R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo V
Le normative
| R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | Titolo V
Art.211
Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 (108), la concessione di grandi derivazioni
per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del
Ministro delle corporazioni (109). Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi
impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione,
nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo.
L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal
Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori
pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile
(110). L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia
elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente
legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni (109). Sono esonerate da tale
consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129.
Art.212
(111).
Art.213
L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per
gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in
corrispondenza alla attuata utilizzazione.
Art.214
Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente
assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone
pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà
attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga
successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate
eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.
Art.215
I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia
accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare
o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne
autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro
delle corporazioni (112) e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Qualora si
disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della
concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori,
nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal
caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze. La
sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine
di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti
previsti nell'articolo
medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare
alla concessione.
Art.216
E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle
acque pubbliche. I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per
disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio
di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di
indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti
nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.
La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.
Art.217
Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si
possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e
sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse
permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse
instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni,
eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità
amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in
chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come
delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le
innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni
d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili
ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle
derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre
opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno
alle opere di questo genere già esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o
modificare le condizionidelle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
Art.218
L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato
concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione
di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni. I contributi nelle spese per
costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi
interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano. Non
possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua
pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua
pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria
della domanda di concessione.
Art.219
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti
disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000
(112/a). La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per
l'esecuzione di questa legge.
Art.220
I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo
quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia
giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da
quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati
delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura
penale. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile
agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.
Art.221
Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle
cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di
ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della
denuncia. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i
lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del
podestà (113), o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a
carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione
d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e
le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Art.222
Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione
amministrativa (113/a), l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di
trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il
trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro
i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il
quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale
di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.
Art.223
Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate
dall'intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato. Sono applicabili le
disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di
finanza o il funzionario da lui designato.
Art.224
Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a
termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori
pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art.225
Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti
delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti
ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici,
in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla
importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria
con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far
fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art.226
E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre
1919, n. 1995 (114), e a norma del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile
1928, n. 854 (115):
a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;
b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi
siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in
istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli
interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al
Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi
si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il
31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato
entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in
cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici, in
caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio
superiore. La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la
decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.
Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente
all'entrata in vigore del R. D. 15 aprile 1928, n. 854 (115) per ragioni di interesse
pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.
Art.227
La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota
corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
Art.228
Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli
impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente
necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre
applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge
risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la
sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di
favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione
è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno
1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sarà corrisposta per
quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo
il collaudo.
Art.229
Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la
sovvenzione di cui gli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni
caso non oltre
l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito
o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e
trasformazione dell'energia elettrica.
Art.230
Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state
impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte
sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo
indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate
negli impianti.
Art.231
Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non
sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20 novembre
1916, n. 1664 (116), e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (117).
Art.232
E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre
1919, n. 1995 (117/a), per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro
il 31 dicembre 1930.
Art.233
Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge
continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla
stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Art.234
Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni
sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche
e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì
le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso
sulle acque pubbliche;
2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme
di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle
acque pubbliche;
3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921,
n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga
ai termini indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre1919,
n. 2161;
4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine
stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg.
14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni
di acque pubbliche;
5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456.
concernente l'aumento delle entrate demaniali:
6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni
per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno
e nelle Isole;
7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;
8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque
a scopo industriale;
9) la L. 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza
delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla
distribuzione dell'energia per uso industriale;
10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con
R.D. 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti
per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione
di energia elettrica;
11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta
all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n. 232;
12) il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni
relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione
dell'energia elettrica;
13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni
concernenti l'importazione e l'esportazione di energia
elettrica, e la L. 21 giugno 1928, n. 1624, che
convalida, con modificazioni, il detto decreto;
14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n.
1995, che reca provvedimenti in favore della produzione
e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;
15) il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti
a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia
idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo
6;
16) il R.D. 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni
sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni
per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni
per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi
o laghi artificiali;
19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere
a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle
opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n.
523, nonché le lettere k) del citato art. 97 e d) del
citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della
presente legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle
stabilite nella presente legge.
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