R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Note
Le normative
| R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | Titolo VI
(2) Abrogata dal D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, recante
norme sulle derivazioni di acque pubbliche.
(3) L'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, ha abrogato
il capo V, titolo III, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, e la L. 10 agosto 1884, n. 2644.
(4) Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1951, n. 1550, sul
riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica
per uso irrigazione, riportata in appresso, al n. A/IV,
e la L. 8 gennaio 1952, n. 42, sulla proroga della durata
delle utenze per piccole derivazioni, riportata al n.
A/V.
(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita,
da ultima, con la sanzione amministrativa dell'art. 32,
L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO. L'importo della sanzione è stato così elevato
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE),
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24
novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo
comma, della stessa legge. (5/a) Aggiunto dall'art.
2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, riportato al n.
A/XXX.
(6) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 luglio 1993,
n. 275, riportato al n. A/XXX.
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993,
n. 275, riportato al n. A/XXX.
(7) L'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, riportata
al n. B/III, ha stabilito che il contributo del quarantesimo
del canone non possa essere inferiore a L. 10.000.
(8) Vedi, anche, l'art. 10 del presente testo unico.
(9) Vedi la nota n. 4 all'art. 3.
(10) Ora, Ministero delle poste e telecomunicazioni, in
forza del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413.
(10/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(11) Vedi, anche, l'art. 5, L. 21 dicembre 1961, n. 1501,
riportata al n. B/III. Lo stesso art. 5 ha disposto, al
secondo comma, che la cauzione non può essere inferiore
a lire 20.000.
(12) Vedi, però, la deroga introdotta dagli artt. 2 e
3, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, riportato al n. C/I.
(12/a) Aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 luglio 1993, n.
275, riportato al n. A/XXX.
(13) Articolo così modificato dall'art. 14, D.P.R. 30
giugno 1955, n. 1534.
(14) Vedi la voce CANALI DEMANIALI.
(15) Ora, artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del cod. civ.
del 1942.
(15/a) Comma così modificato prima dall'art. 6, D.Lgs.
12 luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX, e poi dall'art.
29, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata al n. A/XXXI.
(15/b) Comma aggiunto dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994,
n. 36, riportata al n. A/XXXI.
(16) Riportato alla voce FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA
PRIVATA E AD ENTI PUBBLICI.
(17) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916, n.
1664.
(18) Giusta l'art. 4, n. 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643,
riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
(E.N.E.L.): i termini di durata previsti dal presente
articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni
per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge
suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate
dopo la sua costituzione.
(19) Abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161.
(20) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata
dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42, riportata al n. A/V. Vedi,
anche, nota 18.
(20/a) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916,
n. 1664.
(20/b) Giusta l'art. 4, n. 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643,
riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
(E.N.E.L.): i termini di durata previsti dal presente
articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni
per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge
suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate
dopo la sua costituzione.
(20/c) Vedi, anche, gli artt. 4 e 6, L. 7 agosto 1982,
n. 529, riportata al n. C/XVII.
(21) Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9, L.
6 dicembre 1962, n. 1643.
(22) Riportato alla voce BOSCHI, FORESTE E TERRITORI MONTANI.
(23) Riportato alla voce BONIFICA.
(23/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 12 luglio 1993,
n. 275, riportato al n. A/XXX.
(24) Vedi art. 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42, riportata
al n. A/V.
(25) Vedi artt. 2 e 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42, riportata
al n. A/V.
(26) Riportata alla voce ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.
(26/a) Riportata alla voce ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ.
(27) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, riportato al
n. B/I, i canoni di utenza sono stati decuplicati e con
L. 21 gennaio 1949, n. 8, ulteriormente quadruplicati.
Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota all'art.
6), è stata sostituita la misura di potenza in cavalli
dinamici con quella in chilowatt. Vedi, anche, l'art.
10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, riportato alla voce BOLLO
(IMPOSTA DI), l'art. 1, D.M. 20 luglio 1990, riportato
al n. B/V, e l'art. 18, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata
al n. A/XXXI.
(28) Il R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 contiene disposizioni
per aumentare le entrate demaniali.
(29) Ora, artt. 2771 e 2772 cod. civ. del 1942.
(30) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
DELLO STATO.
(31) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(31) Il terzo comma dell'art è stato abrogato dall'art.26
del Dlgs n°258 del 18/800
(32) Vedi nota 3 all'art. 3 del presente testo unico.
(33) Il D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664 è stato abrogato
dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, il quale è stato a
sua volta abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.
(34) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita,
da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32,
L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO. L'importo della sanzione è stato così elevato
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE),
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24
novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo
comma, della stessa legge.
(34/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma secondo, L. 4 febbraio
1963, n. 129, riportata al n. A/IX.
(35) Vedi, anche, l'art. 1, L. 27 dicembre 1953, n. 959,
riportata al n. A/VI.
(36) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre
1956, n. 1377. Vedi, anche, l'art. 2, L. 22 dicembre 1980,
n. 925, riportata al n. B/IV. L'art. 1, terzo comma, L.
21 dicembre 1961, n. 1501, ha disposto che i sovracanoni
previsti dal presente articolo non possono comunque superare
la somma di lire 800 per kW nominale concesso.
(37) Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 8 gennaio 1952, n.
42, riportata al n. A/V.
(38) Articolo così modificato dalla L. 18 ottobre 1942,
n. 1434. Vedi, anche, artt. 1 e 4, R.D.L. 5 novembre 1937,
n. 2101, riportato al n. C/IV.
(38/a) Punto così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(38/b) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio 1993,
n. 275, riportato al n. A/XXX.
(39) Vedi la voce MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, sottovoce
MAGISTRATO DEL PO.
(40) Vedi, anche, la L. 27 dicembre 1953, n. 959, riportata
al n. A/VI.
(41) La norma fa riferimento alle associazioni fasciste
di categoria, sciolte dal D.L.L. 23 novembre 1944, n.
369.
(42) Vedi, anche, il D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363,
riportato al n. D/VI.
(43) Articolo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 30 settembre
1947, n. 1276.
(43/a) Vedi, anche, l'art. 13, L. 28 febbraio 1986, n.
41 e l'art. 7, L. 22 dicembre 1986, n. 910, riportate
alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(44) L'originario diritto di lire dieci è stato così aumentato
dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(44/a) Comma soppresso dall'art. 1-bis, D.L. 12 agosto
1983, n. 371, riportato alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(44/b) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12
agosto 1983, n. 371, riportato alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(45) Il R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378 riguarda la determinazione
del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle
annualità per opere a pagamento differito.
(46) L'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione,
a decorrere dal 1° gennaio 1954, in forza dell'art. 26,
L. 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'imposta
sulle società.
(47) Con il R.D. 10 novembre 1907, n. 844, fu approvato
il testo unico dei provvedimenti a favore della Sardegna.
(48) L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione
e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee
sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione,
è stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934, n. 2174. L'elenco
ha poi avuto numerose integrazioni con elenchi suppletivi
approvati con i seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre
1937, n. 2160; R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30
dicembre 1940, n. 1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D.
30 marzo 1942, n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081;
D.P.R. 12 novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953,
n. 880; D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio
1954, n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27
agosto 1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041;
D.P.R. 28 giugno 1956, n. 890; D.P.R. 23 maggio 1958,
n. 876; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R. 30 settembre
1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R.
20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386;
D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre 1960,
n. 1886; D.P.R. 25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R. 3 luglio
1962, n. 1361; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1362; D.P.R. 7
ottobre 1963, n. 1885; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 479;
D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9 gennaio 1971,
n. 223.
(49) Riportata alla voce ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.
(49/a) Così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(50) Sulla materia disciplinata dal presente titolo, vedi
anche la L. 6 dicembre 1962, n. 1643, riportata alla voce
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA. Tale legge ha
riservato, in via esclusiva, all'Ente predetto, le attività
di produzione, importazione ed esportazione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita della energia
elettrica da qualsiasi fonte prodotta, con le sole eccezioni
stabilite nei numeri 5, 6 e 8, e ha disposto il trasferimento,
in proprietà dell'Ente stesso, di tutte le imprese esercenti
le attività sopra riferite.
(51) I riferimenti al Ministro delle comunicazioni devono
intendersi (D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413) fatti al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, salvo
che nell'art. 129, ove deve leggersi Ministro dei trasporti.
(52) L'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha demandato
ai provveditori alle opere pubbliche di provvedere
in materia di autorizzazione all'impianto di linee di
distribuzione di energia elettrica di tensione compresa
tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la competenza
territoriale dei provveditori stessi.
(53) L'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619, così dispone:
"Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche competente per territorio:
a) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento
o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000
volts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 188 del
codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n.
645;
b) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento
o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione,
quando esse non abbiano interferenze con linee di
telecomunicazione;
c) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento
o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione
di esse, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del
testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano
interferenze con linee di telecomunicazioni".
(54) Riportata alla voce ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.
(55) Ora, per il D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nel caso,
però, d'interferenza con ferrovie, tramvie, funicolari
e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.
(55/a) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile
1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo,
nella parte in cui statuisce l'aggiunta del "soprappiù
del quinto" alla indennità per servitù di elettrodotto.
(56) Ora, per il D.Lgt, 12 dicembre 1944, n. 413, Ministro
per i trasporti.
(57) Riportato alla voce FERROVIE DELLO STATO.
(58) Riportato alla voce ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.
(59) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
(60) Con L. 19 luglio 1959, n. 606, riportata in appresso,
al n. A/VII, è stato disposto che le esportazioni e le
importazioni di forniture occasionali e stagionali di
energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E.
non sono soggette alle norme previste dal presente capo.
(61) L'art. 1, L. 26 gennaio 1942, n. 217, così dispone:
"L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia
elettrica è data con decreto del ministro pei lavori pubblici,
d'intesa con i ministri per gli affari esteri, per le
finanze, per le corporazioni (ora dell'industria e del
commercio), per gli scambi e valute (il Ministero per
gli scambi e valute è stato soppresso con R.D. 2 giugno
1944, n. 150) e per le comunicazioni (ora delle poste
e telecomunicazioni). Nel decreto sono determinate la
quantità massima d'energia da importare od esportare,
le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre
il limite massimo stabilito di dieci anni. Col decreto
stesso o con decreto successivo saranno determinate, d'intesa
col ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio
delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee
di trasporto di energia, che attraversano il confine".
(62) Il diritto erariale sulla importazione dell'energia
elettrica è stato soppresso dall'art. 2 L. 26 gennaio
1942, n. 127.
(63) Il quarto comma, concernente l'indennità di presenza
spettante ai componenti dei tribunali regionali delle
acque pubbliche, è stato abrogato dall'art. 1 L. 18 gennaio
1949, n. 18, che disciplinava ex novo la materia.
Per l'indennità attualmente spettante ai predetti componenti,
vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704, riportata in appresso,
al n. A/VIII.
(64) Lettera così modificata dal D.L.C.P.S. 1° ottobre
1947, n. 1696.
(65) Il settimo comma, concernente l'indennità spettante
ai magistrati deltribunale superiore, è stato abrogato
dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava
ex novo la materia. Per l'indennità attualmente spettante
ai predetti magistrati, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704,
riportata in appresso, al n. A/VIII.
(66) Riportata alla voce ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.
(67) Riportato al n. D/I.
(68) Riportato alla voce PESCA.
(69) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio
1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimit... dell'art. 143,
primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, limitatamente alle parole "definitivi";
ha dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimit... dell'art. 143, secondo
comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in
cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche
esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato
con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta
giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente
dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora
entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione
non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.
(70) Il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 reca alcune modifiche
al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, riportato al n. D/I.
(71) Riportato alla voce OPERE PUBBLICHE.
(72) Riportato alla voce PESCA.
(73) Rectius, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale
è stato approvato il regolamento per la esecuzione della
legge sul Consiglio di Stato.
(74) Con l'art. 2, L. 1 agosto 1959, n. 704, riportata
in appresso, al n. A/VIII, è stata istituita una tassa
per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi davanti al tribunale
superiore delle acque pubbliche e davanti ai tribunali
regionali.
(75) L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 cod.
proc. civ. del 1942; l'art. 144 non ha, nel codice vigente,
norma corrispondente.
(76) Ora R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e L. 25 marzo 1958,
n. 260, riportati alla voce CONSIGLIO DI STATO.
(77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.
(78) Vedi ora l'art. 43 della tariffa allegato A al D.P.R.
25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni, riportato
alla voce BOLLO (IMPOSTA DI).
(79) Vedi, ora, art. 221 cod. proc. civ. del 1942.
(80) Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.
(81) Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.
(82) Abrogato a seguito della emanazione del codice di
procedura civile del 1942.
(83) Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.
(83/a) Con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223 (Gazz.
Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale), la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 183, ultimo comma, nella parte in cui prevede
che la notificazione del dispositivo delle sentenze al
contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta
Ufficiale", anziché secondo la disciplina stabilita
per le notificazioni degli atti processuali dagli artt.
138 e seguenti del codice di procedura civile.
(84) Riportato alla voce AVVOCATO E PROCURATORE.
(85) Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.
(86) Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.
(86/a) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio
1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimit... costituzionale
del comma primo dell'art. 194, limitatamente alla parola
"definitivo".
(87) Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942.
(88) Vedi, ora, artt. 325 e 326 c.p.c. 1942.
(89) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma secondo,
c.p.c. 1942.
(90) Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
civ. 1942.
(91) La norma di cui all'art. 517, comma primo, n. 8,
cod. proc. civ. del 1866, prevedeva che la sentenza pronunziata
in grado di appello poteva essere impugnata col ricorso
per cassazione "se contraria ad altra sentenza precedente
pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto,
e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato sull'eccezione
di cosa giudicata".
(92) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma secondo,
c.p.c. 1942.
(92/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno
1995, n. 247 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, serie
speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 201, in relazione
all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione,
sollevata in riferimento agli
artt. 3, 103, 111 e 113 della Costituzione.
(93) Vedi, ora, libro II, titolo III, capo III, cod. proc.
civ. 1942.
(94) Vedi, ora, art. 325, cod. proc. civ. 1942.
(95) L'art. 500 cod. proc. civ. 1866 non ha corrispondenza
nel cod. proc. civ. 1942. Esso così disponeva: "Quando
con un solo atto siano impugnate più sentenze pronunziate
nello stesso giudizio, basta un solo deposito. Mediante
un solo deposito possono più persone aventi lo stesso
interesse proporre la domanda di revocazione, purché con
un solo atto".
(96) Vedi, ora, art. 364, terzo comma, numeri 2 e 3, cod.
proc. civ. 1942.
(97) Vedi, ora, artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 1942.
(98) Le norme citate così disponevano: "La sentenza
pronunziata in grado di appello può essere impugnata col
ricorso per cassazione:
4) se abbia pronunciato su cosa non domandata;
5) se abbia aggiudicato più volte quello ch'era domandato;
6) se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi
della domanda stati dedotti per conclusione speciale,
salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;
7) se contenga disposizioni contraddittorie.
(99) Vedi, ora, art. 276, cod. proc. civ. 1942.
(100) Vedi, ora, art. 132, comma secondo, n. 5, cod. proc.
civ. 1942.
(101) Vedi, ora, art. 474, cod. proc. civ. 1942.
(102) Vedi, ora, libro III, cod. proc. civ. 1942.
(103) Ora, ai sensi del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1,
e dell'art. 101 della Costituzione, "In nome del
Popolo italiano".
(104) Vedi, ora, art. 475, cod. proc. civ. 1942.
(105) Vedi, ora, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(106) Riportato alla voce CONSIGLIO DI STATO.
(107) Riportata alla voce PATROCINIO GRATUITO.
(108) La L. 12 gennaio 1933, n. 141 è stata abrogata con
l'art. 1, D.L. 12 marzo 1946, n. 211.
(109) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
(110) Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 28 giugno
1955, n. 620.
(111) Abrogato dall'art. 5, R.D.L. 5 novembre 1937, n.
2101, riportato in appresso, al n. C/I.
(112) Vedi nota 109 all'art. 211.
(112/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita,
da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32,
L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. L'importo della sanzione è stato
così elevato dalla L. 1° luglio 1949, n. 417, nonché dall'art.
114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.
689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
legge.
(113) Ora, sindaco (R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111; T.U.
5 aprile 1951, n. 203.)
(113/a) In origine "ammenda".
(114) Il R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 contiene provvedimenti
in favore della produzione e della utilizzazione della
energia idroelettrica.
(115) Il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e il R.D. 15
aprile 1928, n. 854, sono stati abrogati dall'art. 234
del presente testo unico.
(116) Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
(117) Abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.
(117/a) V. nota 114 all'art. 226.
|