IndiceD. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo IV)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo I)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo II)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo III)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo IV)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo V)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo VI)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo VI)LEGGE 5 gennaio 1994, n 36
 

D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo V)

Le normative | D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo V



TITOLO V
SANZIONI


CAPO I:
Sanzioni amministrative e danno ambientale

 Art.54 Sanzioni amministrative

1.Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’Art.28, comma 2, ovvero quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’Art.34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’Art.21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.

2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’Art.45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire centro milioni. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ovvero per gli scarichi di cui all’Art.33, comma 1, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall’ente gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.

4. Si applica la stessa sanzione prevista dal comma 3 a chi effettuando al momento all’entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue domestiche autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all’Art.62, comma 12.

5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico ovvero l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, di cui al primo comma dell’Art.52, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l’immersione in mare dei materiali indicati all’Art.35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver effettuato tempestivamente la comunicazione prescritta dall’Art.38, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milioni a lire cinque milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle autorità competente ai sensi dell’Art.38, comma 1, ovvero non ottempera all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma dell’Art.38, comma 3.

8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’Art.48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

9. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’Art.28, comma 3, e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque:
a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’Art.40, comma 2; b) effettua le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.

Art.55 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236

1. Il comma 3 dell’Art.21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è così modificato:
"L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all’Art.18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni."

2. Il comma 4 dell’Art.21 del decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988 n.236 è così modificato:
"I contravventori alle disposizioni di cui all’Art.15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni."

Art.56 Competenza e giurisdizione

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’Art.54, commi 8 e 9 per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’Art.23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.57  Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Art.58  Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1.Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Ai sensi dell’Art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all’art.444 del codice di procedura penale., la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell’ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell’art. 56 danno prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell’ambiente al fine del recupero del danno ambientale.

4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

CAPO II:
Sanzioni penali

Art.59 Sanzioni penali

1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente - non ottempera alle disposizioni di cui all’art. 62, comma 12.

3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni richieste dall’autorità competente a norma dell’Art.34, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni.

5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.

6. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano altresì al gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell’effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’Art.10, comma 5, ovvero dell’Art.12, comma 2, è punito con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30, è punito con l’arresto sino a tre anni.

9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell’Art.15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’Art.14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’Art.14, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.

10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanità e dell’ambiente nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall’esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’Art.444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.

11. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest’ultimo caso l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Art.60  Obblighi del condannato

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’Art.444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all’Art.58.

Art.61 Circostanza attenuante

1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.


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