D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo V)
Le normative
| D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo V
CAPO I:
Sanzioni amministrative e danno ambientale
Art.54 Sanzioni amministrative
1.Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nelleffettuazione di uno scarico
ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite di emissione fissati nelle
tabelle di cui allallegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni
a norma dellArt.28, comma 2, ovvero quelli fissati dallautorità competente a
norma dellArt.34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Se linosservanza dei valori limite riguarda
scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dallArt.21 ovvero in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti
fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza lautorizzazione
di cui allArt.45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
lautorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione
amministrativa da lire dieci milioni a lire centro milioni. Nellipotesi di scarichi
relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque
milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o mantiene uno scarico
senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ovvero per
gli scarichi di cui allArt.33, comma 1, le prescrizioni regolamentari e le altre
norme tecniche fissate dallente gestore, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.
4. Si applica la stessa sanzione prevista dal comma 3 a chi effettuando al momento
allentrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue domestiche
autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui
allArt.62, comma 12.
5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti linstallazione e la gestione dei
controlli in automatico ovvero lobbligo di conservazione dei risultati degli stessi,
di cui al primo comma dellArt.52, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua limmersione in mare
dei materiali indicati allArt.35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge
lattività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venti milioni.
7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver effettuato
tempestivamente la comunicazione prescritta dallArt.38, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milioni a lire cinque milioni. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni a chiunque
non osserva le prescrizioni impartite dalle autorità competente ai sensi
dellArt.38, comma 1, ovvero non ottempera allordine di sospensione
dellattività impartito a norma dellArt.38, comma 3.
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento
dei fanghi previsto dallArt.48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
9. Il titolare di uno scarico che non consente laccesso agli insediamenti da
parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui allArt.28, comma 3, e 4,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque:
a) nelleffettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle
dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico
progetto di gestione dellimpianto di cui allArt.40, comma 2; b) effettua le
medesime operazioni prima dellapprovazione del progetto di gestione.
Art.55 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236
1. Il comma 3 dellArt.21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, è così modificato:
"Linosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui allArt.18 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni."
2. Il comma 4 dellArt.21 del decreto del Presidente della repubblica 24 maggio
1988 n.236 è così modificato:
"I contravventori alle disposizioni di cui allArt.15 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni."
Art.56 Competenza e giurisdizione
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di
accertamento degli illeciti amministrativi, allirrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio
è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dallArt.54,
commi 8 e 9 per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorità.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al
comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui allArt.23 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto
lautorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza
di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai
fini dellapplicazione delle sanzioni amministrative. 4. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui allart. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.57 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente
decreto, sono versate allentrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai
capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione
dellinquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle
somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Art.58 Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1.Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni
del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre
risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è
derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il
procedimento di cui allart. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Ai sensi dellArt.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il
diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il
ripristino ambientale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al
comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla
somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale,
in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine
della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la
pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena
detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del
provvedimento di cui allart.444 del codice di procedura penale., la cancelleria del
giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
dellambiente. Gli enti di cui al comma 1 dellart. 56 danno prontamente notizia
dellavvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero
dellambiente al fine del recupero del danno ambientale.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con larresto
da sei mesi ad un anno e con lammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni.
CAPO II:
Sanzioni penali
Art.59 Sanzioni penali
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
lautorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con larresto da due
mesi a due anni o con lammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di
entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati
in base alla normativa previgente - non ottempera alle disposizioni di cui allart.
62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dellallegato 5, la pena è dellarresto
da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A
dellallegato 5 senza osservare le prescrizioni dellautorizzazione, ovvero le
altre prescrizioni richieste dallautorità competente a norma dellArt.34,
comma 3, è punito con larresto sino a due anni.
5. Chiunque, nelleffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero
da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3
dellallegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti
più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, è punito con
larresto fino a due anni e con lammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3A dellallegato 5, si applica larresto da sei mesi a
tre anni e lammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano altresì al gestore di impianti
di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nelleffettuazione dello scarico
supera i valori limite previsti dallo stesso comma.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dallautorità competente ai
sensi dellArt.10, comma 5, ovvero dellArt.12, comma 2, è punito con
lammenda da lire due milioni a lire venti milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30, è punito
con larresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dellArt.15,
commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi
di qualità delle acque designate ai sensi dellArt.14, ovvero non ottempera ai
provvedimenti adottati dallautorità competente ai sensi dellArt.14, comma 3,
è punito con larresto sino a due anni o con lammenda da lire sette milioni a
lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanità e dellambiente
nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle
notizie di reato, possono indipendentemente dallesito del giudizio penale, disporre,
ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dellattività di
molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi
dellArt.444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravità dei
fatti, disporre la chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dellarresto da due mesi
a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte
di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per
i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dallItalia, salvo
che siano in quantità tali da essere resi rapidamente
innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che
si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in questultimo
caso lobbligo della preventiva autorizzazione da
parte dellautorità competente.
Art.60 Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel
presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dellArt.444
del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento
del danno e allesecuzione degli interventi di messa
in sicurezza, bonifica e ripristino di cui allArt.58.
Art.61 Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dellordinanza-ingiunzione,
ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e
amministrative previste nel presente titolo sono diminuite
dalla metà a due terzi.
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