R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo I
Le normative
| R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | Titolo I
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 8 gennaio 1934, n. 5 |
Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici |
CAPO I -
Concessioni e riconoscimenti di utenze Art.1
Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente
estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente
per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al
sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di
pubblico generale interesse. Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei
lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale,
su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori
pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal
regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi
per modificare e integrare gli elenchi principali. Entro il temine perentorio di sei mesi
dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche
avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.
Art.2
Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L.10 agosto
1884 n. 2644(2), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al
quantitativodi acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.Nei
territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n.
1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua
pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti
prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Art.3
Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimocomma
dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso
dell'acqua
debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. Coloro che hanno
ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto
1884, n. 2644 (3), e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento
dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel
caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto
dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le
opere di presa.Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei
lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore. Entro sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali
delle acque pubbliche (4).
Art.4
Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in
elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del
diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione
limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con
esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45. La domanda
deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà
istruita con la procedura delle concessioni.
Art.5
In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto
delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono
fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantità dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di
acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia
avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione
dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (5). Sono esonerati dal presentare
la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di
riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.
Art.5-bis
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per
uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il
catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle
relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base
delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con
lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi
informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati,
finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per
garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei
provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione
e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio
delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di
rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni
dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il
medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali (5/a).
Art.6
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una
superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli
espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di
riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello
corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano
assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (6).
Art.7
Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima
delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta,
uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e
presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di
presa. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni,
sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel
termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale,
all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere
all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione
con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso,
ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il
predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso
in senso favorevole (6/a).
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad
un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta (7). Le
somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel
Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e
di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta
derivazione, e cioè:luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso
della
derivazione. L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei
territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le
province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze
prima della loro istruttoria. Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda
perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali,
la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da
una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se
presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla
prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate
si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati (8). Dopo trenta giorni dall'avviso, la
domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In
ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a
trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte
avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione
di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei
lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le
domande se esse sono tutte
incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini
relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le
successive,l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed
accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso
relativo alla prima domanda (9).
Art.8
L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa,
raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire
il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la
istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in
rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici
connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.Alla visita di istruttoria, per
domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono
invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i
rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni,
osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il
rappresentante del Ministero delle comunicazioni (10) quando questo vi possa essere
interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita
di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a
uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del
Ministero dell'interno. Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici
aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati
dell'istruttoria. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile
promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di
corpo d'armata territorialmente interessato.
Art.9
1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8,
è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste
presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti
criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da
parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e
destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico (10/a).
A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie
tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di
altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione. Qualora
tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono
sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la
utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino
motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la
più vasta utilizzazione. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide
definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il
consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere
contenuti nel disciplinare. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di
utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei
terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
Art.10
Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là
dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio
superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda
potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e
dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di
interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la
nuova ammessa sia completata la istruttoria.
Art.11
Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il
richiedente a firmarlo.
Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non
inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire
cento (11). La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione
didecadenza (12).
Art.12
Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro
compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per
forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei
lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare
i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio
superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce
a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II. Le domande modificate a termine del
primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve
istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non possono però, fino alla decisione
definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si
può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi
richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri
richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso,acqua o energia elettrica al
prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente,
limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
Art.12-bis
1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse
qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere
assentito per
usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse
predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.
2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da
assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e
dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e
riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori
del relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per
quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e
la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di
acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il
miglior regime delle acque (12/a).
Art.13
Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la
concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e
prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di
concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è
sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente. Per le piccole derivazioni, quando non
vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può
essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni
suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al
Ministero dei lavori pubblici.
Art.14
Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51
sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini
indicati dal quarto comma di detto articolo. Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua
riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei
lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore, senza
bisogno di formare istruttoria.
Art.15
Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.Per le piccole
derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche,
sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state
presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e di intesa col Ministro per le finanze (13).
Art.16
Alle acque derivate nei canali patrimoniali (14) dello Stato e alle relative
utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.Le norme riguardanti i
canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto
compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli
impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.
Art.17
Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente
che, all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in
via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione,
è tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla
presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma
secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese di istruttoria e per
quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti
dalle leggi.I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono
determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle
finanze. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in
virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge. Resta fermo il
disposto dell'art. 54.
Art.18
I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta
concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle
acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
Art.19
La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.Il
concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo
dallo
Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa
possa essere arrecata ai diritti di terzi.
Art.20
Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del
Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non
sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto
traslativo.La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei
motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai
quali si deve effettuare. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i
proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al
nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque
patto in contrario. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni
rimasti eventualmente insoluti. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono
comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni
trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di
commercio (15).
Art.21
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, per usi ittiogenici e per
costituzione di scorte idriche, si fanno per una durata non maggiore di anni
sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, non
possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non
possono eccedere la durata di anni trenta (15/a).
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non
superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio
idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che
dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie
applicabili al caso specifico (15/b).
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo
prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria
privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447 (16); le derivazioni posteriori alla L.
12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la
applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della
ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione è applicabile alle
tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle
derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori
in servizio pubblico.
Art.22
La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla L. 10 agosto
1884,n. 2644 (17), ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza,
ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande
derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande
derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le
disposizioni della presente legge (18).
Art.23
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916,
numero 1664 (19), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11
di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita
all'art. 21 della presente legge.
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664,
resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione (20).
Art.24
Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2
della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di
concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle
utenze concesse in base alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.Alle predette utenze
sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano le disposizioni del presente
articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle
opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle L. 26 settembre 1920, n. 1322, e
L. 19 dicembre 1920, n. 1778. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla
promulgazione della L. 10 agosto 1884,
n. 2644 (20/a), mantengono la durata loro assegnata (20/b).
Art.25
Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per
forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di
raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato
di regolare funzionamento.Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso
di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di
distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo
uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in
possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da
esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio
arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici,
uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal
presidente del Tribunale delle acque. Per esercitare la facoltà di cui al precedente
comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.Agli effetti del secondo comma
del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla
concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente
energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione (20/c).
Art.26
Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice,
il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro
delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini
dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena
efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente
l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non
ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il Ministro
stabilisce la misura di taleonere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore
delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito. (21). Per quanto
riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie
dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio
ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.
Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei
lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non
saranno eseguibili senza la sua approvazione.
Art.27
Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed
alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13
febbraio 1933, numero 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai
concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere
di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste
nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (22),e
nell'art. 2, lettera a) del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (23).
Art.28
Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine
della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni
di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle
modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero
necessarie. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad
uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente
ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche
dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a
rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati (23/a).In
mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà
dello
Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione
principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di
depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di
distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di
scarico (24).
Art.29
Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato
senza compenso, a norma degli artt. 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi
e liberi di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.Per le opere e gli impianti
nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del
secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie
reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.Nel caso di decadenza o rinunzia
restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie
reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il
nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze. Per i mutui stipulati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui
sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in
vigore della legge stessa.
Art.30
Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità
dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza
compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua
o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori
necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni
richieste dal pubblico interesse (25).
Art.31
Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il
rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare,
qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio
dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti
artt. 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale
corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.
Art.32
Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà,
sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto
conle condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso. Alla facoltà del
riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno
accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare. Il riscatto viene esercitato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle
finanze. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a
terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la
disponibilità diessa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve,
hanno diritto, singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso,
qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.
Art.33
Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il
decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i
lavori
e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari
e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua
potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica. L'approvazione del progetto
esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giugno
1865, n. 2359 (26), equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti
dell'articolo 17 della legge stessa. Il Genio civile compila, previo avviso agli
interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la
indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e
determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di
che si provvede dal prefetto a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n.
2359 (26/a). Se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un
proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà
lo stato di consistenza. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta
legge. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare
urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli
effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla L. 18
dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al
detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore
di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta. Occorrendo rendere
definitive le occupazioni temporanee, siprovvederà a norma dei capoversiprecedenti.
Art.34
Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti,
sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole
derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino
uno speciale interesse pubblico.La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta
con la domanda di concessione.
Art.35
Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le
norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di
irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire
duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annuelire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta abocca
tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza
motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza
di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il
canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.In
nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (27).
Art.36
Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di
bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione
senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle
aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. Alle concessioni di derivazione ad
uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se
l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si
applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. Per le concessioni a scopo
di irrigazione delle acque jemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di
autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà (27).
Art.37
Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione
o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.
Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza
del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora
l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone
decorre da quando l'acqua è utilizzata. Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche
dibeneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà,sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua
potabile che venga distribuita gratuitamente.
Art.38
Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1° luglio 1924 in
qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.Decorre pure dal 1° luglio 1924
il canone sulle concessioni che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di
utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa
tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento. Il Ministro delle finanze ha
facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto
col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la
concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel
primo comma del presente articolo. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha
facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore
delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della
presente legge e nell'art. 7 del R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 (28).
Art.39
I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per
qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla
concessione,
compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del
Codice civile (29). La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile
1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (30).
Art.40
Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della
raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale
oridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura,
dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato. Vi sono
prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per
l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua. Su esplicito parer
del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe
di vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle
richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.
Art.41
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque
pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti
idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall'autorità militare. Tutte le spese per
i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di
nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari. Ove però la esecuzione
delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti
determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col
Ministrodelle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due
terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti. Nel caso di divergenza tra
l'amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita
alla Commissione Suprema di difesa.
Art.42
Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di
funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o
instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le
imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono
stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi
vicini, escluso il caso di forza maggiore. Gli stessi utenti debbono regolare le
derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi
canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col
mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.A cura e a spese
del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione
dell'ufficiocompartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato
per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di
prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i
misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle
misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis econ
frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del
Servizioidrografico e mareografico nazionale interessato (31).
Art.43
Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti
che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché
si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio
in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti
regolatori e moderatori della introduzione delle acque.
Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche
di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito
un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale
riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori
pubblici.(
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della
derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblicointeresse o
quando si verificassero eccezionalideficienze dell'acqua disponibile, in guisa da
conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
Art.44
E' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di
sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia
idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od
elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio opregiudizio dell'utente, restando
ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione
apportata.
Art.45
Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti
tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente
costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli
interessati, far luogo alla concessione.In tal caso il concessionario è tenuto a
indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una
corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti perforza motrice, una quantità
di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle
trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi
degliutenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo
concessionario il canoneche dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora,
per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota
delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, in nessun
caso maggiore di quella di cui risultano esonerati. Tuttavia, quando, a giudizio
insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la
fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore
economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo
concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.Nel caso in cui la minore
incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai
criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è
destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
Art.46
L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti
preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione
per forza motrice, concessa in base alle L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e L. 10 agosto
1884, n. 2644 (32), e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice
legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della
legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in
una grande derivazione per forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916, n.
1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (33), o alla presente legge;
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente
consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente
art. 23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o innovazioni
concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza
preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
Art.47
Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed
economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze
preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione,
stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente
devecorrispondere a quelle preesistenti.Con le stesse norme e condizioni si può accordare
la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente,
quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione
non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
Art.48
Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato
per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque
utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa
utilizzazione dell'acqua. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono
autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia
modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da
ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del
canone, ha diritto ad una indennità,qualora non gli sia possibile senza spese eccessive
di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.
L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo
ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
Art.49
Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di
raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'usodell'acqua, è
soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso
il pagamento del canone. Quandolevariazioni,pureaumentando la quantità d'acqua o di forza
motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione,
presa o restituzione dell'acqua, la loroubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria
limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e
formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per lamaggiore
utilizzazione.In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino
nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi
stabilite. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o
nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori
pubblici. Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa da
lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la
riduzione in pristino stato a spese del contravventore (34).
Art.50
Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al
Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano
attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli
utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei
depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che
saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto diconcessione, oppure a demolire le opere
costruite in caso di negata concessione.
Art.51
Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche,delle
irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un
quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di
acqua (34/a). La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto
per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore. Nell'interesse della
elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario,
prorogata per un terzo quadriennio.Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi
legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori
pubblici. Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la
utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio
superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di
determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia
richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed
ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a
condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra
laamministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è
determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se
anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per
l'utilizzazione della energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria,
l'amministrazione interessata potrà, decorso tale termine, avvalersi della riserva per
tuttala durata della concessione, nei limiti di un quintodell'energia prodotta e con
facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi. Per l'esercizio di tale
diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi
preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali. Il saggio dell'interesse
di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di
sconto alla data cui verrà esercitato il diritto di riserva.
Art.52
Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere
riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel
tratto
compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il
punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella
ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di
produzione. I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia
nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare
effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del
Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o
l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data
dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla
base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le
quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si
applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente (35).
Art.53
Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può
stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive
Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni
chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli
enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e
dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione. Nel caso di
derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o
bacinodiverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per lefinanze, sentito il
Consiglio superiore dei lavoripubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale
misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui
al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo
(36).
Art.54
Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si
verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso,
diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove
l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavoripubblici, sentito
il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre
l'eserciziodi ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali
ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.Lo stesso provvedimento può
essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle
norme della presente legge. L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei
lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto. Prima che sia
iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con
l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario
dell'impianto. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei
lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione
sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato
dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo
dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme
indicate nell'art. 39 della presente legge. Nel caso previsto al secondo comma del
presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino
al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato
irregolarmente o abusivamente la derivazione. Quando trattisi diimpianti in servizio delle
ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero
delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede aquanto è disposto nei comma quarto,
quinto e sesto.Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è
ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle
acque pubbliche.
Art.55
E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla
successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il
nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio
superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un
giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere
subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per
armonizzarla con sopravvenute esigenze. Previa contestazione all'interessato nel caso
indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da
parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del
Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d),
deve
essere preceduto da parere del Consiglio superiore. Tale decreto è emanato di concerto
col Ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che
passano allo Stato. Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro
per le finanze. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa
allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la
decadenza, o alla data della notifica della rinuncia (37).
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni,
decadono di diritto (38).
Art.56
Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per
l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni
elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
1° - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
2° - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze
esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove
definito (38/a). Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche
quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima
parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai
nn. 2 e 3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di
cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di
pubblico interesse (38/b). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali (38/c).
Art.57
Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi
d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla
dipendenza del Ministro dei lavori pubblici. Il Servizio idrografico comprende:
- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle
Province venete e di Mantova (39);
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po (39);
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita
funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno. Agli uffici e
sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo
studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a
domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione
d'importanti lavori idraulici e di bonifica.
CAPO II - Consorzi per l'utilizzazione
delle acque pubbliche (40).
Art.58
A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in
comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti,
costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti
il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
Art.59
Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore
esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in
consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, tutti o
parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di
concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente
pronunziato in via definitiva. La costituzione del consorzio obbligatorio può essere
promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio. Qualora si tratti di sole
utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla
bonifica integrale.
Art.60
I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla
relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da
esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
Art.61
Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di
predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
Art.62
Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e
secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere
consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano
finanziario e del riparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del
consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o
reclami da parte degli interessati.Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori
pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio. Quando
del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è
emanato di concerto col Ministro delle finanze.
Art.63
Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i
limiti di azione, approvando lo statuto.Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per
il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Art.64
Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici,
con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati
l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni
consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli
appartenenti al consorzio. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al
contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del
consorzio.
Art.65
Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze
dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del
consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere
chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle
confederazioni degli enti sindacali (41) ed eventualmente della associazione nazionale dei
consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero
non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Il presidente è nominato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha
prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di
amministrazione del consorzio.
Art.66
Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà
dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime
delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare
concessione da parte della amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai
singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile. Le
nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono
introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art.
62.
Art.67
La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si
intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della
presente legge.
Art.68
Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti. Il consorzio
provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati
secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione
del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle
province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa
dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la
esecutorietà dei ruoli di contribuenza. Il riparto può essere modificato quando
l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre
con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente
variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto
fu precedentemente stabilito. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende
grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme e le forme
stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Art.69
Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio
è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene
approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze. Al Demanio stesso spetta sugli
immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.
Art.70
I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici,
che su ricorso degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni
illegittime. Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito
ilConsiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere
sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione, esercizio e
manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o
di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali. Al
commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove
occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi
consorziali.
Art.71
Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche
d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio
di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.
Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo
grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo
interesse.
Art.72
Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello
dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano
interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati
ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni
contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di
bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio
consorziale.
CAPO III - Provvedimenti speciali
per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali (42).
Art.73
A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre
regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto
di concessione o con atto successivo:
1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota
devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni
finanziarie per lacostruzione delle opere (43) (43/a).
Art.74
Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso
di lire duemila (44):
1° - l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione
delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi
di cui agli articoli seguenti;
2° - l'atto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione;
3° - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere
concessegli;
4° - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili
necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
Art.75
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere
un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta
per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non
superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione
di progetti, spese generali e di amministrazione. Nel fissare la misura del contributo si
tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che
l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio. Qualora
il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il
contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta
dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto,
e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.
Art.76
Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al
sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di
bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di
vasti territori;
[Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle spese e dei contributi che
sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi] (44/a).
Art.77
In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di
laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la
concessione, il maggior contributo di cui all'art. 76, non può essere superiore al
disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei
modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento. Le amministrazioni statali o regionali
interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui
esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del
serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di
individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi
fabbisogni finanziari (44/b).
Art.78
Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli
interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, all
liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori
quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile. I restanti due decimi
sono liquidati in sede di collaudo.
Art.79
Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed
interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della
liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932, n.
1378 (45). Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le
annualità,pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.
Art.80
Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la
provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere. A tale scopo, il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare
certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo
medesimo.
In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento dell'opera, il contributo
resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente
somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di
acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del
contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il
concessionario.
Art.81
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i
concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni
garantite con il contributo. Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano
esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette
alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923, n.
3280 (46).Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito
da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di
obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia
consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette
obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente
comma.
Art.82
Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita
nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello
Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare
stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per
cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del
capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione
complessiva. Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione
verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che
saranno passate in riserva.
Art.83
Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda
indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati
con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una
adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà
commisurato il contributo obbligatorio. Tali indicazioni, in base ai risultati
dell'istruttoria, sono stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di
concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I predetti contributi hanno il
privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 86.
Art.84
Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è
aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona
od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo
ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere
suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via
definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Nel caso
d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti
accrescimenti al concessionario.
Art.85
Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove
derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a
sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo
scopo di evitare chesiano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle
nuove derivazioni.
Art.86
Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può,
nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi
ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per
migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di
opere pubbliche. In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al
concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai
precedenti articoli.
Art.87
Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà
che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano
adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso
d'acqua.
Art.88
Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei
lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi,
stipulando, ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli
impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.
Art.89
Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta
la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per
leeventuali costruzioni di cui all'articolo precedente. Le somme annue da stanziare sono
determinate con la legge di approvazione del bilancio.
Art.90
Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi
artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora
ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge. Per i bacini di
irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'art. 47 del testo unico
approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 844 (47), intendono chiederne le concessione,
possono optare per le disposizioni della presente, legge, applicandosi in tal modo le
agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del
bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Art.91
Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti
contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai
contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente
interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici,
coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano
resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo. Del
provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre
amministrazioni dello Stato. I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre
esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.
Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte
non vincolata afavore di istituti finanziatori.
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