D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo I)
Le normative
| D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo I
Gazzetta Ufficiale n° 177
del 30/7/99 - Suppl. Ord. n° 146 |
Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
Il Presidente della Repubblica,
-visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
-vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento
delle acque reflue urbane;
-vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
-vista direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda
alcuni requisiti dell'allegato I;
-vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria
1993 ed in particolare l'Art.36 e 37;
-vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante disposizioni per l'adempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria
1994 ed in particolare l'Art.6;vista la legge 24 aprile 1998 n. 128 recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee Legge comunitaria 1995-1997- ed in particolare l'Art.17;
-vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
-visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni;
-vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
-visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
-visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
-vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
-visto il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
-vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 gennaio 1999;
-sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
-acquisiti i pareri delle commissioni competenti per materia della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
-vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile
1999;
-Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità, delle finanze, per gli affari regionali,
per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1 Finalità
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle cque
superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;
c) (*) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici nonché la
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i
seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei
corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun
bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione
di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi
idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle
zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al
riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto
nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice
costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'Art.117,
comma 1, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art.2 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le
anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del
limite esterno di un estuario;
d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla
foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di
costa (*);
f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con una bassa
concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al
fine di produrre acqua potabile;
g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche; h) "acque reflue industriali":
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività
commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche
di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del
terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono
sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso
un punto di scarico finale;
n) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura
con gli strati superficiali del terreno;
o) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi
dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo
stato molecolare gassoso;
r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
s) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;0
t) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione
delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata
perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle
acque interessate;
u) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994,
n.748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o
più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi
di cui alla lettera v);
v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo
nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in
pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico,
compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
aa) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
ab) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque
previsti all'art.40;
ac) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
ad) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità
dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle
disposizioni del presente decreto;
ae) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un
processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero
mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia
ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in
arrivo siano ridotti almeno del 50%;
af) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie,
o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dell'allegato 5;
ag) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento":
qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui
alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
ah) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità
di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
ai) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o
che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
Art.3 Competenze
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dagli altri provvedimenti statali e regionali
adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorità di bacino, l'Agenzia
nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio
delle competenze già spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997,
n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali,
in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o
all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in
conformità all'Art.5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i
poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità, nonché
quanto disposto dall'Art.53.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono
stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'Art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previaintesa con la Conferenza
Stato e regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli
allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell'Art.20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei Ministri
competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per
dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in
cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle
direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di
programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di
qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i
dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché
quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la
Conferenza Stato e regioni. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a
livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le
informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente
anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e
disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente
i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli
obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte
le parti interessate all'attuazione del presente decreto
in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento
dei piani di tutela.
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