R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo IV
Le normative
| R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | Titolo IV
CAPO
I - Giurisdizione.
Art.138
Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale
regionale delle acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari. Il Tribunale è
costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla
quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del
Ministro Guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
(63). I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei
quali deve essere funzionario del Genio civile.
Art.139
E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunalesuperiore delle
acque pubbliche. Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro
Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello
di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione (64);
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi
funzione di amministrazione attiva.
In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle
lettere b) e c). I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su
proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del
Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di
cassazione; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati. Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente
fuori del ruolo organico della magistratura. (65).
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il
Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.
Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo. Su
richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per
necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o
aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.
Art.140
Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acqua pubblica:
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale,
permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno
1865, n. 2359 (66), in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di
bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del
decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla
pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa
a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523 (67), modificato con l'art. 22 della
L. 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca
approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (68).
Art.141
Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle
materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti
dell'autorità amministrativa. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore
competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo
Tribunale delle acque pubbliche.
Art.142
Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione ingrado di
appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche. Il
Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un
consigliere di Stato ed un tecnico.
Art.143
Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di leggeavverso i
provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche (69);
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità
amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché
contro i
provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle
acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche
approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (67), modificato con l'art. 22 della L. 13
luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 (70), e degli artt. 378 e 379
della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (69) (71);
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla
presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca,
approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (72). Il termine per ricorrere nei casi
indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione
amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti (69). Nelle materie
indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè
con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.
Art.144
La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143
sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e
per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee
nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica
amministrazione.
Art.145
La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma
dell'art. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma
amministrativa. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei
regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si
fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo
di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua
famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella
dimora. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e
sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non
vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione. Un originale della relazione è dato
all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della
notificazione. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del
Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.
Art.146
Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offendainteressi di
individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o
provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli
articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della
pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del
Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
CAPO II - Giurisdizione.
Art.147
All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello
indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione
designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le
udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.
Art.148
Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali
delle acque publiche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi
vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle
ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183 della presente legge e una rubrica di
fascicoli di causa.
Art.149
L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al
pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici. In esso sono tenuti i registri prescritti
dagli artt. 34 e 35 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli
prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907, n. 611 (73), che
siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.
Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio
dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.
Art.150
Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli
originali delle sentenze sono conservati in apposito volume. I processi verbali e gli
altri atti di causa sono conservati in apposito volume.
Art.151
Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso (74) notificato
con le norme stabilite negli artt. 135 e 144, primo comma (75), del Codice di procedura
civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme
contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale (76). Può essere anche
autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e
con le norme indicate nell'art. 146 dello stesso Codice(77). Nel ricorso deve essere
contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato
a norma dell'articolo 157 della presente legge.
Art.152
Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso
depositato a termini dell'art. 146 (77), sono unite tante copie in carta libera quanti
sono i componenti del collegio giudicante e, se si tratti di ricorso in appello, almeno
due copie in carta libera della sentenza appellata. Il mandato al procuratore o
all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157,
ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al
ricorso.
Art.153
Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici
di conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera
raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficiale giudiziario o usciere deve
attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a
questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario,
ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come
compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o
chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la
ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma
precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione
del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
Art.154
Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle
ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito. La
parola "parte" usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i
procuratori o avvocati legalmente costituiti.
Art.155
Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è
notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di
novanta negli altri casi. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte
citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli
minimi indicati nel precedente comma.
Art.156
Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel
contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve
depositare il ricorso coi documenti. Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora
abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.
Art.157
Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il
quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa,
delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici. Occorrendo surrogare
il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio. Le parti
possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di
procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di
una Corte di appello del Regno. Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può
disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.
Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal caso è dovuta la tassa di
bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con
la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della L. del bollo 30 dicembre
1923, n. 3268 (78). La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal
procuratore o dall'avvocato.
Art.158
Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio oresidenza nel
comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione
della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col
ricorso. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per
iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi
abbia già provveduto col contro-ricorso. Il giudice può consentire al convenuto di dare
la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la
causa. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle
udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.
Art.159
I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal
producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne
visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti
stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato. I rinvii della
istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per
giustificati motivi. La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.
Art.160
Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le
difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il
qua le è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. Le domande, le difese proposte per
iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate alla
udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.
Art.161
Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o
più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati
competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento
della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma
dell'art. 151 e seguenti. La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore
delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art.
156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cessazione né a
revocazione. Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse
davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non
è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.
Art.162
Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede conordinanza
nell'udienza o nel giorno successivo. Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti
possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se
l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni
caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice
può dichiararle esecutive non ostante gravame. Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e
alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e
il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione
dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad
udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato
a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni. La
parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione
dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti
relativi al giudizio di opposizione. Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di
istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio.
Art.163
Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata
l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato,
se sia presente, di rispondervi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli
interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza
in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
Art.164
Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del
procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo
che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito. La formula del giuramento può
essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta
oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa. Se la parte cui è
deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni
sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo
l'udienza.Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.
Art.165
La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.Quando sia dedotta
oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova,determina i fatti da
provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui
fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova. La
stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però
può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se
voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine, articolarli. Il termine per fare
gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un
termine maggiore. Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo
delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con
ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.
Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.
Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 10 del dispositivo del
provvedimento che ammette la prova. I testimoni sono citati per biglietto.
Art.166
Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo
capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti
dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono
autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni. Allorché ai sensi del
secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei
testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale
indicazione e per l'eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice
pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine
all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione
della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata
fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del
giudice.
Art.167
Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei
funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale
superiore,
insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'art.
139. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con
giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro
dichiarazioni. Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la
citazione anche immediata o a brevissimo termine. In casi eccezionali, il giudice può
anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la
constatazione dello stato di fatto.
Art.168
Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice neordina il
deposito in cancelleria.
Art.169
Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale
delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti (79) del codice di procedura civile.
Art.170
Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili
provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un
componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
Art.171
Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal
cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 (80) del codice di procedura
civile.
Art.172
Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale
delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le
circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale. Qualora dall'esame
delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice
interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è
esecutivo contro le parti intervenute.
Art.173
Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal
giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma
dell'articolo 180. L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo
sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.
All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle
cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo
intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo. La
parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve
dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un
termine per la citazione del terzo.
Art.174
Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il
giudice accorda un termine per citarlo. Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta
e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia
è separata dalla causa principale.
Art.175
Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o
su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad
impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 162.
Art.176
Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art.
156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso. Il
convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui
notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice. Se proponga
domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art.
151. Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in
persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del
ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione
deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua
contumacia.
Art.177
Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni,
ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio. Il contumace che
comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la
prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova. In qualunque tempo comparisca
il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 (81) del Codice
di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi
specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.
Art.178
Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo
il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa
conclusionale coi documenti: se intende comparire prima della udienza deve depositare i
documenti e notificare la comparsa alle parti costituite. La comparizione posteriore alla
discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 9 del R.D. 31 agosto
1901, n. 403 (82), sul procedimento sommario. Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno,
può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione,
senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.
Art.179
Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni
diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. Parimenti il convenuto, se abbia
proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle
contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.
Art.180
Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nell'udienza da lui fissata, le
conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con
provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione. Le parti
possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono
ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni
già prese. Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di
quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio
giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le
norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.
Art.181
All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la
relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato,
questi
può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
Art.182
Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione,
il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti
istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e
duraturo.
Art.183
Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli
articoli 356 e 360 (83) del Codice di procedura civile. La pubblicazione delle
sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del
presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai
votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da
tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso
alle parti perché provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti
dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione
alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita
per la notificazione degli atti di citazione. Il cancelliere comunica alle parti il
dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse,
mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione è fatta al domicilio o
residenza dichiarati o eletti, a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno(83/a).
Art.184
La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme
delle leggi sul bollo e contiene:
a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo;
c) la data della pubblicazione.
Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia
prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a
ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.
Art.185
Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si
applicano le norme dell'art. 59 del D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (84).
Art.186
Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di
procedura.
Art.187
Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle
che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul
tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto. Le nullità degli
atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti
quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145
(85) del Codice di procedura civile.
Art.188
Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque
pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro
stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello. Per
l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse
da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai
Tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta
bollata su cui sono scritti gli originali. e parti sono tenute a fornire al
cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
Art.189
L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è
proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi
dell'art. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti artt. 151 e
155. Il termine a comparire è quello indicato nell'art. 156. Le decisioni interlocutorie
dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono
impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La sentenza che in parte sia
interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può
essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puòtuttavia dichiarare, con
regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si
riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine
all'intero giudizio.
Art.190
Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le
forme indicate nei precedenti articoli.
Art.191
Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo
grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto
dell'art. 493 (86) del Codice di procedura civile.
Art.192
I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono
essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto
all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle
persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.
Art.193
L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli
atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre
col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
Art.194
Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel
ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col
provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza (86/a). La mancanza del
deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende
dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda del
rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa constatare con verbale
dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.
Art.195
Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può
tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad
istanza del ricorrente. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante
istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere
notificata agli interessati ed alla amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque
da tale notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice delegato. Prima che sia
spirato tale termine, non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
Art.196
Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare
è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in
contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi
schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni,
autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i
necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di
fatto possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.
Art.197
Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga
questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia
necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.
Art.198
Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se lo accoglie
per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette
l'affare all'autorità amministrativa competente. Se lo accoglie per altri motivi, annulla
l'atto o il provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa
e nel caso di cui alla lettera h) dell'art. 143 decide anche nel merito.
Art.199
Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in
contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla
istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 (87) del Codice di procedura civile.
Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali
delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre
numeri dell'articolo 494 (87) del suddetto Codice. Il termine per proporre la revocazione
è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 (88) dello
stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla
notificazione del dispositivo della sentenza. La revocazione è proposta con ricorso a
termini dell'art. 151.
Art.200
Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della L. 31 marzo 1877,
numero 3761 (89);
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 (90) del
Codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8
dell'art. 517 (91) medesimo. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa
è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve
conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale
essa ha pronunciato.
Art.201
Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie
contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di
cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della L. 31
marzo 1877, n. 3761 (92) (92/cost).
Art.202
Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli
precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura
civile (93). Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano
su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e
in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato
può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato
per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di cassazione a termini dei due
precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine
all'intero giudizio. I termini indicati nell'art. 518 (94) del Codice di procedura civile
sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza,
fatta a norma dell'art. 183.
Art.203
Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201 quanto l'istanza per
revocazione di cui all'art. 199 devono essere preceduti, a pena di irricevibilità, dal
deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza
siano rigettati. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni
degli articoli 500 (95) e 501 (96) del Codice di procedura civile.
Art.204
Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e
dal Tribunale superiore, si osserva il disposto dell'art. 473 (97) del Codice di
procedura civile. La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn.
4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (98) del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato
l'art. 357 (99) del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e
9 dell'art. 360 (100) del Codice medesimo. Le correzioni, in caso di dissenso, sono
proposte con ricorso, a norma dell'art. 151.
Art.205
Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze
dei Tribunali di prima istanza. L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei
confronti dell'Amministrazione dello Stato. Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in
grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 (101) del Codice di procedura
civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione. Per l'esecuzione si
osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile (102).
Art.206
L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti
dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle
spese.
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle
spese, non potrà essere rilasciata se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone
menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re
(103) e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 (104) del Codice di procedura
civile.
Art.207
Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il
pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
Art.208
Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano
le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario,
approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2626 (105), e 14 dicembre 1865, n. 2641, e
delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché,
pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo III, Capo II del T.U. 26 giugno
1924, n. 1054 (106), delle leggi sul Consiglio di Stato.
209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282 (107), sul gratuito
patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle
acque pubbliche, con le modificazioni che seguono. La concessione del gratuito patrocinio
è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio
esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque
pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le cause di competenza del
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art.210
Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il
presidente della commissione può, nei casi di urgenza,
concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito
patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione
nella prima adunanza. Qualora la commissione non ratifichi
il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è
tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni
trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della
commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso
o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell'occorrente
carta bollata.
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