R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Titolo II
Le normative
| R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | Titolo II
Art.92
Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle
termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le
disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente
legge.
Art.93
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica
amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di
estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel
suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi
negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al
proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
Art.94
Il governo del Re èautorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i
comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque
sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione (48).
Art.95
Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori
soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi
nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile,
corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si
propone di eseguire. L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti
che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del
comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente
interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione. Previa
visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle
miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando
l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile
nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che
provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore. Parimenti il Ministro stesso
provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni. Il provvedimento di
autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione
da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al
proprietario del suolo. Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta
salva agli
interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
Art.96
Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché
inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne
riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può
senz'altro respingerla.
Art.97
Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi
dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme
stabilitedall'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (49), ed eseguirvi le opere e gli
impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori
riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a risarcirlo
di qualunque danno arrecatogli. Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo
dell'ufficio del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si
producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al
precedente art. 95. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere
prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.
Art.98
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può
autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro
lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a
tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359,
sulla espropriazione per pubblica utilità (49) e gli articoli 64 e seguenti della
legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
Art.99
Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla
soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono
essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Art.100
L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data
per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori
periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non può essere
comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.
Art.101
L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia dirittoa compenso
od indennità:
1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu
notificata;
2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.
Art.102
Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di
acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Consiglio superiore delle miniere. Questa disposizione può essere applicata anche nel
caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per
l'approvvigionamento di acque potabili.
Art.103
Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in
comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il
quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta. Se il ministro dei lavori
pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne
dispone la iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà
titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima
allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95. Qualora lo scopritore
non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle
spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che
sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta. In ogni
caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di
costo, per i bisogni del fondo stesso.
Art.104
Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle
acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo
ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute
nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta. Nei casi di
scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio
che in mancanza di accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziariatenuto conto
dell'entità e difficoltà della scoperta.
Art.105
Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle
eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi
delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa
lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le
opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono
destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di
carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche,
dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate,
ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei
alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di
tali potestà compete all'ufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro
dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessionidi
competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.
Art.106
L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia
regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili
situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque
pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei
pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione (49/a).
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