10 circa di tubi da
fermentazione di maggiori dimensioni (mm 180 × 22 circa):
I tubi da fermentazione pronti per l'uso non debbono essere
conservati in frigorifero per evitare che nel successivo
riscaldamento durante l'incubazione, la liberazione dei
gas disciolti a bassa temperatura provochi la formazione
di una bolla nel tubicino interno con conseguenti possibilità
di errore al momento della lettura.
b) Brodo lattosato con bile e verde brillante:
È da preferirsi l'uso del terreno in polvere del commercio
seguendo appropriate modalità. Sciogliere g 40 del terreno
in polvere in ml 1000 di acqua distillata e distribuire
in tubi da fermentazione come indicato per il brodo lattosato.
Per la sterilizzazione e la conservazione del terreno
pronto per l'uso vale quanto riportato per il brodo lattosato.
Ricerca dei coliformi totali con la tecnica delle membrane filtranti
ml 100 o quantità inferiori [*] dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso
membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano
sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati. Si fanno passare circa ml 20 di
acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante. Con apposita pinza sterile si
afferra la membrana, facendo attenzione a non capovolgerla, e si depone sull'adatto
terreno di coltura (M-Endo-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.
Incubare in termostato a 37 °C per 24 ore. Vengono considerate di coliformi totali tutte
le colonie rosse con riflessi metallici che si sviluppano su M-Endo-Broth.
[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento
del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di
campione.
Ricerca dei coliformi fecali con la tecnica delle membrane filtranti
ml 100 o quantità inferiori dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso
membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano
sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati. Si fanno passare circa ml 20 di
acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante. Con apposita pinza sterile si
afferra la membrana facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno
(MFC-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri. Incubare a 44,5°C per
24 ore, in bagnomaria, avvolgendo le piastre in appositi contenitori impermeabili
all'acqua. Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie di colore blu dopo
l'incubazione in M-FC-Broth.
Preparazione dei terreni di coltura per membrane filtranti M- Endo - Broth
È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.
Il terreno deve essere preparato giornalmente. Il terreno
pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli
appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle
piastre.
M-PC-Broth
È preferibile usale le preparazioni disidratate del commercio.
Sospendere g 3,7 del terreno base disidratato in ml 100
di acqua distillata contenente ml 1,0 di una soluzione
all'1% di acido rosolico in sodio idrato 0,2 N. Riscaldare
agitando fino ad ebollizione: Raffreddare. La soluzione
di acido rosolico di cui sopra può essere conservata al
buio, in frigorifero per due settimane. Il terreno pronto
per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi
dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.
Ricerca degli streptococchi fecali
Tecnica nel terreno liquido
a) Prova presuntiva. Seminare l'acqua in esame in una serie di tubi di brodo glucosato
all'azide sodica (vedi). Per la quantità d'acqua da esaminare e la sua suddivisione in
una o più serie di tubi, valgono i criteri adottati per la colimetria. Incubare a 35-37
°C per 24 o 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi torbidi.
b) Prova di conferma Vengono sottoposti a questa prova tutti i tubi risultati positivi
nella prova presuntiva dopo 24 o 48 ore di incubazione. Da ciascun tubo positivo fare una
semina abbondante in un tubo contenente brodo all'azide sodica e al violetto di etile
(vedi). Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi che
presentino sul fondo un deposito color porpora. Per il calcolo del numero più probabile
(MPN) valgono i criteri adottati per la colimetria e quindi la tabella 1.
c) Prova finale È consigliabile solo in casi particolari, quando cioè sussistano
dubbi sulla natura dell'inquinamento e gli enterococchi siano l'unico indice di
inquinamento presente e soprattutto non siano accompagnati dai coliformi. Da ogni tubo
positivo di brodo all'azide sodica e al violetto di etile seminare per isolamento su
terreno TTC (terreno Slanetz) Le colonie rosse e rosa che si sviluppano su tale terreno
dopo 24 ore a 35-37 °C vengono seminate in un tubo di Brain Heart infusion agar e in un
tubo di Brain Heart infusion brodo; incubare a 35-37 °C per 48 ore. Dalla coltura in
terreno liquido fare un passaggio in un tubo dello stesso terreno, incubare a 45 °C per
48 ore. Prelevare una ansata della carica batterica cresciuta sul terreno solido e fare
una sospensione densa in una soluzione fisiologica; aggiungere qualche goccia di acqua
ossigenata e osservare se si verifica sviluppo di gas (prova della catalisi). Gli
enterococchi non possiedono catalasi come tutti gli streptococchi.
Terreni di coltura
1) Brodo glucosato all'azide sodica
Per la semina di quantità di acqua superiori a ml 1,
il terreno viene preparato a concentrazione maggiore,
analogamente a quanto indicato a proposito della colimetria.
2) Brodo all'azide sodica e al violetto di etile
Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.
3) Terreno al TTC (M-enterococcus agar) o terreno di
SlanetzDa preferire l'impiego del terreno già preparato
in forma disidratata.
Disciogliere per ebollizione e distribuire in piastre
di Petri. Non sterilizzare in autoclave.
Tecnica delle membrane filtranti
La quantità di acqua da filtrare varia con il grado presumibile di inquinamento del
campione in esame; è sconsigliabile filtrare 100 ml o 10 ml [*]. Dopo aver filtrato la
quantità stabilita di acqua, la membrana viene posta sulla superficie del terreno al TTC
(terreno di Slanetz) precedente versato e lasciato solidificarte in una piastra di Petri
del diametro di almeno 60 mm. Incubare a 35 - 37 °C per 48 ore. Le colonie rosa o rosse
che si sviluppano in tali condizioni sono considerate di enterecocco. Se si ritiene
necessario le colonie possono essere sottoposte alla prova finale, già descritta a
proposito della tecnica in terreno liquido. La membrana asportata con un paio di pinzette
da m-enterococcus agar dopo i 2 giorni previsti di incubazione, va adagiata su piastra
Petri contenente un terreno agarizzato a base di citrato ferrico e esculina (EIA: Esculin
Iron Agar) di cui si riporta di seguito la composizione: esculina0,1g;citrato ferrico0,
05g;agar1,5g;acqua distillata100ml. Il terreno sopra descritto autoclavato a 121° C per
20 minuti viene distribuito in piastre. Le piastre vanno così incubate a 41° C per 20
minuti a bagno maria. Piccole macchie nere appaiono sul retro delle membrane nelle capsule
Petri contenenti EIA. Si debbono considerare come streptococchi fecali solo le colonie in
grado di dare detta pigmentazione (7).
[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento
del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di
campione.
a) Quando le acque di balneazione sono interessate da immissioni (fiumi, torrenti,
fossi, canali, collettori di scarico ecc.), qualsiasi ne sia l'andamento (continuo o
discontinuo), la natura (civile, industriale, agricola, mista) e la portata, è
necessario, di norma provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla
balneazione; dovranno, in tal caso, essere fissati due punti di campionamento in
corrispondenza dei limiti della zona vietata. Ove si accerti che le predette immissioni
non determinano condizioni di divieto alla balneazione, dovrà essere fissato un punto di
campionamento in corrispondenza dello sbocco della immissione. Nel caso di condotte
sottomarine che scarichino oltre la linea neutra dovranno essere fissati uno o più punti
di campionamento nella zona balneare potenzialmente interessata dagli scarichi delle
condotte stesse.
b) Qualora, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità delle acque di
balneazione, vengono adottati di cui all'art. 7, detti criteri dovranno essere applicati
per tutto il periodo di campionamento e ne dovrà essere data comunicazione ai Ministeri
della sanità e dell'ambiente almeno un mese prima dell'inizio di detto periodo.
c) Nelle delibere regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), le zone non idonee alla
balneazione saranno delimitate anche a mezzo di coordinate geografiche degli estremi
calcolate secondo il Sistema italiano (Roma Monte Mario) Verranno segnalati, sempre
mediante coordinate geografiche degli estremi e relativa lunghezza, i tratti costa per i
quali durante la stagione balneare dovesse rendersi necessaria la chiusura temporanea, e
ciò contestualmente alla comunicazione ai Sindaci per i provvedimenti di competenza. Con
le stesse modalità saranno segnalati i provvedimenti di cessazione del divieto di
balneazione. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate, esclusivamente tramite la rete
telematica esistente, al Sistema informativo sanitario centrale. I dati da comunicare sono
quelli riportati nell'allegato modello (allegato A) e per la loro trasmissione si
utilizzerà l'apposita funzione attivabile dal menu del SIS G.
d) Le ordinanze dei Sindaci di divieto di balneazione, o di riapertura dei tratti di costa
temporaneamente vietati, dovranno essere comunicate tempestivamente al Ministero della
sanità, al Ministero dell'ambiente, alla Regione, al presidio multizonale di prevenzione,
all'Unità sanitaria locale competente per il territorio ed alla delegazione di spiaggia
(8).
ALLEGATO A (9)
Sistema informativo sanitario
Comunicazione di chiusura alla balneazione o di riapertura di zone interdette
Chiusura Riapertura
A partire dal
Longitudine Latitudine
(Riferite a Monte
Mario)
Inizio:
Fine:
Lunghezza metri:
Codici dei punti di prelievo interessati:
Motivo della chiusura:
(1) Il D.P.R. n. 470 del 1982 è stato modificato dal D.L. 14 maggio 1988, n. 155
e, successivamente, dal D.L. 13 aprile 1993, n. 109.
(2) Il punto 6 dell'allegato I è stato così integrato dall'art. 4 del D.L. 13 aprile
1993, n. 109, convertito con modificazioni, nella legge 12 giugno 1993, n. 185.
(3) Vedi l'art. 1 del D.L. 3 maggio 1985, n. 164 e l'art. 1 del D.L. 14 maggio 1988, n.
155.
(4) Il parametro 11-bis è stato aggiunto dall'art. 4 del D.L. 14 maggio 1988, n. 155,
convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 15 luglio 1988, n. 271.
(5) Vedi anche, il D.L. 3 maggio 1985, n. 164. Con D.M. 12 agosto 1985 sono state
apportate integrazioni all'allegato 2 per la parte concernente la metodologia di ricerca
degli streptococchi fecali. Con successivo D.M. 30 gennaio 1986 sono state aggiornate le
norme tecniche dell'allegato 2 del presente decreto. Con l'art. 4 del D.L. 14 maggio 1988,
n. 155, sono state apportate integrazioni all'allegato 1. Ulteriori integrazioni
all'allegato 2 sono state apportate dal D.M. 29 gennaio 1992 e dall'art. 4 del D.L. 13
aprile 1993, n. 109.
(6) Lettera così modificata dal D.M. 30 gennaio 1986.
(7) Il periodo da "la membrana asportata... pigmentazione" è stato aggiunto dal
D.M. 12 agosto 1985.
(8) Le lettere da a) a d) sono state aggiunte dall'articolo unico del D.M. 29 gennaio
1992, che ha inserito anche l'allegato A.
(9) Inserito dall'articolo unico del D.M. 29 gennaio 1992.
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