D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo VI)
Le normative
| D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo VI
Art.62 Norme transitorie e finali
1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive
comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente linquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nellambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti
e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla
molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dallinquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio del settore dellelettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli
scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dellelettrolisi dei
cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli
scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dellallegato II della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nellelenco I dellallegato della
direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nellelenco I della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda
alcuni requisiti dellallegato I.
2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in
caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad
assicurare lincolumità delle popolazioni.
3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento
alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dellArt.28, comma 2,
contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di
tutela di cui allArt.44, comma 3.
4. Resta fermo quanto disposto dallArt.36 della legge 24 aprile 1998, n.128 e
relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
5. Labrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 così
come modificato ed integrato, questultimo, dallArt.2, commi 3 e 3 bis, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.79, convertito con modificazioni nella legge 17
maggio 1995, n.172, ha effetto dallapplicazione della tariffa del servizio idrico
integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.36.
6. Il canone o diritto di cui allArt.16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione
verificatisi anteriormente allabrogazione del tributo ad opera del presente decreto.
Per laccertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo
abrogato.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad
applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 48 in data 21 febbraio 1977.
8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con
lArt.63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e
fino alladozione di specifiche normative in materia.
9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica
agricola ai sensi dellArt.19, comma 5 devono provvedere alladeguamento delle
proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola
10. Fino allemanazione del decreto di cui allArt.38, le attività di
utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari
degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni
dallentrata in vigore del presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali
lobbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari
degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in
conformità alla presente normativa allo scadere dellautorizzazione e comunque non
oltre quattro anni dallentrata in vigore del presente decreto.
12. Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino
al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente
decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dellinquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le
prescrizioni stabilite dalle regioni, dallente gestore delle fognature e dalle altre
autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela
qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto
già previsto dalla normativa previgente.
13. Dallattuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o
minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 14;
14. Le regioni, e le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite
da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.
15. Allart.8, comma 2, della Legge 8 ottobre 1997, n.344 sostituire al comma 1
così come modificato, il periodo: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane"
con il seguente periodo "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni
sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle
fonti agricole"
Art.63 Abrogazione di norme
1. Fermo restando quanto previsto dallArt.3, comma 2, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente Decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili
con esso, ed in particolare:
legge 10 maggio 1976, n.319;
legge 8 ottobre 1976, n.690, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 agosto
1976, n.544;
legge 24 dicembre 1979, n.650;
legge 5 marzo 1982, n.62, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre
1981, n.801;
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.515;
legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 maggio
1984, n.176;
gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge del decreto
legge 5 febbraio 1990, n.16;
decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n.130;
decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.131;
decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.132;
decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.133;
Art.2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione con modificazione
del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408;
Art.9 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione con modificazioni del
decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552;
legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto legge 17 marzo 1995, n.79.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti
di cui al comma 1.
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