D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 (Titolo IV)
Le normative
| D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 | Titolo VI
Capo I:
Piani di tutela delle acque
Art.42 Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
dellimpatto esercitato dallattività antropica
1. Al fine di garantire lacquisizione delle informazioni necessarie alla redazione
del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati
utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare limpatto
antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui
allallegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni
sei anni.
3. Nellespletamento dellattività conoscitiva di cui al comma 1, le
amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con
particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle
acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 nonché a quelle previste dalla legge 18
maggio 1989, n.183.
Art.43 Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo
e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee allinterno di ciascun bacino
idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui
agli allegato 1 (*) e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono
devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica
destinazione stabiliti in conformità allallegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni
raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dellambiente,
nellesercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di
programma con le strutture definite ai sensi dellArt.92 del decreto legislativo del
31 marzo 1998 n. 112, con lAgenzia nazionale per la protezione dellambiente,
le agenzie regionali e provinciali dellambiente, le province, le autorità
dambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di
interscambio delle informazioni.
Art.44 Piani di tutela delle acque
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di
bacino ai sensi dellArt.17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è
articolato secondo le specifiche indicate nellallegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale, sentite le province e le autorità dambito, definiscono gli
obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché
le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province
e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela
delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dellattività conoscitiva;
b) lindividuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) lelenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dallinquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per
bacino idrografico;
e) lindicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dellefficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
5. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di
bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e
alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato
dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi
dalladozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
CAPO II:
Autorizzazione agli scarichi
Art.45 Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Lautorizzazione è rilasciata al titolare dellattività da cui origina lo
scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per leffettuazione in
comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati,
lautorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione
in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. (*) Si applica
lart.62 comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito
dalle regioni nellambito della disciplina di cui allArt.28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono
sempre ammessi nellosservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio
idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie
il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dellautorizzazione dello
scarico.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla
provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. Lautorità
competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. Lautorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno
prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
precedente autorizzazione, fino alladozione di un nuovo provvedimento, se la domanda
di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose di cui allArt.34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro
e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può
prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso dacqua che ha portata naturale nulla per oltre
120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, lautorizzazione tiene conto
del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore
e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e
alle condizioni locali dellambiente interessato, lautorizzazione contiene le
ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le
operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle
disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la
salute pubblica e lambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i
sopralluoghi necessari per listruttoria delle domande dautorizzazione previste
dal presente decreto sono a carico del richiedente. Lautorità competente determina,
in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilità della domanda. Lautorità stessa, completata
listruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a
ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Art.46 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere
accompagnata dallindicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello
scarico, della quantità di acqua da prelevare nellanno solare, del corpo ricettore
e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema
complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dalleventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla
indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonchè dallindicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il
rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato 5 (*),
la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la
produzione ovvero la trasformazione ovvero lutilizzazione delle sostanze di cui alla
medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di
produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata
per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni
lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
Art.47 Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni
disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di
acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui allallegato 5 e della
corrispondenza tra la capacità dellimpianto e le esigenze delle aree asservite,
nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite
degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria
allavvio dellimpianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Art.48 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e
successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono
sottoposti alla disciplina (*) dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni
qualvolta ciò risulti appropriato.
2. E comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico
attraverso condotte ovvero altri mezzi è autorizzato ai sensi dellArt.18, comma 2,
lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare
entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti
ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità
di smaltimento devono rendere minimo limpatto negativo sullambiente.
Capo III:
Controllo degli scarichi
Art.49 Soggetti tenuti al controllo
1. Lautorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli
preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura
lente gestore, ai sensi dellArt.26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella
convenzione di gestione.
Art.50 Accessi ed ispezioni
1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari allaccertamento del rispetto dei valori limite di
emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e
delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico
è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire laccesso ai luoghi dai
quali origina lo scarico.
Art.51 Inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico
1. Ferma restando lapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in
caso di inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico,
lautorità competente al controllo procede, secondo la gravità
dellinfrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dellautorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
lambiente; c) alla revoca dellautorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano
situazione di pericolo per la salute pubblica e per lambiente.
Art.52 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5
dellallegato 5 lautorità competente nel rilasciare lautorizzazione può
prescrivere, a carico del titolare, linstallazione di strumenti di controllo in
automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dellautorità competente al controllo
per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Art.53 Interventi sostitutivi
1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente
decreto, il Ministro dellambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei
mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso
di persistente inadempienza provvede il Ministro dellambiente, previa delibera del
Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dellEnte
inadempiente.
2. Nellesercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro
dellambiente nomina un commissario ad acta che pone
in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti
dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine
dellorganizzazione del sistema dei controlli.
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