IndiceD. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo V)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo I)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo II)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo III)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo IV)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo V)D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo VI)LEGGE 5 gennaio 1994, n 36
 

D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo VI)

Le normative | D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo VI


TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI


Art.62  Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico;

c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;

h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;

i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;

l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;

m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE;

n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I della direttiva 76/464/CEE;

o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’allegato I.

2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l’incolumità delle popolazioni.

3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’Art.28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’Art.44, comma 3.

4. Resta fermo quanto disposto dall’Art.36 della legge 24 aprile 1998, n.128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.

5. L’abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 così come modificato ed integrato, quest’ultimo, dall’Art.2, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n.172, ha effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.36.

6. Il canone o diritto di cui all’Art.16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l’accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 in data 21 febbraio 1977.

8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l’Art.63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di specifiche normative in materia.

9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell’Art.19, comma 5 devono provvedere all’adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

10. Fino all’emanazione del decreto di cui all’Art.38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell’autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

12. Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall’ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente.

13. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14;

14. Le regioni, e le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.

15. All’art.8, comma 2, della Legge 8 ottobre 1997, n.344 sostituire al comma 1 così come modificato, il periodo: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" con il seguente periodo "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole"


Art.63   Abrogazione di norme


1. Fermo restando quanto previsto dall’Art.3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con esso, ed in particolare:
legge 10 maggio 1976, n.319;
legge 8 ottobre 1976, n.690, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 agosto 1976, n.544;
legge 24 dicembre 1979, n.650;
legge 5 marzo 1982, n.62, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1981, n.801;
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.515;
legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 maggio 1984, n.176;
gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge del decreto legge 5 febbraio 1990, n.16;
decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n.130;
decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.131;
decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.132;
decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.133;

Art.2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione con modificazione del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408;

Art.9 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione con modificazioni del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552;
legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto legge 17 marzo 1995, n.79.

2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.

 


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