D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo II)
Le normative
| D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo II
Capo I: Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo
di qualità per specifica destinazione
Art.4 Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il
presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici
significativi e gli obiettivi (*) di qualità per specifica destinazione per i corpi
idrici di cui all'Art.6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi
idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità
animali e vegetali ampie e ben diversificate
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi
idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e
dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle
acque di cui all'Art.44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31
dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di
"buono" come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato"
come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui
all'Art.6 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2,
salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente;
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi,
devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si
riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli
stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale
con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione
7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità ambientale più elevati,
nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di
qualità.
Art.5 Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
1. Entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo
rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43 (*), le regioni identificano per
ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente
ad una di quelle indicate nell'allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e
adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di
qualità ambientale di cui all'Art.4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di
rilievo nazionale e interregionale per icorpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni
caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di
qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008
ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che
presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato
"buono" entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno
rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana
che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo
miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della
natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno
rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello
stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi
idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure
volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi
della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica
deve essere inserita come aggiornamento del piano.
Art.6 Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'Art.4, commi 4 e 5, per le acque indicate al
comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica
destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono
programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la
qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica
destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 2 Le regioni predispongono apposito
elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente
Capo II: Acque a specifica destinazione
Art.7 Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua
potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato
2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al
comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione edisinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di
cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanità, che provvede al successivo inoltro alla
Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3
possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile
ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano
sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle
acque destinate al consumo umano.
Art.8 Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni
possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A dellallegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nellAllegato 2 tabella 1/A dal simbolo
(o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche
particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con
superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i parametri indicati
con un asterisco nellAllegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale deroga è
applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 metri, che per
rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano
acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la
salute pubblica.
Art.9 Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto
Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro linizio della stagione
balneare successiva a quella dellentrata in vigore del presente decreto e,
successivamente, prima dellinizio della stagione balneare, con periodicità annuale,
comunicano al Ministero dellambiente, secondo le modalità indicate con il decreto
di cui allArt.3, comma 7, tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure
che intendono adottare.
Art.10 Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i corsi dacqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti
ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza
internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, sulla
protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della
fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n.157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie,
presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in
quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione,
ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o,
altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un
elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
2. Sono escluse dallapplicazione del presente Art.e degli articoli 11, 12 e 13,
le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per
lallevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a
uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per
lallontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi
con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dellallegato 2, sono classificate,
entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci "salmonicole" o
"ciprinicole".
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate dalle
regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese sino a coprire
lintero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare
nellambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola" e tratti come
"acqua ciprinicola".
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità
delle acque, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia,
nellambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Art.11 Successive designazioni e revisioni
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di
alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti o
sopravvenuti.
Art.12 Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se
rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dellallegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri
riportati nella tabella 1/B dellAllegato 2, le autorità competenti al controllo
accertano se linosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad
apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono allautorità competente le
misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni
promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate
e classificate.
Art.13 Deroghe
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita
dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella tabella
1/B dellallegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri
riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze
provenienti dal suolo senza intervento diretto delluomo.
Art.14 Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni designano, nellambito delle acque marine costiere e salmastre,
che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle
richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e
per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente
commestibili per luomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione
delle designazioni già effettuate, in funzione dellesistenza di elementi imprevisti
al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità
delle acque, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il
Sindaco, nellambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Art.15 Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dellArt.14 devono rispondere ai requisiti di
qualità di cui alla tabella 1/C dellallegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla tabella
1/C dellallegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre
linquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o più valori di parametri di cui alla
tabella 1/C dellallegato 2, non sono rispettati, le autorità competenti al
controllo accertano se linosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano misure
appropriate.
Art.16 Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai
requisiti alla tabella 1/C dellallegato 2, in caso di condizioni meteorologiche o
geografiche eccezionali.
Art.17 Norme sanitarie
1. Le attività di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata
lattuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
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