D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IIR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IIR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IIIR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IVR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo VR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - NoteR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IVCARTA EUROPEA DELL’ACQUA
 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo III

Le normative | R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | Titolo III

TITOLO III (50)
Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (51)

CAPO I - Autorizzazione all'impianto di linee elettriche.

Art.107

La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti. La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

Art.108

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (52). Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso a fine militare,provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

Art.109

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici. In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento. L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art.110

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità   militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria. L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art. 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art.111

Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia. La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico (53).

Art.112

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio civile. Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'Ufficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata. Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art.113

Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120. L'autorizzazione provvisoria è accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta;
b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta;
c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione(53).

Art.114

Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio  superiore dei lavori pubblici (53).

Art.115

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Art.116

Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso,presentare all'ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (54). Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge. Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Art.117

Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di
energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica. Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche. Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite all'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni (55) ed  emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Art.118

Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servire e la dimostrazione delle necessità
dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti. Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico. In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

CAPO II - Servitù di elettrodotto.

Art.119

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazionedall'autorità competente.

Art.120

Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art.121

La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed
impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda
dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecareil minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare
inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno
pregiudizievole possibile al fondo  servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso. Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Art.122

L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari
l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Art.123

Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto. Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto
dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto (55/a). In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee. Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa. Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.

Art.124

Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture. Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato. Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

Art.125

Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle
amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità. La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Art.126

Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavoripubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore. La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

Art.127

Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

Art.128

L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art.129

Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate. La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni (56) ai sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119 (57). Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (58), dell'art. 77 della L. 7 luglio 1907, n. 429 (57) nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119 (57).

CAPO III - Esercizio degli impianti elettrici.

Art.130

E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'articolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Art.131

Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art.132

Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni (59), sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per
l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.


CAPO IV - Importazione ed esportazione di energia elettrica (60).

Art.133

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Art.134

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (61). Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

Art.135

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito. L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore. Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità,mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione. La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte
dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Art.136

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0, 0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre. L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistential 12 marzo 1927, è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.
Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra (62).

Art.137

E' in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma  non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.


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